CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Sulmona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Sulmona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per reati di minacce e di lesioni personali; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli arti. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); che va ribadito che «integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito» (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664); che, inoltre, con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, deve essere rilevato che tali motivi si presentano anche intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.