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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 36137/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11349/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 110/2019 depositata il18/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.la società GAL Co.

P.A.I. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Catania, annullata la decisione di primo grado per difetto di motivazione, ha revocato, in accoglimento della opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente per il pagamento del corrispettivo di due appalti di servizi, finanziati dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e dal Ministero dell’Ambiente.

La Corte di Appello ha motivato la decisione affermando che: -la società non aveva provato “l’avverarsi della condizione prevista dall’art. 5 della convenzione stipulata con la Provincia di Ragusa per la realizzazione dei progetti, in forza della quale il pagamento in suo favore sarebbe avvenuto soltanto dopo l’accredito da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] al Lavoro e del Ministero dell’Ambiente delle somme necessarie”; -la tesi della società, per cui la mancata erogazione sarebbe dipesa dal fatto che la Provincia non aveva fornito agli enti finanziatori la necessaria rendicontazione delle attività compiute, era infondata dato che “non si evince nelle convenzioni alcun onere di rendicontazione a carico della Provincia” e che, comunque, anche ad ipotizzare l’esistenza di tale onere, il relativo adempimento sarebbe stato reso impossibile dalla stessa società avendo questa fornito alla Provincia non la documentazione giustificativa delle spese sostenute -“lettere di incarico, buste paga, fatture, ricevute di pagamento, F24, lettere di credito, copie dei titoli di pagamento, [documentazione] più volte richiesta con lettere raccomandate”-, ma solo “fatture senza alcuna specifica di spese sostenute e relazioni trimestrali dell’attività svolta, da sole non sufficienti a provare il credito trattandosi di atti di formazione unilaterale”;

2. la Provincia di Ragusa resiste con controricorso su cui insiste con memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate “carenza ed inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale quel determinato contenuto e in ogni caso violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli art.1362 e ss.”;

2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione degli articoli del codice civile 1353, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 1371, 2697, comma 2, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”;

3. in riferimento ai due motivi - che sono prospettati come il secondo “conseguente” al primo- la ricorrente deduce che la Corte di Appello, “senza fornire alcuna motivazione, ha qualificato come rimborso ciò che in realtà è stabilito come corrispettivo e conseguentemente onerato il Co.Pa.I. di provare il suo diritto al rimborso” laddove invece “sarebbe stato onere della Provincia provare l’inadempimento del Co.Pa.I. nell’esecuzione del contratto”.

Deduce ancora la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe, “nuovamente con motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico giuridico che la ha portata ad attribuire all’atto negoziale quel determinato contenuto, stabilito che la norma contrattuale contenuta nell’art.5.2. delle convenzioni sia sottoposta a condizione, forse sospensiva, che le somme venissero accreditate dagli enti erogatori all’ente beneficiario (la Provincia, appunto)” laddove invece “la Provincia si era obbligata a porre in essere gli atti necessari per erogare al Co.Pa.I. le somme ricevute dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero” e non vi era quindi l’incertezza caratterizzante la condizione.

Sostiene poi la ricorrente che, anche a ritenere che l’art. 5.2. preveda effettivamente una condizione, si tratterebbe di una inammissibile condizione meramente potestativa essendo il relativo verificarsi rimesso alla attivazione della Provincia presso i suddetti enti finanziatori.

Sostiene infine che, in ogni caso, la condizione non si sarebbe verificata perché la Provincia, con la sua “colpevole inerzia”, non avrebbe fatto sì che gli enti erogassero i finanziamenti;

2. i due motivi, da esaminarsi assieme perché congiunti, devono essere disattesi.

2.1. Innanzi tutto la affermazione per cui la Corte di Appello avrebbe “qualificato come rimborso ciò che in realtà è stabilito come corrispettivo e conseguentemente onerato il Co.Pa.I. di provare il suo diritto al rimborso” non ha riscontro nella sentenza impugnata.

Nella sentenza, infatti, non si legge che il corrispettivo dei contratti, a cui pacificamente atteneva la pretesa della ricorrente, è “un rimborso”.

L’insistenza dell’onere della prova del diritto di credito sul creditore è la piana applicazione dell’art. 2697 c.c.

2.2. La ricorrente, richiamando genericamente le norme sulla interpretazione del contratto, sollecita una ricostruzione della portata della clausola contrattuale

5.2. (riportata a pagina 9 del ricorso) diversa da quella della Corte d’appello e non implausibile.

2.3. Con riguardo a quanto precede, i motivi vanno disattesi in quanto, nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazionedel contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione o al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale con specificazione delle ragioni e del modo in cui sarebbe stata realizzata l’inosservanza o al profilo della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione deicontraenti, e non come mera contrapposizione fra l'interpretazioneproposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito.

2.4. Per il resto i motivi sono destituiti di base in quanto veicolano solo la riproposizione di tesi - sulla imputabilità del mancato verificarsi della condizione alla Provincia- che sono state già vagliate e confutate dalla Corte di Appello con la motivazione lineare riportata sopra e che non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità.

2.5. Va aggiunto che in ordine alla imputabilità del mancato verificarsi della condizione di cui trattasi non alla Provincia ma alla odierna ricorrente è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n.600 del 5 aprile 2022, passata in giudicato (v. documentazione prodotta dalla Provincia con memoria), che, in causa avente ad oggetto opposizione alla ingiunzione in revoca del finanziamento pubblico erogato alla Provincia per gli appalti di cui qui si discute e azione di garanzia proposta dalla Provincia nel confronti della società GAL Co.

P.A.I., ha ritenuto quest’ultima “soccombente rispetto alla domanda di manleva della provincia” (v. pagina 13 sentenza citata);

4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentato che la Corte di Appello avrebbe “omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “del tutto omesso il vaglio della disciplina che regola l’accesso alla misura finanziata contenuta nelle delibere CIPE 21 dicembre 1993, 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995”.

Vengono poi richiamati genericamente scritti difensivi dei gradi di merio.

4. Il motivo è inammissibile perché si riduce ad un generico riferimento a scritti difensivi e a delibere CIPE e non veicola alcuna precisa censura rispetto alla già riportata ratio della decisione impugnata;

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza; PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11349/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 110/2019 depositata il18/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la società GAL Co. P.A.I. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Catania, annullata la decisione di primo grado per difetto di motivazione, ha revocato, in accoglimento della opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente per il pagamento del corrispettivo di due appalti di servizi, finanziati dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e dal Ministero dell’Ambiente. La Corte di Appello ha motivato la decisione affermando che: -la società non aveva provato “l’avverarsi della condizione prevista dall’art. 5 della convenzione stipulata con la Provincia di Ragusa per la realizzazione dei progetti, in forza della quale il pagamento in suo favore sarebbe avvenuto soltanto dopo l’accredito da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] al Lavoro e del Ministero dell’Ambiente delle somme necessarie”; -la tesi della società, per cui la mancata erogazione sarebbe dipesa dal fatto che la Provincia non aveva fornito agli enti finanziatori la necessaria rendicontazione delle attività compiute, era infondata dato che “non si evince nelle convenzioni alcun onere di rendicontazione a carico della Provincia” e che, comunque, anche ad ipotizzare l’esistenza di tale onere, il relativo adempimento sarebbe stato reso impossibile dalla stessa società avendo questa fornito alla Provincia non la documentazione giustificativa delle spese sostenute -“lettere di incarico, buste paga, fatture, ricevute di pagamento, F24, lettere di credito, copie dei titoli di pagamento, [documentazione] più volte richiesta con lettere raccomandate”-, ma solo “fatture senza alcuna specifica di spese sostenute e relazioni trimestrali dell’attività svolta, da sole non sufficienti a provare il credito trattandosi di atti di formazione unilaterale”; 2. la Provincia di Ragusa resiste con controricorso su cui insiste con memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate “carenza ed inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale quel determinato contenuto e in ogni caso violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli art.1362 e ss.”; 2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione degli articoli del codice civile 1353, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 1371, 2697, comma 2, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”; 3. in riferimento ai due motivi - che sono prospettati come il secondo “conseguente” al primo- la ricorrente deduce che la Corte di Appello, “senza fornire alcuna motivazione, ha qualificato come rimborso ciò che in realtà è stabilito come corrispettivo e conseguentemente onerato il Co.Pa.I. di provare il suo diritto al rimborso” laddove invece “sarebbe stato onere della Provincia provare l’inadempimento del Co.Pa.I. nell’esecuzione del contratto”. Deduce ancora la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe, “nuovamente con motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico giuridico che la ha portata ad attribuire all’atto negoziale quel determinato contenuto, stabilito che la norma contrattuale contenuta nell’art.5.2. delle convenzioni sia sottoposta a condizione, forse sospensiva, che le somme venissero accreditate dagli enti erogatori all’ente beneficiario (la Provincia, appunto)” laddove invece “la Provincia si era obbligata a porre in essere gli atti necessari per erogare al Co.Pa.I. le somme ricevute dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero” e non vi era quindi l’incertezza caratterizzante la condizione. Sostiene poi la ricorrente che, anche a ritenere che l’art. 5.2. preveda effettivamente una condizione, si tratterebbe di una inammissibile condizione meramente potestativa essendo il relativo verificarsi rimesso alla attivazione della Provincia presso i suddetti enti finanziatori. Sostiene infine che, in ogni caso, la condizione non si sarebbe verificata perché la Provincia, con la sua “colpevole inerzia”, non avrebbe fatto sì che gli enti erogassero i finanziamenti; 2. i due motivi, da esaminarsi assieme perché congiunti, devono essere disattesi. 2.1. Innanzi tutto la affermazione per cui la Corte di Appello avrebbe “qualificato come rimborso ciò che in realtà è stabilito come corrispettivo e conseguentemente onerato il Co.Pa.I. di provare il suo diritto al rimborso” non ha riscontro nella sentenza impugnata. Nella sentenza, infatti, non si legge che il corrispettivo dei contratti, a cui pacificamente atteneva la pretesa della ricorrente, è “un rimborso”. L’insistenza dell’onere della prova del diritto di credito sul creditore è la piana applicazione dell’art. 2697 c.c. 2.2. La ricorrente, richiamando genericamente le norme sulla interpretazione del contratto, sollecita una ricostruzione della portata della clausola contrattuale 5.2. (riportata a pagina 9 del ricorso) diversa da quella della Corte d’appello e non implausibile. 2.3. Con riguardo a quanto precede, i motivi vanno disattesi in quanto, nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazionedel contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione o al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale con specificazione delle ragioni e del modo in cui sarebbe stata realizzata l’inosservanza o al profilo della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione deicontraenti, e non come mera contrapposizione fra l'interpretazioneproposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito. 2.4. Per il resto i motivi sono destituiti di base in quanto veicolano solo la riproposizione di tesi - sulla imputabilità del mancato verificarsi della condizione alla Provincia- che sono state già vagliate e confutate dalla Corte di Appello con la motivazione lineare riportata sopra e che non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità. 2.5. Va aggiunto che in ordine alla imputabilità del mancato verificarsi della condizione di cui trattasi non alla Provincia ma alla odierna ricorrente è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n.600 del 5 aprile 2022, passata in giudicato (v. documentazione prodotta dalla Provincia con memoria), che, in causa avente ad oggetto opposizione alla ingiunzione in revoca del finanziamento pubblico erogato alla Provincia per gli appalti di cui qui si discute e azione di garanzia proposta dalla Provincia nel confronti della società GAL Co. P.A.I., ha ritenuto quest’ultima “soccombente rispetto alla domanda di manleva della provincia” (v. pagina 13 sentenza citata); 4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentato che la Corte di Appello avrebbe “omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “del tutto omesso il vaglio della disciplina che regola l’accesso alla misura finanziata contenuta nelle delibere CIPE 21 dicembre 1993, 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995”. Vengono poi richiamati genericamente scritti difensivi dei gradi di merio. 4. Il motivo è inammissibile perché si riduce ad un generico riferimento a scritti difensivi e a delibere CIPE e non veicola alcuna precisa censura rispetto alla già riportata ratio della decisione impugnata; 4. il ricorso deve essere rigettato; 5. le spese seguono la soccombenza; PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ul
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