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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1995

Cassazione n. 01404/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1995 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha adeguatamente illustrato le ragioni che non ne consentono la concessione al ricorrente (cfr. par. 4.1 della sentenza); b) la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, cosicché può ritenersi sufficiente il riferimento al criterio di proporzione, tenuto conto delle ulteriori argomentazioni in merito alla particolare gravità del fatto (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1995 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha adeguatamente illustrato le ragioni che non ne consentono la concessione al ricorrente (cfr. par. 4.1 della sentenza); b) la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, cosicché può ritenersi sufficiente il riferimento al criterio di proporzione, tenuto conto delle ulteriori argomentazioni in merito alla particolare gravità del fatto (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 01404/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris