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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 1972

Cassazione n. 46183/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1972, avverso la sentenza in data 14/12/2020 del GIP del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 dicembre 2020 il GIP del Tribunale di Genova ha condannato l'imputata alla pena di euro 2000. di ammenda per il reato di cui agli art. 29, comma 1 e 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, come datore di lavoro, non aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR), nonostante avesse alle sue dipendenze nel ristorante cinque lavoranti.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputata lamenta la violazione di legge per l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen.

Precisa di aver mostrato il DVR ai Carabinieri sullo schermo del cellulare e osserva che, del 7t/i' resto, il locale era stato riaperto proprio perché aveva il documento.

Inoltre, considerato che si trattava di un'unica violazione formale, la condotta non era abituale e mancava un effettivo e concreto pregiudizio all'attività di ristorazione.

Con il secondo deduce la violazione di norme processuali perché non era stata applicata la diminuzione della pena della metà, in esito al giudizio di opposizione al decreto penale di condanna definito con rito abbreviato, trattandosi di contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento al primo motivo, poiché la motivazione del diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è ampia e accurata. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infatti la gravità della condotta, perché l'imputata non ha redatto il documento di valutazione dei rischi, neanche dopo la prescrizione dei Carabinieri.

La deduzione difensiva, secondo cui l'avrebbe approntato e mostrato sullo schermo del cellulare ai Carabinieri, è meramente fattuale e non ha trovato riscontro nell'accertamento del Giudice di merito.

E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, poiché il Giudice, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ha applicato la riduzione di pena di un terzo anziché di un mezzo, trattandosi di contravvenzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., la pena va rideterminata come in dispositivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 1.500,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1972, avverso la sentenza in data 14/12/2020 del GIP del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 dicembre 2020 il GIP del Tribunale di Genova ha condannato l'imputata alla pena di euro 2000. di ammenda per il reato di cui agli art. 29, comma 1 e 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, come datore di lavoro, non aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR), nonostante avesse alle sue dipendenze nel ristorante cinque lavoranti. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputata lamenta la violazione di legge per l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. Precisa di aver mostrato il DVR ai Carabinieri sullo schermo del cellulare e osserva che, del 7t/i' resto, il locale era stato riaperto proprio perché aveva il documento. Inoltre, considerato che si trattava di un'unica violazione formale, la condotta non era abituale e mancava un effettivo e concreto pregiudizio all'attività di ristorazione. Con il secondo deduce la violazione di norme processuali perché non era stata applicata la diminuzione della pena della metà, in esito al giudizio di opposizione al decreto penale di condanna definito con rito abbreviato, trattandosi di contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento al primo motivo, poiché la motivazione del diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è ampia e accurata. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infatti la gravità della condotta, perché l'imputata non ha redatto il documento di valutazione dei rischi, neanche dopo la prescrizione dei Carabinieri. La deduzione difensiva, secondo cui l'avrebbe approntato e mostrato sullo schermo del cellulare ai Carabinieri, è meramente fattuale e non ha trovato riscontro nell'accertamento del Giudice di merito. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, poiché il Giudice, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ha applicato la riduzione di pena di un terzo anziché di un mezzo, trattandosi di contravvenzione. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena va rideterminata come in dispositivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 1.500,00 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore
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