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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12919/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Agrigento di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (in Cammarata, il 18/7/2013, con la recidiva qualificata), riconosciute le generiche equivalenti sulle aggravanti; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, pertanto sottratte al sindacato di legittimità (avendo dato atto, da un lato, dell'avvenuta verbalizzazione delle operazioni di rilevamento delle impronte, dei rilievi fotografici, della prova testimoniale acquisita); dall'altro, spiegato perché, alla luce delle testimonianze GATTO e REINA, non vi fosse ragione giustificativa della presenza delle impronte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era mai stato ammesso nel locale della casa della persona offesa ove erano state ritrovate, cosicché del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza che costui fosse stato o meno ammesso in quella casa; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Agrigento di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (in Cammarata, il 18/7/2013, con la recidiva qualificata), riconosciute le generiche equivalenti sulle aggravanti; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, pertanto sottratte al sindacato di legittimità (avendo dato atto, da un lato, dell'avvenuta verbalizzazione delle operazioni di rilevamento delle impronte, dei rilievi fotografici, della prova testimoniale acquisita); dall'altro, spiegato perché, alla luce delle testimonianze GATTO e REINA, non vi fosse ragione giustificativa della presenza delle impronte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era mai stato ammesso nel locale della casa della persona offesa ove erano state ritrovate, cosicché del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza che costui fosse stato o meno ammesso in quella casa; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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