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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 11956/2022

Testo disponibile della fonte

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tivo emesso dal Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, con il quale si era ingiunto alla prima di pagare la somma di C 11.167,76, oltre interessi, quale residuo debito sulla base di alcune fatture relative a forniture di servizi (di accompagnamento, vitto ed alloggio di tutors e personale docente di Agronica, nell'ambito di corsi di formazione organizzati dalla Regione Sicilia), ritenendosi il giudice adito competente per essere il rapporto contrattuale dedotto in giudizio estraneo all'accordo nascente dal raggruppamento temporaneo di imprese tra le parti ed agli specifici incarichi assunti da ogni singola società, seppure sorto «in occasione ed a margine » delle attività consortili.

In particolare, i giudici d'appello, accogliendo il gravame della Agronica, hanno rilevato l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca dell'ingiunzione opposta, in forza di clausola arbitrale contenuta nell'art.12 dell'Accordo per la regolamentazione del raggruppamento temporaneo di imprese, stipulato, nel 1999, tra le parti, che deferiva agli arbitri «ogni eventuale divergenza e/o controversia sulla validità, interpretazione e/o attuazione dell'accordo», ritenendo che la controversia in essere tra le parti concerneva proprio l'interpretazione e, la portata dell'accordo in oggetto, essendo necessario comprendere se le prestazioni oggetto della pretesa creditoria rientrassero o meno nelle pattuizioni contrattuali.

Avverso la suddetta pronuncia, la S.T.S. [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 22/3/2017, affidato ad un motivo, nei confronti della Agronica soc.coop. a r.l. (che resiste con controricorso, notificato il 2-8/5/2017).

A seguito di proposta di definizione ex art.380 bis c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 6473/2018, la causa è stata rimessa dalla Sottosezione Sesta all'udienza pubblica in Sezione Prima.

Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Entrambe ie parti hanno depositato memoria.

All'udienza pubblica, il PG ha modificato le proprie conclusioni nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., dell'art.808 c.p.c. in riferimento alle norme sulla competenza, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare preliminarmente se la controversia avesse effettivamente ad oggetto il rapporto contrattuale disciplinato dal Raggruppamento temporaneo di imprese o «altro», vale a dire differenti rapporti contrattuali, prestazioni rese in favore di Agronica rese solo «in occasione» delle attività consortili (che riguardavano esclusivamente attività rese in favore degli allievi o del personale non docente, pagate dalla Regione).

2. La controricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante Castellucci, conferente la procura alle liti, per essere stata la stessa cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 31/12/2014, nonché per mancata denuncia di violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale, in relazione all'interpretazione della clausola compromissoria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla eccezione, documentata, di inammissibilità del ricorso proposto dall'ex legale rappresentate della società, cancellata nelle more del giudizio di appello, la ricorrente nulla ha replicato, neppure in udienza pubblica.

La controricorrente ha depositato, sin dal momento del deposito del controricorso, visura camerale dalla quale emerge che la [OSCURATO:PERSONA] srl (c.f. e [OSCURATO:PERSONA] «04066930829», corrispondente a quanto indicato nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria della stessa società) è stata cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 31/12/2014.

Con la memoria è stata anche depositata visura aggiornata al 4/11/2021 a conferma dell'avvenuta cancellazione della società.

Ora, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 15295/2014) ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regoia dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

Ne consegue che, laddove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., mentre, per il principio dell' "ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass.26495/2014; Cass. 20964/2018), dall'altro lato, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale (Cass. 2444/2017; Cass. 23563/2017).

Da ultimo, si è ribadito (Cass. 12603/2018; conf.

Cass.1392/2020; Cass. 17360/2021) che «il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio ».

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.800,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivo emesso dal Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, con il quale si era ingiunto alla prima di pagare la somma di C 11.167,76, oltre interessi, quale residuo debito sulla base di alcune fatture relative a forniture di servizi (di accompagnamento, vitto ed alloggio di tutors e personale docente di Agronica, nell'ambito di corsi di formazione organizzati dalla Regione Sicilia), ritenendosi il giudice adito competente per essere il rapporto contrattuale dedotto in giudizio estraneo all'accordo nascente dal raggruppamento temporaneo di imprese tra le parti ed agli specifici incarichi assunti da ogni singola società, seppure sorto «in occasione ed a margine » delle attività consortili. In particolare, i giudici d'appello, accogliendo il gravame della Agronica, hanno rilevato l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca dell'ingiunzione opposta, in forza di clausola arbitrale contenuta nell'art.12 dell'Accordo per la regolamentazione del raggruppamento temporaneo di imprese, stipulato, nel 1999, tra le parti, che deferiva agli arbitri «ogni eventuale divergenza e/o controversia sulla validità, interpretazione e/o attuazione dell'accordo», ritenendo che la controversia in essere tra le parti concerneva proprio l'interpretazione e, la portata dell'accordo in oggetto, essendo necessario comprendere se le prestazioni oggetto della pretesa creditoria rientrassero o meno nelle pattuizioni contrattuali. Avverso la suddetta pronuncia, la S.T.S. [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 22/3/2017, affidato ad un motivo, nei confronti della Agronica soc.coop. a r.l. (che resiste con controricorso, notificato il 2-8/5/2017). A seguito di proposta di definizione ex art.380 bis c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 6473/2018, la causa è stata rimessa dalla Sottosezione Sesta all'udienza pubblica in Sezione Prima. Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Entrambe ie parti hanno depositato memoria. All'udienza pubblica, il PG ha modificato le proprie conclusioni nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., dell'art.808 c.p.c. in riferimento alle norme sulla competenza, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di verificare preliminarmente se la controversia avesse effettivamente ad oggetto il rapporto contrattuale disciplinato dal Raggruppamento temporaneo di imprese o «altro», vale a dire differenti rapporti contrattuali, prestazioni rese in favore di Agronica rese solo «in occasione» delle attività consortili (che riguardavano esclusivamente attività rese in favore degli allievi o del personale non docente, pagate dalla Regione). 2. La controricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante Castellucci, conferente la procura alle liti, per essere stata la stessa cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 31/12/2014, nonché per mancata denuncia di violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale, in relazione all'interpretazione della clausola compromissoria. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla eccezione, documentata, di inammissibilità del ricorso proposto dall'ex legale rappresentate della società, cancellata nelle more del giudizio di appello, la ricorrente nulla ha replicato, neppure in udienza pubblica. La controricorrente ha depositato, sin dal momento del deposito del controricorso, visura camerale dalla quale emerge che la [OSCURATO:PERSONA] srl (c.f. e [OSCURATO:PERSONA] «04066930829», corrispondente a quanto indicato nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria della stessa società) è stata cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 31/12/2014. Con la memoria è stata anche depositata visura aggiornata al 4/11/2021 a conferma dell'avvenuta cancellazione della società. Ora, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 15295/2014) ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regoia dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. Ne consegue che, laddove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., mentre, per il principio dell' "ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass.26495/2014; Cass. 20964/2018), dall'altro lato, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale (Cass. 2444/2017; Cass. 23563/2017). Da ultimo, si è ribadito (Cass. 12603/2018; conf. Cass.1392/2020; Cass. 17360/2021) che «il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio ». 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.800,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto,
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