CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio correlato alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fall. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia in data 11 gennaio 2017 del Tribunale di Lecce, ha rideterminato in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate alla stessa imputata ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità (quale amministratore unico della fallita Energye s.r.I.) per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannata alla ( pene di tre anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, articolando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto e, segnatamente, della fraudolenta tenuta della contabilità, cui si sarebbe pervenuti - nonostante le specifiche allegazioni avanzate con l'atto di appello - senza argomentare: - su quanto riferito dal consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] (in ordine al termine entro il quale effettuare la redazione dell'inventario e alla conseguentemente prospettata esclusione delle condotte criminose relative agli anni 2012 e 2013; alla portata delle omissioni delle registrazioni nelle scritture; al rinvenimento nel libro degli inventari dei dati di bilancio mancanti); - su quanto dichiarato dal curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la contabilità della società fallita - pur a fronte di difficoltà - sarebbe stata ricostruita perfettamente, ricorrendo esclusivamente alla documentazione contabile aziendale. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto. 2.3. Con il terzo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.219, comma 3, legge fall. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. La Corte di appello ha ritenuto l'imputata responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall.). In particolare, il Giudice distrettuale ha disatteso il gravame sulla scorta di quanto rassegnato dal consulente del Pubblico ministero, che - a fronte delle anomalie contabili riscontrate - ha escluso la possibilità di ricostruire in maniera completa il movimento degli affari della fallita; tuttavia, non ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto preferibile la prospettazione del detto ausiliario a quanto esposto dal curatore, il quale - come esposto nella stessa pronuncia impugnata -, pur evidenziando anomalie e l'assenza di numerose scritture, ha rappresentato una maggiore difficoltà nella ricostruzione determinata dalla necessità di sopperire alla carenza di dati con i mastrini contabili: sotto tale ultimo profilo, in maniera che non può dirsi conforme a quanto riportato dal curatore, la Corte di merito ha fatto riferimento a un'«ardua possibilità di ricostruzione», non essendo allora chiaro se nella specie gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (evenienza in cui, per consolidata giurisprudenza, ricorre l'elemento oggettivo del delitto in discorso) e non si sia invece potuto compiere la ricostruzione senza ricorrere a fonti di documentazione esterna (cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte