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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 380/1996

ECLI:IT:COST:1996:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta.

Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti alla potestà legislativa introdotti dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana.

Il ricorrente ricorda preliminarmente che, in base all'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995, tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati, cessano a decorrere dal 30 giugno 1996; e rileva come, alla luce di tale dato normativo, non appaia legittimo che il legislatore siciliano consenta ai professionisti, titolari di rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale, di trasformare la propria attività professionale da individuale a societaria.

Perché in base alla legge impugnata (art. 2) siffatta trasformazione può avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, rendendo così possibile la prosecuzione di un rapporto non più ammissibile secondo la normativa statale. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato aggiunge che il rapporto di detti professionisti con il servizio sanitario nazionale ha natura fiduciaria; e non è quindi ipotizzabile il trasferimento automatico della convenzione ad altro componente la società in caso di decesso, invalidità permanente o incompatibilità dell'originario titolare di essa (art. 2, comma 2, della delibera impugnata).

Mediante l'adozione della formula societaria, il legislatore regionale finirebbe per trasformare il rapporto professionale, individuale, in un diritto patrimoniale del titolare della convenzione.

Analoghe censure il ricorrente muove, infine, all'art. 3.

2. - Si è costituito il Presidente della Regione siciliana, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Egli osserva, in primo luogo, come già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenga significativi riferimenti a strutture e istituzioni che possono stipulare convenzioni con le USL (art. 25, comma 7).

Illustra, poi, gli accordi collettivi sul convenzionamento esterno e richiama le norme, varie volte prorogate (da ultimo, art. 2, comma 7, della citata legge n. 549), che autorizzano il convenzionamento, sottolineando come il legislatore nazionale abbia ammesso anche le convenzioni stipulate con società, che sono state, di fatto, incoraggiate.

Precisa, inoltre, che la trasformazione in società è consentita soltanto a quei professionisti che necessitano di strutture significative, e costose, come nel settore della diagnostica strumentale e riabilitativa.

Il notevole impegno finanziario richiesto in tali casi giustifica infatti il trasferimento automatico della convenzione ad altro soggetto della società nell'ipotesi di decesso o invalidità permanente del titolare.

Né detta norma - conclude il Presidente della Regione - può ritenersi elusiva dei requisiti indispensabili per assumere, o mantenere, il rapporto convenzionale.

Sebbene ciò non sia esplicitato dalle norme impugnate, è in re ipsa il possesso dei requisiti.

1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta.

Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti posti alla potestà legislativa regionale dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana.

Il ricorso verte su due profili essenziali: a decorrere dal 30 giugno 1996 cessano, secondo quanto stabilito dal legislatore nazionale (art. 2, settimo comma, della legge n. 549 del 1995), tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati, sì che questa disposizione sarebbe elusa, in violazione dell'art. 17, lettera b), dello statuto speciale, dalle norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana; mediante il ricorso alla formula societaria, la normativa regionale impugnata trasformerebbe l'originario rapporto professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione che, stando all'art. 2, secondo comma, della legge in esame, può trasmetterla ai parenti o affini sino al quarto grado.

2. - Il ricorso è fondato.

Occorre rilevare, innanzitutto, che l'art. 17 dello statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana, per ciò che attiene alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo concorrente (sentenze nn. 266 del 1993 e 484 del 1991), ragion per cui la legge regionale deve rispettare i principi, contenuti nella legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi.

Tale deve considerarsi il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), giacché nel 1995 il legislatore nazionale è intervenuto, in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto di grande delicatezza, qual è quello dei rapporti convenzionali fra il servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e ha posto termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno

1996.

Né vale obiettare che si tratta di una norma particolare che non potrebbe assurgere a principio atto a vincolare la potestà legislativa concorrente delle Regioni, non essendo ammissibile, in questa materia, una diversità di trattamento, Regione per Regione, che determinerebbe grave danno all'eguaglianza dei cittadini e lesione dell'interesse nazionale.

3. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato contesta, altresì, la trasformazione dell'originario rapporto professionale in un diritto patrimoniale, trasmissibile, del titolare della convenzione: censura assorbita, però, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, per violazione dei limiti che alla potestà legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta.

Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti alla potestà legislativa introdotti dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana. Il ricorrente ricorda preliminarmente che, in base all'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995, tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati, cessano a decorrere dal 30 giugno 1996; e rileva come, alla luce di tale dato normativo, non appaia legittimo che il legislatore siciliano consenta ai professionisti, titolari di rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale, di trasformare la propria attività professionale da individuale a societaria. Perché in base alla legge impugnata (art. 2) siffatta trasformazione può avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, rendendo così possibile la prosecuzione di un rapporto non più ammissibile secondo la normativa statale. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato aggiunge che il rapporto di detti professionisti con il servizio sanitario nazionale ha natura fiduciaria; e non è quindi ipotizzabile il trasferimento automatico della convenzione ad altro componente la società in caso di decesso, invalidità permanente o incompatibilità dell'originario titolare di essa (art. 2, comma 2, della delibera impugnata). Mediante l'adozione della formula societaria, il legislatore regionale finirebbe per trasformare il rapporto professionale, individuale, in un diritto patrimoniale del titolare della convenzione. Analoghe censure il ricorrente muove, infine, all'art. 3. 2. - Si è costituito il Presidente della Regione siciliana, sostenendo l'infondatezza del ricorso. Egli osserva, in primo luogo, come già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenga significativi riferimenti a strutture e istituzioni che possono stipulare convenzioni con le USL (art. 25, comma 7). Illustra, poi, gli accordi collettivi sul convenzionamento esterno e richiama le norme, varie volte prorogate (da ultimo, art. 2, comma 7, della citata legge n. 549), che autorizzano il convenzionamento, sottolineando come il legislatore nazionale abbia ammesso anche le convenzioni stipulate con società, che sono state, di fatto, incoraggiate. Precisa, inoltre, che la trasformazione in società è consentita soltanto a quei professionisti che necessitano di strutture significative, e costose, come nel settore della diagnostica strumentale e riabilitativa. Il notevole impegno finanziario richiesto in tali casi giustifica infatti il trasferimento automatico della convenzione ad altro soggetto della società nell'ipotesi di decesso o invalidità permanente del titolare. Né detta norma - conclude il Presidente della Regione - può ritenersi elusiva dei requisiti indispensabili per assumere, o mantenere, il rapporto convenzionale. Sebbene ciò non sia esplicitato dalle norme impugnate, è in re ipsa il possesso dei requisiti. 1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti posti alla potestà legislativa regionale dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana. Il ricorso verte su due profili essenziali: a decorrere dal 30 giugno 1996 cessano, secondo quanto stabilito dal legislatore nazionale (art. 2, settimo comma, della legge n. 549 del 1995), tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati, sì che questa disposizione sarebbe elusa, in violazione dell'art. 17, lettera b), dello statuto speciale, dalle norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana; mediante il ricorso alla formula societaria, la normativa regionale impugnata trasformerebbe l'originario rapporto professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione che, stando all'art. 2, secondo comma, della legge in esame, può trasmetterla ai parenti o affini sino al quarto grado. 2. - Il ricorso è fondato. Occorre rilevare, innanzitutto, che l'art. 17 dello statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana, per ciò che attiene alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo concorrente (sentenze nn. 266 del 1993 e 484 del 1991), ragion per cui la legge regionale deve rispettare i principi, contenuti nella legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi. Tale deve considerarsi il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), giacché nel 1995 il legislatore nazionale è intervenuto, in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto di grande delicatezza, qual è quello dei rapporti convenzionali fra il servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e ha posto termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno 1996. Né vale obiettare che si tratta di una norma particolare che non potrebbe assurgere a principio atto a vincolare la potestà legislativa concorrente delle Regioni, non essendo ammissibile, in questa materia, una diversità di trattamento, Regione per Regione, che determinerebbe grave danno all'eguaglianza dei cittadini e lesione dell'interesse nazionale. 3. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato contesta, altresì, la trasformazione dell'originario rapporto professionale in un diritto patrimoniale, trasmissibile, del titolare della convenzione: censura assorbita, però, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, per violazione dei limiti che alla potestà legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lettera b), dello statuto speciale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 5 novembre 1996. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 380/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris