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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15091/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alTribunale di Trani per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale monocratico di Trani, con sentenza del 14 novembre 2025,assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa allo stesso ascritto per non averecommesso il fatto.

Riteneva il tribunale non potersi affermare la responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio dell’imputato che aveva ricevuto sulla propria cartaposte-pay il bonifico della vendita su piattaforma on line di una bicicletta mai peròconsegnata alla persona offesa.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica di Trani lamentando, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.- contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.ed erronea applicazione della legge penale e dell’art. 192 cod. proc. pen. inparticolare, quanto alla pronuncia assolutoria posto che costituiva prova direttadella responsabilità dell’imputato, l’intestazione della carta Postepay sulla qualeera stato effettuato il bonifico dall’acquirente, condotta rispetto alla quale non eraneppure stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti poiché mai il Rizziaveva denunciato il furto della carta stessa;- contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosservanza dell’art. 533cod. proc. pen. posto che il ragionevole dubbio non può mai avere caratteremeramente speculativo o congetturale, dovendosi escludere la possibilità divalutazione atomistica degli indizi di cui deve valorizzarsi invece la valenzadimostrativa; nel caso di specie, il giudice di primo grado, aveva omesso dirappresentare come non fosse stato fornito alcun elemento da parte dell’imputatocapace di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.Il tema dedotto con il ricorso coinvolge aspetti riguardanti l'accertamento diresponsabilità dell'imputato e la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio declinatadall'art. 533 cod. proc. pen., con specifica relazione ai casi in cui sussista prova diuna frazione della complessiva condotta contestata e, in specie, del realizzarsidell'evento naturalistico esclusivamente riferibile al prevenuto.

Va cioè valutatoquale debba essere il parametro di riferimento che il giudice di merito deveutilizzare nei casi in cui a carico dell'imputato sia acquisita la prova certadell’impossessamento del profitto illecito in tutti i reati aventi ad oggetto leaggressioni patrimoniali e manchi, però, anche una dimostrazione specifica dellaconsumazione dell'azione produttiva dell'evento ingiusto a carico del medesimosoggetto.Orbene, ritiene questo Collegio che il tema del ragionevole dubbio debbaessere declinato in una prospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato cheautore di una frazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in speciecostituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l'imputato.

In detticasi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, il principio delcontraddittorio delle parti nella formazione della prova richiede necessariamenteche attraverso il concreto esercizio dello stesso nel processo sia la difesa aprospettare quella ricostruzione alternativa che abbia valenza critica ed inficiantela tesi dell'accusa; altrimenti, la mera possibilità ipotetica del verificarsi di fattoricondizionanti alternativi, concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzisoggetti, over rimanga mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non puòritenersi idonea a confutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto privadi qualsiasi conforto acquisito nel processo, unica sede legittimata allaricostruzione del fatto oggetto di accusa.1.1.

Al proposito va ricordato che, per effetto dell'articolo 5 della legge 20febbraio 2006 n. 46 si è proceduto alla riformulazione del comma 1 dell'articolo533 del codice procedura penale richiedendo che la colpevolezza dell'imputato siaaccertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

In tal modo il legislatore ha importatonel sistema processuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistemanordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt); inoltre si ècodificato quanto già stabilito dall'articolo 66 comma 3 dello Statuto della Cortepenale internazionale recepito in Italia con la legge di ratifica del 12 luglio 1999n.232, in ordine, appunto, alla necessità dell'accertamento della colpevolezza oltreil ragionevole dubbio.1.2.

Le Sezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canonedel ragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del 2006;difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che in tema di reatocolposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza delnesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in baseall'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissionedell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivocomportano l'esito assolutorio del giudizio (Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002,nomofilattico ha statuito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per lasua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica isuoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, maanche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendoprotocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e dellecontrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: lacertezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dallamera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto perl'assoluzione (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione).1.3.

Sul tema del ragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte dicassazione, con una evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso adescludere che la semplice astratta prospettazione di fattori meramente ipoteticipossa confortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che ladimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante o sopravvenuto, siasempre conferita nel giudizio attraverso l'esercizio del diritto alla prova incontraddittorio, ovvero mediante l'utilizzazione di argomenti probatori desuntidallo stesso materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari e riversato nelgiudizio abbreviato.Un primo richiamo in tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” dellaprima sezione secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento diresponsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittimaai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il datoprobatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763-01).

In senso analogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in temadi prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione deifatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare glielementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbiofondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04).L’argomento risulta ribadito anche dai più recenti interventi di legittimitàsecondo cui la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consentedi pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuorisoltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe einesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile,ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv.288272-01).2.

In senso sostanzialmente conforme è l'interpretazione dottrinale dellaregola citata.

Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall'ordinamentostatunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosidell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nelsistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronuncia dicolpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile,derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favore ed acarico dell'imputato, senza che per tale possa invece intendersi il dubbio,congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendo ex post unevento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio alla astratta possibilità,anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione.

Si è aggiunto che lanecessità che ogni elemento sia provato oltre ogni ragionevole dubbio, ai fini dellacondanna non significa necessità della prova che ogni fatto sia certamenteaccaduto dal punto di vista materiale, ma che ogni fatto appaia certo dal punto divista logico: l'esistenza di ogni elemento deve essere dichiarata sulla base diaccertamenti logicamente congrui e, quindi, coperti dal crisma della certezzarazionale.3.

L’applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame comporta concludereper la fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero.

Ed invero, accertatoche l'imputato ha posto in essere una frazione della condotta essenziale del reato,costituita nel caso di specie dalla percezione illecita del profitto ricavato dallaconsumazione della truffa, non poteva, poi, il giudice affermare l'insussistenzadella fattispecie per non essere stato verificato l'artificio od inganno riconducibileall'imputato stesso.

Sottolineato che nel caso della truffa la percezione dell'ingiustoprofitto costituisce prova e non mero indizio della riferibilità all’agente dellacondotta costitutiva la fattispecie illecita, quantomeno in parte, non è consentitoin ragione del canone di cui all'art. 533 cod. proc. pen. svalutare detto elementoal punto da attribuire valore essenziale ed esclusivo ai fini della prova dellaresponsabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., all'individuazione dell'autoredegli artifici o raggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può esserechiamato a rispondere del delitto predetto.

Invero, il percettore del profitto illecitopone in essere una frazione essenziale della condotta tipica e, come tale, la suaposizione va valutata senza che possa rilevare la mera ipotetica possibilitàprospettata dal giudice del Tribunale di Trani di concorso di altri soggetti nellapubblicazione dell'annuncio o nello svolgimento delle trattative, trattandosi dicircostanze rimaste meramente ipotetiche e prive di qualsiasi accertamento nelcontraddittorio processuale.Come già esposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiaredecisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi suprospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nelcontraddittorio processuale mediante il concreto esercizio del diritto alla prova enon, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetiche e del tuttocongetturali prive di qualsiasi riscontro.Se quindi è raccolta ed acquisita in giudizio la prova, e non un sempliceindizio, del verificarsi dell'evento illecito e cioè di un elemento essenziale del fatto-reato a carico dell'imputato, diviene preciso onere della difesa, ovvero, della stessainiziativa giudiziale autonoma attraverso i poteri di ufficio concretamente sempreesercitabili, acquisire elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria,non potendo lasciarsi a mere possibilità ipotetiche valore di riscontro del dubbioragionevole, tale non essendo quello non risultante dagli atti, dovendo in tal casovalere il brocardo secondo cui quod non est in actis non est in mundo.

Taleconclusione non contrasta in alcun modo con quel recente intervento di legittimitàsecondo cui la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza delreato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione diun'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di confermadell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesidifensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472-01)e ciò perché, in tale specifico caso, la regola dell’impossibilità di affermare lacolpevolezza in presenza di un dubbio ragionevole veniva applicata proprio perchédedotta in giudizio una tesi alternativa ad opera della difesa degli imputati.4.

Né sussiste dubbio circa l’attribuibilità all’imputato della qualifica di agentetipico del delitto di truffa realizzata mediante vendita on line di bene noneffettivamente posseduto e mai consegnato ove lo stesso sia il percettoredell’ingiusto profitto.

Invero, con plurime pronunce, questa Corte di legittimità,pur a differenti fini, ha sempre affermato come la truffa contrattuale realizzataoffesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, siconsuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossionedella somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamentoda parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 271761-01); si è anche affermato che la truffa contrattuale realizzatamediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata aun conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazioneassimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestualeall'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente conseguel'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è datala disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).

Ne consegue affermarsi che, secondouna costante interpretazione, il percettore del profitto illecito incassato a seguitodi consumazione di truffa contrattuale attraverso piattaforme on line, è sempreidentificato quale agente tipico della fattispecie illecita prevista e punita dall’art.640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato arispondere in quanto tale della fattispecie delittuosa senza che possa invocarsialcun dubbio ragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi sumere prospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorioprocessuale.Sul punto, quindi, può affermarsi il principio secondo cui l’incameramento delprofitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, inassenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso delprocedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruoloessenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito.5.

Alla luce delle già menzionate considerazioni, pertanto, il ricorso deveessere accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Traniper nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Traniin diversa composizione.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alTribunale di Trani per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale monocratico di Trani, con sentenza del 14 novembre 2025,assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa allo stesso ascritto per non averecommesso il fatto. Riteneva il tribunale non potersi affermare la responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio dell’imputato che aveva ricevuto sulla propria cartaposte-pay il bonifico della vendita su piattaforma on line di una bicicletta mai peròconsegnata alla persona offesa.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica di Trani lamentando, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.- contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.ed erronea applicazione della legge penale e dell’art. 192 cod. proc. pen. inparticolare, quanto alla pronuncia assolutoria posto che costituiva prova direttadella responsabilità dell’imputato, l’intestazione della carta Postepay sulla qualeera stato effettuato il bonifico dall’acquirente, condotta rispetto alla quale non eraneppure stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti poiché mai il Rizziaveva denunciato il furto della carta stessa;- contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosservanza dell’art. 533cod. proc. pen. posto che il ragionevole dubbio non può mai avere caratteremeramente speculativo o congetturale, dovendosi escludere la possibilità divalutazione atomistica degli indizi di cui deve valorizzarsi invece la valenzadimostrativa; nel caso di specie, il giudice di primo grado, aveva omesso dirappresentare come non fosse stato fornito alcun elemento da parte dell’imputatocapace di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.Il tema dedotto con il ricorso coinvolge aspetti riguardanti l'accertamento diresponsabilità dell'imputato e la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio declinatadall'art. 533 cod. proc. pen., con specifica relazione ai casi in cui sussista prova diuna frazione della complessiva condotta contestata e, in specie, del realizzarsidell'evento naturalistico esclusivamente riferibile al prevenuto. Va cioè valutatoquale debba essere il parametro di riferimento che il giudice di merito deveutilizzare nei casi in cui a carico dell'imputato sia acquisita la prova certadell’impossessamento del profitto illecito in tutti i reati aventi ad oggetto leaggressioni patrimoniali e manchi, però, anche una dimostrazione specifica dellaconsumazione dell'azione produttiva dell'evento ingiusto a carico del medesimosoggetto.Orbene, ritiene questo Collegio che il tema del ragionevole dubbio debbaessere declinato in una prospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato cheautore di una frazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in speciecostituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l'imputato. In detticasi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, il principio delcontraddittorio delle parti nella formazione della prova richiede necessariamenteche attraverso il concreto esercizio dello stesso nel processo sia la difesa aprospettare quella ricostruzione alternativa che abbia valenza critica ed inficiantela tesi dell'accusa; altrimenti, la mera possibilità ipotetica del verificarsi di fattoricondizionanti alternativi, concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzisoggetti, over rimanga mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non puòritenersi idonea a confutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto privadi qualsiasi conforto acquisito nel processo, unica sede legittimata allaricostruzione del fatto oggetto di accusa.1.1. Al proposito va ricordato che, per effetto dell'articolo 5 della legge 20febbraio 2006 n. 46 si è proceduto alla riformulazione del comma 1 dell'articolo533 del codice procedura penale richiedendo che la colpevolezza dell'imputato siaaccertata al di là di ogni ragionevole dubbio. In tal modo il legislatore ha importatonel sistema processuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistemanordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt); inoltre si ècodificato quanto già stabilito dall'articolo 66 comma 3 dello Statuto della Cortepenale internazionale recepito in Italia con la legge di ratifica del 12 luglio 1999n.232, in ordine, appunto, alla necessità dell'accertamento della colpevolezza oltreil ragionevole dubbio.1.2. Le Sezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canonedel ragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del 2006;difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che in tema di reatocolposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza delnesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in baseall'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissionedell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivocomportano l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002,nomofilattico ha statuito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per lasua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica isuoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, maanche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendoprotocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e dellecontrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: lacertezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dallamera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto perl'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione).1.3. Sul tema del ragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte dicassazione, con una evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso adescludere che la semplice astratta prospettazione di fattori meramente ipoteticipossa confortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che ladimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante o sopravvenuto, siasempre conferita nel giudizio attraverso l'esercizio del diritto alla prova incontraddittorio, ovvero mediante l'utilizzazione di argomenti probatori desuntidallo stesso materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari e riversato nelgiudizio abbreviato.Un primo richiamo in tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” dellaprima sezione secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento diresponsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittimaai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il datoprobatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763-01). In senso analogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in temadi prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione deifatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare glielementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbiofondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04).L’argomento risulta ribadito anche dai più recenti interventi di legittimitàsecondo cui la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consentedi pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuorisoltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamenteformulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettivarealizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontronelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cosee della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe einesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile,ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv.288272-01).2. In senso sostanzialmente conforme è l'interpretazione dottrinale dellaregola citata. Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall'ordinamentostatunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosidell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nelsistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronuncia dicolpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile,derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favore ed acarico dell'imputato, senza che per tale possa invece intendersi il dubbio,congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendo ex post unevento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio alla astratta possibilità,anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione. Si è aggiunto che lanecessità che ogni elemento sia provato oltre ogni ragionevole dubbio, ai fini dellacondanna non significa necessità della prova che ogni fatto sia certamenteaccaduto dal punto di vista materiale, ma che ogni fatto appaia certo dal punto divista logico: l'esistenza di ogni elemento deve essere dichiarata sulla base diaccertamenti logicamente congrui e, quindi, coperti dal crisma della certezzarazionale.3. L’applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame comporta concludereper la fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero. Ed invero, accertatoche l'imputato ha posto in essere una frazione della condotta essenziale del reato,costituita nel caso di specie dalla percezione illecita del profitto ricavato dallaconsumazione della truffa, non poteva, poi, il giudice affermare l'insussistenzadella fattispecie per non essere stato verificato l'artificio od inganno riconducibileall'imputato stesso. Sottolineato che nel caso della truffa la percezione dell'ingiustoprofitto costituisce prova e non mero indizio della riferibilità all’agente dellacondotta costitutiva la fattispecie illecita, quantomeno in parte, non è consentitoin ragione del canone di cui all'art. 533 cod. proc. pen. svalutare detto elementoal punto da attribuire valore essenziale ed esclusivo ai fini della prova dellaresponsabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., all'individuazione dell'autoredegli artifici o raggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può esserechiamato a rispondere del delitto predetto. Invero, il percettore del profitto illecitopone in essere una frazione essenziale della condotta tipica e, come tale, la suaposizione va valutata senza che possa rilevare la mera ipotetica possibilitàprospettata dal giudice del Tribunale di Trani di concorso di altri soggetti nellapubblicazione dell'annuncio o nello svolgimento delle trattative, trattandosi dicircostanze rimaste meramente ipotetiche e prive di qualsiasi accertamento nelcontraddittorio processuale.Come già esposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiaredecisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi suprospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nelcontraddittorio processuale mediante il concreto esercizio del diritto alla prova enon, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetiche e del tuttocongetturali prive di qualsiasi riscontro.Se quindi è raccolta ed acquisita in giudizio la prova, e non un sempliceindizio, del verificarsi dell'evento illecito e cioè di un elemento essenziale del fatto-reato a carico dell'imputato, diviene preciso onere della difesa, ovvero, della stessainiziativa giudiziale autonoma attraverso i poteri di ufficio concretamente sempreesercitabili, acquisire elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria,non potendo lasciarsi a mere possibilità ipotetiche valore di riscontro del dubbioragionevole, tale non essendo quello non risultante dagli atti, dovendo in tal casovalere il brocardo secondo cui quod non est in actis non est in mundo. Taleconclusione non contrasta in alcun modo con quel recente intervento di legittimitàsecondo cui la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza delreato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione diun'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di confermadell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesidifensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472-01)e ciò perché, in tale specifico caso, la regola dell’impossibilità di affermare lacolpevolezza in presenza di un dubbio ragionevole veniva applicata proprio perchédedotta in giudizio una tesi alternativa ad opera della difesa degli imputati.4. Né sussiste dubbio circa l’attribuibilità all’imputato della qualifica di agentetipico del delitto di truffa realizzata mediante vendita on line di bene noneffettivamente posseduto e mai consegnato ove lo stesso sia il percettoredell’ingiusto profitto. Invero, con plurime pronunce, questa Corte di legittimità,pur a differenti fini, ha sempre affermato come la truffa contrattuale realizzataoffesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, siconsuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossionedella somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamentoda parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 271761-01); si è anche affermato che la truffa contrattuale realizzatamediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata aun conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazioneassimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestualeall'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente conseguel'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è datala disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01). Ne consegue affermarsi che, secondouna costante interpretazione, il percettore del profitto illecito incassato a seguitodi consumazione di truffa contrattuale attraverso piattaforme on line, è sempreidentificato quale agente tipico della fattispecie illecita prevista e punita dall’art.640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato arispondere in quanto tale della fattispecie delittuosa senza che possa invocarsialcun dubbio ragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi sumere prospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorioprocessuale.Sul punto, quindi, può affermarsi il principio secondo cui l’incameramento delprofitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, inassenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso delprocedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruoloessenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito.5. Alla luce delle già menzionate considerazioni, pertanto, il ricorso deveessere accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Traniper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Traniin diversa composizione.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino
Sentenza Cassazione n. 15091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris