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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 14490/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9425/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.314/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Avellino n.115/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento IRES, IRAP e IVA 2004 oltre accessori emessa nei con- fronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di controlli automatizzati.

2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella illegittima per mancato invio dell'avviso bonario, riteneva rispettato l'art.6 comma 5 della legge n.212 del 2000 e nel merito confermava la legittimità della ripresa oggetto della cartella emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per un moti- vo, cui l'Agenzia replica con controricorso.

La società ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazio- ne della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e, a seguito di interlocuzione disposta dalla Corte, anche l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in tal senso.

Considerato che:

4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016.

5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate, P.Q.M. la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.

Così deciso in Rom1a il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9425/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.314/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Avellino n.115/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento IRES, IRAP e IVA 2004 oltre accessori emessa nei con- fronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di controlli automatizzati. 2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella illegittima per mancato invio dell'avviso bonario, riteneva rispettato l'art.6 comma 5 della legge n.212 del 2000 e nel merito confermava la legittimità della ripresa oggetto della cartella emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per un moti- vo, cui l'Agenzia replica con controricorso. La società ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazio- ne della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e, a seguito di interlocuzione disposta dalla Corte, anche l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in tal senso. Considerato che: 4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016. 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate, P.Q.M. la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite. Così deciso in Rom1a il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT
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