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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 33131/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 10 luglio 2025 con cui la difesa rileva la fondatezza del ricorso, specie quanto a richiesta attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 OSSERVA Ritenuto che in ordine al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 vi è carenza di interesse, tenuto conto che, all'esito delle ritenute prevalenti circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione, nessuna incidenza le stesse hanno avuto in termini di pena individuata nel minimo edittale (in tal senso il calcolo della pena di cui alla pag. 3 della sentenza di primo grado); rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla esclusa attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è generico poiché, a fronte di motivazione adeguata sul punto resa dalla Corte di appello che ha ritenuto non applicabile detta circostanza non essendo stata apprezzata specifica attività tesa ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, pur avendo dedotto che le dichiarazioni rese avessero consentito di far arrestare due altre persone, nulla evidenzia in ordine al concreto contributo fornito dal ricorrente onde pervenire a tale risultato, in tal modo chiedendo a questa Corte una preclusa valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata circostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 10 luglio 2025 con cui la difesa rileva la fondatezza del ricorso, specie quanto a richiesta attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 OSSERVA Ritenuto che in ordine al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 vi è carenza di interesse, tenuto conto che, all'esito delle ritenute prevalenti circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione, nessuna incidenza le stesse hanno avuto in termini di pena individuata nel minimo edittale (in tal senso il calcolo della pena di cui alla pag. 3 della sentenza di primo grado); rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla esclusa attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è generico poiché, a fronte di motivazione adeguata sul punto resa dalla Corte di appello che ha ritenuto non applicabile detta circostanza non essendo stata apprezzata specifica attività tesa ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, pur avendo dedotto che le dichiarazioni rese avessero consentito di far arrestare due altre persone, nulla evidenzia in ordine al concreto contributo fornito dal ricorrente onde pervenire a tale risultato, in tal modo chiedendo a questa Corte una preclusa valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata circostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 33131/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris