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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 03569/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 15 aprile 2021, emessa a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte di Cassazione, sezione Quarta, del 17 novembre 2020, limitatamente ai profili di cui all'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna n. 292/2015, passata in giudicato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 632 e 349 c.2, cod. pen., per avere immutato lo stato dei luoghi di un fondo di proprietà di SPENSIERI Giovanni (particella 11 a 07, fg. 34) e per avere, nella qualità di custode giudiziario di un'area di circa 2600 mq., violato i sigilli apposti all'immobile per assicurarne la conservazione e l'identità.

Il processo aveva accertato che l'opera di sbancamento e dissodamento dell'area alla condotta del Felice, essendo stati rinvenuti residui vegetali accumulati sulla proprietà della società del Felice e davanti alla sua abitazione e, nell'immediatezza degli accertamenti, era stata rilevata la presenza di un escavatore e di un trattore cingolato di proprietà della ditta del medesimo e la presenza di alcuni operai, suoi dipendenti.

1.1. In particolare la Corte di appello ha valutato se le "nuove prove" addotte dal ricorrente siano effettivamente idonee a scardinare il giudicato.

Le nuove prove riguardano tre profili specifici, il primo di carattere documentale (verbale di assemblea della società agricola Bio tec Molise), il secondo di carattere testimoniale, in merito alla estraneità del Felice alle condotte contestate, il terzo relativo alla inconciliabilità di quanto deciso con riferimento al Felice, rispetto a quanto acclarato con la sentenza irrevocabile resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del rinvio hanno ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, revocando il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dalla Corte di appello di Bari in data 12 marzo 2021.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 606 e 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e mancato adeguamento della motivazione al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento di rigetto.

Si censura la mancata integrazione del contraddittorio in sede di revisione, con l'escussione dei testi, per vagliarne la credibilità, in particolare il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale nelle indagini difensive aveva confermato di avere avuto il possesso dei fondi.

Si lamenta l'errore di metodo che ha influenzato la decisione, avendo la Corte di appello affermato erroneamente che la concessione di affitto dei fondi costituirebbe una grave violazione degli obblighi di custodia, in quanto tale affidamento risulta precedente al momento del sequestro, operato il 27 luglio 2009.

Parimenti non si sarebbe considerato che il Felice divenne amministratore unico della Bio tec solo nel 2011, due anni dopo i fatti contestati.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione per omessa od errata motivazione degli elementi probatori.

La prova che la concessione dei terreni al [OSCURATO:PERSONA] risulta precedente alla data del sequestro presenta quel requisito di novità in grado di scardinare il precedente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso risultano infondati.

Va ricordato che per nuove prove ai fini del giudizio di revisione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si intendono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato.

Nel precedente giudizio di legittimità era stato ricordato che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. Sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortole, Rv. 269757).

2. I giudici del giudizio di rinvio, nel pieno rispetto del principio posto con la sentenza di annullamento, hanno correttamente esaminato, con valutazione unitaria e globale (cfr. Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, Dessolis, Rv. 275619 - 01), le prove nuove in raffronto con quelle sulle quali è stata fondata la condanna irrevocabile, colmando la mancata motivazione in ordine sia alla astratta attitudine dimostrativa degli elementi probatori allegati, sia alla loro idoneità a travolgere il verdetto di condanna, che era stata la ragione del precedente annullamento della decisione ed hanno ritenuto che tutti gli elementi considerati nel loro complesso non avessero tale attitudine dimostrativa.2.1.

Quanto alla rilevanza dei documenti (verbali di assemblea), i giudici di rinvio hanno sottolineato l'inidoneità degii stessi a costituire un elemento probatorio affidabile rispetto al precedente accertamento della titolarità in capo a Felice della società, non avendo gli stessi data certa; l'unica data certa è quella del 9 ottobre 2009, successiva alla data di accertamento dei fatti di reato addebitati.

2.2. Quanto al reato di violazione di sigilli, la Corte di appello di Bari ha osservato che la concessione in affitto dei terreni a persona diversa, non esonerava il Felice, in quanto custode, ad essere garante del sequestro.

Anche se l'affidamento al [OSCURATO:PERSONA] dei fondi sia avvenuto anteriormente al sequestro, l'avere avuto l'incarico di custode degli stessi all'atto del sequestro è sufficiente a ritenere integrato il reato di violazione di sigilli da parte del custode, soggetto che non necessariamente coincide con il detentore della res.

Anche il passaggio motivazionale che configura in maniera imprecisa la stipula dell'affitto quale violazione dell'obbligo di custodia non assume rilevanza nella ricostruzione del reato di violazione di sigilli, proprio per quanto appena osservato.

D'altra parte è principio consolidato il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e, nel caso di mancato impedimento dell'evento, può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (cfr. Sez.3, n. 29040 del 20/02/2013, Conti, Rv. 256670 - 01).

2.3. Per quello che attiene alle dichiarazioni testimoniali assunte dalla difesa, l'ordinanza impugnata ha ampiamente analizzato il contenuto delle stesse (pagg. 6-7 del provvedimento impugnato), concludendo, con deduzione priva di smagliature logiche, che nel complesso le stesse hanno dimostrato che i fondi erano intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2009 e 2010, per cui tutte le risultanze nuove non pongono comunque in crisi, né in dubbio, a parere della Corte barese, quanto affermato nella sentenza di condanna - ossia la presenza materiale dei residui di disboscamento sul fondo del Felice e la concomitante presenza degli operai della sua società nonché dei mezzi utilizzati per la realizzazione delle opere ritenute penalmente rilevanti - neppure in riferimento alla indicazione dell'inizio dell'attività agricola sui fondi da parte della società del Felice, individuata dalle "nuove emergenze" al 3 marzo 2010.

3. L'itinerario logico seguito dal giudice per affermare l'inidoneità delle prove nuove ad incrinare il quadro offerto dalla sentenza di condanna irrevocabile si sottrae quindi alle censure avanzate, con conseguente rigetto del ) ricorso e condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 15 aprile 2021, emessa a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte di Cassazione, sezione Quarta, del 17 novembre 2020, limitatamente ai profili di cui all'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna n. 292/2015, passata in giudicato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 632 e 349 c.2, cod. pen., per avere immutato lo stato dei luoghi di un fondo di proprietà di SPENSIERI Giovanni (particella 11 a 07, fg. 34) e per avere, nella qualità di custode giudiziario di un'area di circa 2600 mq., violato i sigilli apposti all'immobile per assicurarne la conservazione e l'identità. Il processo aveva accertato che l'opera di sbancamento e dissodamento dell'area alla condotta del Felice, essendo stati rinvenuti residui vegetali accumulati sulla proprietà della società del Felice e davanti alla sua abitazione e, nell'immediatezza degli accertamenti, era stata rilevata la presenza di un escavatore e di un trattore cingolato di proprietà della ditta del medesimo e la presenza di alcuni operai, suoi dipendenti. 1.1. In particolare la Corte di appello ha valutato se le "nuove prove" addotte dal ricorrente siano effettivamente idonee a scardinare il giudicato. Le nuove prove riguardano tre profili specifici, il primo di carattere documentale (verbale di assemblea della società agricola Bio tec Molise), il secondo di carattere testimoniale, in merito alla estraneità del Felice alle condotte contestate, il terzo relativo alla inconciliabilità di quanto deciso con riferimento al Felice, rispetto a quanto acclarato con la sentenza irrevocabile resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del rinvio hanno ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, revocando il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dalla Corte di appello di Bari in data 12 marzo 2021. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 606 e 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e mancato adeguamento della motivazione al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento di rigetto. Si censura la mancata integrazione del contraddittorio in sede di revisione, con l'escussione dei testi, per vagliarne la credibilità, in particolare il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale nelle indagini difensive aveva confermato di avere avuto il possesso dei fondi. Si lamenta l'errore di metodo che ha influenzato la decisione, avendo la Corte di appello affermato erroneamente che la concessione di affitto dei fondi costituirebbe una grave violazione degli obblighi di custodia, in quanto tale affidamento risulta precedente al momento del sequestro, operato il 27 luglio 2009. Parimenti non si sarebbe considerato che il Felice divenne amministratore unico della Bio tec solo nel 2011, due anni dopo i fatti contestati. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione per omessa od errata motivazione degli elementi probatori. La prova che la concessione dei terreni al [OSCURATO:PERSONA] risulta precedente alla data del sequestro presenta quel requisito di novità in grado di scardinare il precedente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso risultano infondati. Va ricordato che per nuove prove ai fini del giudizio di revisione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si intendono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. Nel precedente giudizio di legittimità era stato ricordato che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr. Sez. 1 n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortole, Rv. 269757). 2. I giudici del giudizio di rinvio, nel pieno rispetto del principio posto con la sentenza di annullamento, hanno correttamente esaminato, con valutazione unitaria e globale (cfr. Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, Dessolis, Rv. 275619 - 01), le prove nuove in raffronto con quelle sulle quali è stata fondata la condanna irrevocabile, colmando la mancata motivazione in ordine sia alla astratta attitudine dimostrativa degli elementi probatori allegati, sia alla loro idoneità a travolgere il verdetto di condanna, che era stata la ragione del precedente annullamento della decisione ed hanno ritenuto che tutti gli elementi considerati nel loro complesso non avessero tale attitudine dimostrativa.2.1. Quanto alla rilevanza dei documenti (verbali di assemblea), i giudici di rinvio hanno sottolineato l'inidoneità degii stessi a costituire un elemento probatorio affidabile rispetto al precedente accertamento della titolarità in capo a Felice della società, non avendo gli stessi data certa; l'unica data certa è quella del 9 ottobre 2009, successiva alla data di accertamento dei fatti di reato addebitati. 2.2. Quanto al reato di violazione di sigilli, la Corte di appello di Bari ha osservato che la concessione in affitto dei terreni a persona diversa, non esonerava il Felice, in quanto custode, ad essere garante del sequestro. Anche se l'affidamento al [OSCURATO:PERSONA] dei fondi sia avvenuto anteriormente al sequestro, l'avere avuto l'incarico di custode degli stessi all'atto del sequestro è sufficiente a ritenere integrato il reato di violazione di sigilli da parte del custode, soggetto che non necessariamente coincide con il detentore della res. Anche il passaggio motivazionale che configura in maniera imprecisa la stipula dell'affitto quale violazione dell'obbligo di custodia non assume rilevanza nella ricostruzione del reato di violazione di sigilli, proprio per quanto appena osservato. D'altra parte è principio consolidato il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e, nel caso di mancato impedimento dell'evento, può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (cfr. Sez.3, n. 29040 del 20/02/2013, Conti, Rv. 256670 - 01). 2.3. Per quello che attiene alle dichiarazioni testimoniali assunte dalla difesa, l'ordinanza impugnata ha ampiamente analizzato il contenuto delle stesse (pagg. 6-7 del provvedimento impugnato), concludendo, con deduzione priva di smagliature logiche, che nel complesso le stesse hanno dimostrato che i fondi erano intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2009 e 2010, per cui tutte le risultanze nuove non pongono comunque in crisi, né in dubbio, a parere della Corte barese, quanto affermato nella sentenza di condanna - ossia la presenza materiale dei residui di disboscamento sul fondo del Felice e la concomitante presenza degli operai della sua società nonché dei mezzi utilizzati per la realizzazione delle opere ritenute penalmente rilevanti - neppure in riferimento alla indicazione dell'inizio dell'attività agricola sui fondi da parte della società del Felice, individuata dalle "nuove emergenze" al 3 marzo 2010. 3. L'itinerario logico seguito dal giudice per affermare l'inidoneità delle prove nuove ad incrinare il quadro offerto dalla sentenza di condanna irrevocabile si sottrae quindi alle censure avanzate, con conseguente rigetto del ) ricorso e condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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