CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: cc ORDINANZA sul ricorso 19391/2020 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' Valentina, elettivamente domiciliata in Roma al Viale G. Mazzini, n. 112, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - nonché nei confronti di la [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 4249/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 4.11.2019, R.G. n. 2291/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attrice [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato nulli sia il contratto di lavoro somministrato, stipulato dalla lavoratrice con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 25.5.2009, sia il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato in data 7.3.2010 alle dirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; aveva disposto la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]; aveva condannato, in solido, [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di un'ammenda pari ad C 20,00 per ogni giorno di somministrazione fraudolenta ed aveva, infine, condannato [OSCURATO:SOCIETA] al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, nella contumacia questa volta di [OSCURATO:SOCIETA], in parziale accoglimento dell'appello che la sola [OSCURATO:SOCIETA] aveva interposto contro la decisione di primo grado, e in parziale riforma di quest'ultima, che confermava nel resto, quantificava nella complessiva somma di C 8.022,00, oltre accessori, il risarcimento dovuto alla Crisà ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; compensava per 1/3 le spese del doppio grado, che poneva per la parte non compensata, in solido, a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e di [OSCURATO:SOCIETA]., come liquidata.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, preliminarmente, respingeva le eccezioni d'inammissibilità e d'improcedibilità dell'appello, sollevate dalla lavoratrice nel costituirsi in secondo grado. Riteneva fondata la prima censura dell'appellante, con la quale essa si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto nullo il contratto di somministrazione a causa delle difformità rilevate, relativamente alla sottoscrizione ed alla data del contratto e delle sue proroghe, perché la sentenza di primo grado, in parte qua, era affetta da vizio di ultrapetizione. Riteneva, invece, infondato il secondo motivo di appello, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto illegittimo sia il ricorso al lavoro somministrato, sia l'assunzione della lavoratrice alle sue dirette dipendenze con contratto a tempo determinato. Respingeva, altresì, il terzo motivo di appello, a mezzo del quale detta società censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'accertata nullità del contratto di lavoro somministrato comportasse l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della reclamante, anziché dell'agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. Per contro, reputava fondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale [OSCURATO:SOCIETA] contestava la quantificazione del risarcimento, per avere il Tribunale omesso di considerare che il contratto di lavoro della ricorrente era un contratto non full-time, ma part-time. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Ha resistito l'intimata Crisà con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di tre motivi. 6. La ricorrente principale ha replicato al ricorso incidentale con proprio controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, è rimasta mera intimata. 8. La ricorrente principale ha prodotto memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, l'impugnante principale denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, n. 4 cod. proc. civ.)". Assume che: <La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado nel capo in cui aveva disposto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a ripristinare "la funzionalità del rapporto assumendo la signora [OSCURATO:PERSONA]">, ma che, <come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio di appello, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] era volta solo ed esclusivamente al preteso annullamento del contratto di somministrazione stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:SOCIETA]., stante la pretesa insussistenza delle "ragioni di carattere produttivo" indicate a motivo della somministrazione>. 2. Con il secondo motivo, la stessa denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vigente ratione temporis, e ciò in relazione all'art. 20, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo; violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del c.c.n.l. Commercio applicato dalla ricorrente in relazione all'art. 22, comma 2, secondo periodo, del D.Igs. n. 276 del 2003, vigente ratione temporis; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 368/2001, vigente ratione temporis (artt. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.)". 3. Con il terzo motivo, detta ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 20, dell'art. 21 nonché dell'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, vigente ratione temporis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 4 e dell'art. 10 del D.Igs. n. 368/2001, vigente ratione temporis. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss del cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla proroga concordata fra le parti con la lettera del 6 dicembre 2010. Illegittimità della sentenza impugnata laddove ha dichiarato la nullità/illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato del 7 marzo 2009, e relativa proroga, stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.)". 4. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, la Crisà denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha tacciato di "ultrapetizione" la parte della sentenza del Tribunale di Velletri con la quale era stato dichiarato il "vizio di forma" del contratto di somministrazione (e delle successive proroghe) fra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA].". 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la stessa denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art.291 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sanabile e, in effetti, ha sanato la tardiva notificazione dell'atto d'appello". 6. Con il terzo motivo del medesimo ricorso, si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha compensato, per 1/3, le spese di lite del doppio grado di giudizio. 7. Rileva il Collegio che dev'essere prioritariamente esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, giacché il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'improcedibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], con portata evidentemente assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito. 7.1. Tale doglianza, tuttavia, è priva di fondamento. 7.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, infatti, si deduce che la sentenza impugnata è <viziata da error in procedendo, nella parte in cui (pag. 3, quinto cpv) ha statuito: "Infondata è anche l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardività della sua notifica, in quanto il vizio denunciato dall'appellata è stato sanato attraverso la rinotifica dell'atto, autorizzata dalla Corte ai sensi dell'art. 291 c.p.c.">. 7.3. Ebbene, la Corte territoriale aveva dato conto, in sede di svolgimento del processo, che: "All'udienza fissata per la discussione della causa il difensore della società chiedeva ed otteneva la concessione di un termine per rinotificare l'appello, essendo la prima notifica tardiva.", e che: "Si costituiva, quindi, il giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e la sua improcedibilità in quanto notificato tardivamente;". Da tale preciso resoconto di quanto avvenuto si trae chiaramente, perciò, anzitutto che l'allora reclamata Crisà si costituì dopo la nuova notifica degli atti introduttivi del reclamo (ricorso relativo e pedissequo decreto di fissazione di udienza). 7.4. Ora, come ben risulta dallo sviluppo della censura in esame, essa ruota intorno all'assunto che erroneamente nella specie la Corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistente il presupposto per autorizzare l'appellante ad una nuova notifica (presupposto a suo dire mancante) e che fosse "indebita la rimessione in termini concessa dalla Corte d'appello" (cfr. pagg. 23-25 del controricorso contenente l'impugnazione incidentale). 7.5. Osserva questa Corte che la parte di motivazione, che censura la ricorrente incidentale, è conforme ad un consolidato indirizzo di legittimità, che peraltro la stessa mostra di conoscere (cfr. pag. 26 del controricorso), e rispetto al quale le peculiarità del caso sostenute nel motivo in esame sono ininfluenti. In relazioni a fattispecie più simili a quella che ci occupa, è stato, difatti, confermato che, nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine ab initio insufficiente (così Cass. civ., sez. VI-L, 13.5.2019, n. 12691); nullità della notifica, questa, sanabile ex tunc senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., sez. VI-L, 12.9.2018, n. 22166). 8. Venendo all'esame del ricorso principale, il primo motivo dello stesso è inammissibile. 8.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 4.9.2020, n. 18486; id., sez. II, 18.5.2015, n. 10172, e id., sez. un., 4.12.2001, n. 15277, e nella motivazione di quest'ultima il richiamo ai precedenti di legittimità nel medesimo senso). 8.2. Orbene, nel caso in esame, per quanto dedotto dalla stessa ricorrente principale, già la sentenza di primo grado sarebbe stata affetta dal medesimo vizio di ultrapetizione che essa addebita al giudice d'appello. E', infatti, questa impugnante a sostenere, a più riprese, anche nello sviluppo della censura in esame, che la sentenza della Corte d'appello aveva solo confermato sul punto quella del Tribunale, senza, tuttavia, neppure allegare di aver formulato apposito e specifico motivo d'appello volto appunto a sentir accertare che la sentenza di primo grado era viziata da ultrapetizione per aver pronunciato su una domanda non proposta dall'attrice. Del resto, tanto neppure risulta dal testo della decisione qui impugnata, nel quale, come emerge anche dalla precedente narrativa, si dava conto in dettaglio dei motivi d'appello formulati all'epoca dall'attuale ricorrente principale. Resta, perciò, confermato che il primo motivo dev'essere giudicato inammissibile. 9. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. 9.1. Come del resto riferito anche da questa impugnante, la Corte di merito, nel respingere il secondo motivo d'appello, aveva riconosciuto che essa aveva "documentato (e chiesto, comunque, di provare a mezzo di testimoni) sia le offerte promozionali lanciate presso il punto vendita di Genzano di Roma nel periodo in cui vi aveva lavorato la ricorrente, sia l'aumento di afflusso di clientela che in quel periodo si era verificato". Aveva, però, specificato che: "Invero la causale del contratto di lavoro somministrato ("attività di mercato superiore alla media dovuto a promozione commerciale"), sia la causale del contratto stipulato alle dirette dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] ("incremento di attività dovuta a situazioni di mercato al di sopra della media ed una serie di programmate vendite promozionali dei nostri prodotti che porteranno ad una maggiore affluenza di clientela e il conseguente aumento di lavoro") non sono affatto generiche, in quanto indicano compiutamente le ragioni dell'assunzione (incremento di attività dovuta a vendite promozionali). Tuttavia, le causali non sono genuine, in quanto non è affatto vero né che le vendite promozionali hanno determinato una maggiore affluenza di clientela, né che era quanto meno ragionevole attendersi un simile effetto". In tal senso, la Corte territoriale ha spiegato che: "Quanto al primo punto, dalla stessa documentazione prodotta dalla società (cfr. doc. n. 26) fascicolo [OSCURATO:SOCIETA] di primo grado) risulta che nel periodo marzo 2010/dicembre 2011 le vendite del supermercato [OSCURATO:SOCIETA] di Genzano non sono affatto andate progressivamente aumentando, bensì hanno avuto un andamento ciclico, legato a fattori di carattere stagionale (ed infatti i maggiori incrementi si registrano nel mese di dicembre ed i maggiori decrementi nel mese di agosto). Quanto al secondo punto, poiché la vendita promozionale è la tecnica commerciale preferita da [OSCURATO:SOCIETA] e le vendite si susseguono, perciò, l'una e l'altra senza soluzione di continuità, non si vede per quale motivo la società avrebbe dovuto attendersi un progressivo incremento delle vendite per effetto delle promozioni lanciate nel periodo in cui ha lavorato la ricorrente. Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto fittizia sia la causale dell'assunzione con contratto di lavoro somministrato, sia la causale dell'assunzione con contratto di lavoro a termine alle dirette dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. Né ad un diverso risultato avrebbe potuto condurre l'ammissione della prova testimoniale articolata da [OSCURATO:SOCIETA] nella sua memoria di costituzione, in quanto i capitoli di prova ivi indicati riguardano soltanto l'effettività delle vendite promozionali indicate dalla società (peraltro non contestata dalla lavoratrice), non già i loro effetti". 9.2. Orbene, rispetto a questa parte di motivazione, che all'evidenza esprime la ratio decidendi principale della Corte di merito, peraltro dichiaratamente solo confermativa di quella del primo giudice, la ricorrente principale asserisce che tale ragionamento sarebbe "assolutamente contraddittorio, oltre che illogico", perché, "nel momento in cui è la stessa sentenza a dare atto che le ragioni sottese al contratto per cui è causa sono legate ad "attività promozionali", volte a dare "lancio" sul mercato, via via, a nuovi prodotti, assolutamente contraddittorio affermare che tali iniziative non incidono sull'organizzazione aziendale". 9.3. Il motivo ora in esame, però, presenta anzitutto profili d'inammissibilità perché fa riferimento anche nella sua rubrica al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (e non anche a quello di cui al n. 4) dello stesso comma), senza tener conto dell'attuale formulazione dell'invocato n. 5) che recita: "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Invero, la ricorrente principale nemmeno indica quale sarebbe il fatto in ipotesi decisivo del quale la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame; e men che meno specifica quando e come sarebbe stato dibattuto tra le parti. 9.4. La stessa ricorrente, come si è visto, deduce una pretesa assoluta contraddittorietà in parte qua della motivazione, che, non solo non è dato riscontrarsi affatto nella stessa, ma finisce col rivelare che essa non ha colto il pur chiaro senso di quanto espresso dalla Corte di merito. Vale, allora, definitivamente mettere in luce tale ratio decidendi, secondo la quale, in sintesi, da un lato, nei contratti che venivano in considerazione, intesi come atti scritti, le indicazioni delle causali, rispettivamente, del lavoro somministrato e poi del rapporto a tempo determinato, per come espresse in essi documenti, non erano generiche (essendo così soddisfatto il relativo requisito di forma), e, dall'altro, per quanto risultato dalla documentazione prodotta proprio da [OSCURATO:SOCIETA], le medesime causali di fatto erano risultate non genuine, e quindi insussistenti; come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente, quando riconosce che il giudice del gravame "abbia sostanzialmente ritenuto insussistenti nella specie le ragioni giustificatrici del ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato" (così pag. 29 del ricorso principale). 9.5. Asserisce la stessa che, "per ciascun periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva prodotto delle locandine attestanti i prodotti in offerta in relazione al periodo che hanno determinato, evidentemente, un aumento di afflusso di clientela" (così sempre alla pag. 29 cit.). Sennonché, in disparte la mancata deduzione anzitutto della ipotetica decisività di tale circostanza, ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., a riguardo la censura difetta anche di autosufficienza non essendo stati meglio specificati i documenti sui quali essa si fonda, quando fossero stati prodotti e dove si trovino nell'incarto processuale. Infine, il motivo in parte qua è del tutto generico, non spiegandosi, a tacer d'altro, perché da semplici locandine dovrebbe trarsi, in modo per giunta evidente, "un aumento di afflusso di clientela". D'altronde, s'è visto come la Corte territoriale ha creduto documentato anche l' "aumento di afflusso di clientela" nel periodo in considerazione, ma ha anche chiaramente escluso "un progressivo aumento delle vendite per effetto delle promozioni lanciate" nello stesso periodo. 9.6. Pertanto, circa i contratti di lavoro somministrato, la sentenza impugnata è conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità che richiama la ricorrente principale (è stata citata in ricorso Cass. n. 15610/2011). Invero, anche in seguito questa Corte ha affermato che, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono il ricorso a tale rapporto lavorativo a termine deve limitarsi all'accertamento della loro esistenza effettiva (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 14.3.2018, n. 6152); ma nel caso di specie la Corte distrettuale, in base all'indagine compiuta sul piano probatorio, come si è visto, per l'appunto l'effettiva esistenza di tali ragioni ha motivatamente escluso. 10. Parimenti da disattendere è il terzo motivo del ricorso principale. 10.1. Esso attinge la parte di motivazione, in cui la Corte territoriale ha spiegato perché era infondato "il terzo motivo di gravame, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'accertata nullità del contratto di lavoro somministrato comportasse l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appellante, anziché dell'agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr. in extenso le pagg. 7-8 della pronuncia oggetto di ricorso, dove è stato fatto richiamo alla disciplina di cui agli artt. 27 e 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003). Anche se, poi, lo svolgimento di tale censura si diffonde in una serie di considerazioni e richiami normativi e giurisprudenziali, piuttosto disordinati, che parrebbero piuttosto riferibili alla questione del contratto a tempo determinato in seguito direttamente intervenuto tra la Crisà ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi prorogato. 10.2. In ogni caso, anche tale motivo, questa volta formulato esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., non tiene conto che - come si è visto - per il contratto di lavoro a tempo determinato del 7.3.2009 e per la relativa proroga la ratio decidendi della Corte territoriale era praticamente la medesima che riguardava i singoli contratti di lavoro somministrato precedenti. Anche in questo caso, infatti, detta Corte ha ritenuto che il contratto stipulato alle dirette dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] presentasse come atto l'indicazione formale della causale del ricorso dello schema del rapporto a tempo determinato, ma che la stessa causale risultasse fittizia. 11. Pertanto, il ricorso principale nel suo complesso dev'essere respinto. 12. Tornando al ricorso incidentale, il primo motivo dello stesso dev'essere giudicato inammissibile. 12.1. Esso riguarda la parte di motivazione, in cui la Corte territoriale aveva giudicato affetta da ultrapetizione la statuizione del primo giudice circa la ritenuta nullità del "contratto di somministrazione" intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 12.2. La ricorrente incidentale in proposito deduce che tale punto della decisione "necessita di essere censurato sia perché - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] relativi alla legittimità della somministrazione - la ricorrente incidentale ha interesse a che venga definitivamente accertato e sanzionato l'evidente vizio di forma del contratto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Tennporary, vizio che ha palesato la fraudolenza del ricorso allo strumento in questione; sia la funzione del corretto regolamento delle spese del secondo grado di giudizio (su cui si veda il terzo motivo di ricorso incidentale)". 12.3. Osserva in contrario il Collegio anzitutto che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (così Cass. civ., sez. un., 8.2.2022, n. 3935). 12.4. Ebbene, nel caso in esame, detto primo motivo di ricorso incidentale, pur non essendo stato esplicitamente denominato dalla parte come impugnazione condizionata, tale dev'essere qualificato, almeno dove vi si fa riferimento espresso all'ipotesi di accoglimento dei motivi del ricorso principale. Tale ricorso principale è stato, però, totalmente respinto.12.5. Nota ancora questa Corte che l'accoglimento del primo motivo d'appello in questione del quale si duole la ricorrente incidentale era stato privo del benché minimo riflesso nel dispositivo della sentenza qui impugnata, perché il giudice di secondo grado aveva mantenuto inalterato il parziale accoglimento delle domande dell'attrice, pronunciato in prime cure, fatta eccezione per il ridimensionamento del risarcimento dovuto alla Crisà ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; ridimensionamento, però, deciso in virtù dell'accoglimento di un differente motivo d'appello, e, cioè, il quarto ed ultimo motivo d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. 12.6. Soggiunge la Corte che la decisione della questione involta dal primo motivo del ricorso incidentale nemmeno appare necessaria in funzione del corretto regolamento delle spese del secondo grado. Invero, da una parte, la Corte territoriale, nel regolare le spese del giudizio (non solo del secondo grado), ha correttamente "Considerato l'esito del giudizio", vale a dire, l'esito concreto e complessivo dello stesso sul quale, come già notato, non aveva rivestito rilievo alcuno l'accoglimento del primo motivo d'appello; e, dall'altra, come si vedrà subito, il terzo motivo del ricorso incidentale è privo di fondamento ex se indipendentemente da quale fosse la soluzione da dare alla questione agitata dalla ricorrente incidentale. 12.7. Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale dev'essere dichiarato inammissibile per sicuro difetto di interesse attuale a veder deciso lo stesso. 13. Circa, infine, il terzo motivo di tale impugnazione incidentale, è sufficiente ricordare che, per questa Corte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzione fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (così Cass. civ., sez. H, 3.9.2021, n. 23886). 13.1. Pertanto, gli apprezzamenti compiuti dalla Corte distrettuale circa il regime delle spese processuali sono incensurabili in questa sede di legittimità. Nota per completezza il Collegio che i rilievi svolti dalla ricorrente incidentale nello sviluppo di tale motivo sono anche in parte contraddittori e comunque non condivisibili. Invero, la stessa asserisce che "Reciproca soccombenza ... in secondo grado assolutamente non c'è stata", quando poco dopo riconosce che la "Corte d'appello di Roma ha pressoché integralmente respinto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]", e quindi non del tutto. Sempre la ricorrente incidentale, inoltre, ammette che parte delle domande formulate nel suo ricorso introduttivo non aveva trovato accoglimento già in primo grado (cfr. pag. 28 del controricorso). E tali ultime statuizioni non favorevoli all'istante neppure avevano formato oggetto d'impugnazione. Pertanto, il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, operato dalla Corte territoriale appare conforme all'altro consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale in proposito deve aversi cce; r'ù LtUtc,,,,' e i-e (L i riguardo all'esito globale del giudizio, essendo qui incensurabili nel ,2 resto le ulteriori valutazioni a riguardo dei giudici di merito. 14. In definitiva, anche il ricorso incidentale dev'essere respinto. 15. Stante la reiezione di entrambe le impugnazioni, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate. 16. Nondimeno, stante il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater rispetto ad ambo le parti contrapposte per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto. P.Q.M. Rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti p