CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. , con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, a fronte di una adeguata risposta la Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della cause di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il ConsiciJjere estensore Il esidente Maria ab/[OSCURATO:PERSONA].LPi Stefano ) n1 [OSCURATO:PERSONA]