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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 dicembre 1988

Cassazione n. 32910/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 18 marzo 2022, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in Roma.

Ha disposto, quindi, che Alfonso sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R., promossa, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA], operante «in Roma dai maggio 2020 in permanenza» [capo 1) dell'imputazione provvisoria].

2. Secondo l'impostazione accusatoria Alfonso avrebbe partecipato alla associazione di cui al capo 1) quale incaricato della distribuzione della sostanza.

Il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

Ha ritenuto, tuttavia, che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con l'applicazione del divieto di dimora.

Ha osservato in proposito che l'attività di spaccio realizzata dall'associazione, per quanto ramificata e protratta nel tempo, era tuttavia «radicata in un ambito territoriale abbastanza ristretto» sicché, per prevenirla, poteva essere sufficiente «allontanare i prevenuti dal contesto in cui hanno operato».

Il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del pubblico ministero e ha ritenuto inadeguata a fini cautelari la misura disposta dal G.i.p.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non si è limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ha sostenuto anche la mancanza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90.

In particolare: - col primo e secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Fa riferimento a un episodio (riportato nell'ordinanza impugnata) relativo all'arresto di Alfonso avvenuto il 19 maggio 2020 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (suocera di [OSCURATO:PERSONA]).

Rileva che, in quella occasione, il ricorrente deteneva, occultati negli slip, 37 involucri di cocaina, ma ciò non consente di collegarlo alla associazione gestita da [OSCURATO:PERSONA] che neppure era presente quando l'arresto avvenne;- col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e alla necessità di salvaguardarle applicando una misura privativa della libertà personale; - col quarto motivo, la difesa sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari.

Di conseguenza, non avrebbe potuto valutare il grado e l'intensità di tali esigenze, né sindacare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta dal G.i.p.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 comma 5 della legge sugli stupefacenti.

Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni, servizi di osservazione pedinamento e controllo, sequestri di sostanze stupefacenti, arresti in flagranza di reato.

L'ordinanza impugnata riferisce che dalle indagini è emersa l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo spaccio di cocaina, operante nella zona di Primavalle-Torrevecchia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da familiari: la moglie [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], la cognata [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, l'illecito commercio costituiva per gli associati una vera e propria attività lavorativa che veniva svolta quotidianamente, per alcune ore, e garantiva incassi oscillanti dai 200/300 euro ai 500/700 euro al giorno.

I giudici di merito osservano che tale attività proseguì nonostante numerosi sequestri subiti dai clienti (dei quali gli associati furono informati dai clienti stessi) e non ostante gli arresti eseguiti, nel corso del tempo, a carico di alcuni associati.

Riportano, inoltre, considerandole significative dello spessore criminale del gruppo: una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2020, nella quale i due «si vantano della loro lunga carriera criminale», proseguita «non ostante i fermi subiti»; un'altra conversazione nella quale i due commentano, con cinismo, che [OSCURATO:PERSONA], essendo incensurato e affetto da distrofia muscolare, se fosse stato sorpreso con indosso sostanza stupefacente avrebbe evitato la detenzione sicché si poteva fare affidamento su di lui.

L'ordinanza impugnata sottolinea, poi, che, in più conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] «magnificava le capacità criminali» di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che lavorare per lui era particolarmente vantaggioso.

Aggiunge che le intercettazioni documentano regolari forniture di stupefacente in favore dell'odierno ricorrente.

Quanto sin qui esposto rileva per la comprensione dei fatti, necessaria per poter valutare la decisione assunta dal Tribunale in relazione alle esigenze cautelarì.

Si deve sottolineare, però, che il profilo indiziario è estraneo al presente ricorso e, per questa ragione, il primo e secondo motivo, con i quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta la gravità degli indizi, sono inammissibili.

Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata a seguito di un appello proposto dal solo pubblico ministero, avente ad oggetto la scelta operata dal G.i.p. nell'individuare la misura cautelare idonea, adeguata e proporzionata al fatto, sicché il tema della gravità indiziaria, estraneo al giudizio di appello, è necessariamente estraneo anche al ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal giudice del gravame.

Si osserva in proposito che, nel caso di specie, il G.i.p. non ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari (nel qual caso nessuna misura sarebbe stata applicata e l'ordinanza non avrebbe potuto essere autonomamente impugnata da parte dell'indagato), ma ha disposto l'applicazione di una misura non privativa della libertà personale, sicché la rivalutazione dei gravi indizi è preclusa sia sotto il profilo del giudicato cautelare (conseguente al fatto che l'indagato non ha proposto richiesta di riesame) sia in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero (cfr. sul punto: Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, PM in proc.

Ofreni, Rv. 202979; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207556).

3. Il G.i.p. e il Tribunale per il riesame hanno ritenuto che, nel caso di specie, la duplice presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., di pericolosità sociale ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria non potesse operare.

Così facendo si sono uniformati al principio autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250351, secondo la quale «la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità».Nondimeno, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenuto concreto e attuale.

A questo proposito i giudici di merito hanno posto in evidenza: - che l'associazione ha operato per un lungo lasso di tempo non ostante gli arresti subiti da alcuni degli associati; - che il volume degli affari era elevato e lo era anche l'entità dei proventi dello spaccio dei quali, pur in misura diversa, tutti gli associati potevano beneficiare; - che il gruppo poteva avvalersi di stabili fornitori e di clienti fissi.

Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per il riesame ha anche sottolineato: che egli è stato arrestato il 19 maggio 2020 a casa della suocera di [OSCURATO:PERSONA], e, in quella occasione, deteneva occultati negli slip 37 involucri di cocaina; che per questi fatti è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ma la condanna subita non ha avuto alcuna efficacia deterrente, avendo egli ripreso a lavorare per il gruppo non appena rimesso in libertà; che Alfonso ha stabilmente cooperato nelle attività di spaccio, dalle quali non ha desistito neppure dopo l'arresto di altri componenti dell'associazione (l'ultimo dei quali, eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], risale al 30 novembre 2021, è quindi di poco precedente alla ordinanza del G.i.p.); che, nel mese di ottobre del 2020, egli è stato trovato in possesso di gr. 1,36 di cocaina.

Così evidenziate le esigenze cautelari, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse particolarmente intenso e ha valutato contraddittoria la scelta del G.i.p. di applicare all'odierno ricorrente (come ad altri associati) la misura del divieto di dimora.

Ha argomentato che «la davvero elevatissima propensione specifica all'illecito» rende necessario «un presidio cautelare di natura detentiva che recida i contatti con gli ambiti del traffico di stupefacenti e consenta di limitarne i movimenti».

Ha ritenuto perciò inidonea la misura disposta dal G.i.p. (divieto di dimora in Roma) sottolineando che i contatti con i clienti erano intrattenuti per mezzo del telefono e la clientela non avrebbe avuto difficoltà a spostarsi per procedere agli acquisti.

Ha ritenuto, inoltre, che fosse inidonea a fini cautelari anche la misura degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati.

Ha osservato in proposito che il ricorrente può «contare su una rete di contatti» consolidata e, attesa l'impossibilità di controlli continuativi, può sfruttare quei contatti per proseguire nella propria attività.

4. La motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) 5 cod. proc. pen.

Come noto, infatti, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avallo, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Nel caso in esame i giudici della cautela hanno compiuto tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del tempo, non lungo, trascorso dai fatti.

Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate - ivi compreso Io spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato - ed è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e í principi di diritto (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianìtì, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

5. Del pari inammissibile è il quarto motivo col quale il ricorrente sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari.

A questo proposito, basta rilevare che, per giurisprudenza costante, la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto che l'appellante ha posto a base del gravame (cfr.: Sez. 2 n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti.

Rv. 260484).

A ciò deve aggiungersi che il pubblico ministero ha illustrato nell'atto di appello le ragioni per le quali, a suo avviso, la misura disposta dal G.i.p. non poteva ritenersi idonea a fini cautelari né proporzionata alla gravità dei fatti.

Pertanto, il riferimento all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. non esauriva affatto i motivi di gravame.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a normwdell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della CAsa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 18 marzo 2022, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora in Roma. Ha disposto, quindi, che Alfonso sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R., promossa, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA], operante «in Roma dai maggio 2020 in permanenza» [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Secondo l'impostazione accusatoria Alfonso avrebbe partecipato alla associazione di cui al capo 1) quale incaricato della distribuzione della sostanza. Il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Ha ritenuto, tuttavia, che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con l'applicazione del divieto di dimora. Ha osservato in proposito che l'attività di spaccio realizzata dall'associazione, per quanto ramificata e protratta nel tempo, era tuttavia «radicata in un ambito territoriale abbastanza ristretto» sicché, per prevenirla, poteva essere sufficiente «allontanare i prevenuti dal contesto in cui hanno operato». Il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del pubblico ministero e ha ritenuto inadeguata a fini cautelari la misura disposta dal G.i.p. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, ma non si è limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ha sostenuto anche la mancanza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90. In particolare: - col primo e secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Fa riferimento a un episodio (riportato nell'ordinanza impugnata) relativo all'arresto di Alfonso avvenuto il 19 maggio 2020 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (suocera di [OSCURATO:PERSONA]). Rileva che, in quella occasione, il ricorrente deteneva, occultati negli slip, 37 involucri di cocaina, ma ciò non consente di collegarlo alla associazione gestita da [OSCURATO:PERSONA] che neppure era presente quando l'arresto avvenne;- col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e alla necessità di salvaguardarle applicando una misura privativa della libertà personale; - col quarto motivo, la difesa sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari. Di conseguenza, non avrebbe potuto valutare il grado e l'intensità di tali esigenze, né sindacare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta dal G.i.p. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 comma 5 della legge sugli stupefacenti. Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni, servizi di osservazione pedinamento e controllo, sequestri di sostanze stupefacenti, arresti in flagranza di reato. L'ordinanza impugnata riferisce che dalle indagini è emersa l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo spaccio di cocaina, operante nella zona di Primavalle-Torrevecchia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da familiari: la moglie [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], la cognata [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, l'illecito commercio costituiva per gli associati una vera e propria attività lavorativa che veniva svolta quotidianamente, per alcune ore, e garantiva incassi oscillanti dai 200/300 euro ai 500/700 euro al giorno. I giudici di merito osservano che tale attività proseguì nonostante numerosi sequestri subiti dai clienti (dei quali gli associati furono informati dai clienti stessi) e non ostante gli arresti eseguiti, nel corso del tempo, a carico di alcuni associati. Riportano, inoltre, considerandole significative dello spessore criminale del gruppo: una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2020, nella quale i due «si vantano della loro lunga carriera criminale», proseguita «non ostante i fermi subiti»; un'altra conversazione nella quale i due commentano, con cinismo, che [OSCURATO:PERSONA], essendo incensurato e affetto da distrofia muscolare, se fosse stato sorpreso con indosso sostanza stupefacente avrebbe evitato la detenzione sicché si poteva fare affidamento su di lui. L'ordinanza impugnata sottolinea, poi, che, in più conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] «magnificava le capacità criminali» di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che lavorare per lui era particolarmente vantaggioso. Aggiunge che le intercettazioni documentano regolari forniture di stupefacente in favore dell'odierno ricorrente. Quanto sin qui esposto rileva per la comprensione dei fatti, necessaria per poter valutare la decisione assunta dal Tribunale in relazione alle esigenze cautelarì. Si deve sottolineare, però, che il profilo indiziario è estraneo al presente ricorso e, per questa ragione, il primo e secondo motivo, con i quali la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta la gravità degli indizi, sono inammissibili. Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata a seguito di un appello proposto dal solo pubblico ministero, avente ad oggetto la scelta operata dal G.i.p. nell'individuare la misura cautelare idonea, adeguata e proporzionata al fatto, sicché il tema della gravità indiziaria, estraneo al giudizio di appello, è necessariamente estraneo anche al ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal giudice del gravame. Si osserva in proposito che, nel caso di specie, il G.i.p. non ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari (nel qual caso nessuna misura sarebbe stata applicata e l'ordinanza non avrebbe potuto essere autonomamente impugnata da parte dell'indagato), ma ha disposto l'applicazione di una misura non privativa della libertà personale, sicché la rivalutazione dei gravi indizi è preclusa sia sotto il profilo del giudicato cautelare (conseguente al fatto che l'indagato non ha proposto richiesta di riesame) sia in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero (cfr. sul punto: Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, PM in proc. Ofreni, Rv. 202979; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207556). 3. Il G.i.p. e il Tribunale per il riesame hanno ritenuto che, nel caso di specie, la duplice presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., di pericolosità sociale ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria non potesse operare. Così facendo si sono uniformati al principio autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250351, secondo la quale «la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità».Nondimeno, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenuto concreto e attuale. A questo proposito i giudici di merito hanno posto in evidenza: - che l'associazione ha operato per un lungo lasso di tempo non ostante gli arresti subiti da alcuni degli associati; - che il volume degli affari era elevato e lo era anche l'entità dei proventi dello spaccio dei quali, pur in misura diversa, tutti gli associati potevano beneficiare; - che il gruppo poteva avvalersi di stabili fornitori e di clienti fissi. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per il riesame ha anche sottolineato: che egli è stato arrestato il 19 maggio 2020 a casa della suocera di [OSCURATO:PERSONA], e, in quella occasione, deteneva occultati negli slip 37 involucri di cocaina; che per questi fatti è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ma la condanna subita non ha avuto alcuna efficacia deterrente, avendo egli ripreso a lavorare per il gruppo non appena rimesso in libertà; che Alfonso ha stabilmente cooperato nelle attività di spaccio, dalle quali non ha desistito neppure dopo l'arresto di altri componenti dell'associazione (l'ultimo dei quali, eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], risale al 30 novembre 2021, è quindi di poco precedente alla ordinanza del G.i.p.); che, nel mese di ottobre del 2020, egli è stato trovato in possesso di gr. 1,36 di cocaina. Così evidenziate le esigenze cautelari, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse particolarmente intenso e ha valutato contraddittoria la scelta del G.i.p. di applicare all'odierno ricorrente (come ad altri associati) la misura del divieto di dimora. Ha argomentato che «la davvero elevatissima propensione specifica all'illecito» rende necessario «un presidio cautelare di natura detentiva che recida i contatti con gli ambiti del traffico di stupefacenti e consenta di limitarne i movimenti». Ha ritenuto perciò inidonea la misura disposta dal G.i.p. (divieto di dimora in Roma) sottolineando che i contatti con i clienti erano intrattenuti per mezzo del telefono e la clientela non avrebbe avuto difficoltà a spostarsi per procedere agli acquisti. Ha ritenuto, inoltre, che fosse inidonea a fini cautelari anche la misura degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati. Ha osservato in proposito che il ricorrente può «contare su una rete di contatti» consolidata e, attesa l'impossibilità di controlli continuativi, può sfruttare quei contatti per proseguire nella propria attività. 4. La motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) 5 cod. proc. pen. Come noto, infatti, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avallo, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Nel caso in esame i giudici della cautela hanno compiuto tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del tempo, non lungo, trascorso dai fatti. Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate - ivi compreso Io spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato - ed è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e í principi di diritto (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianìtì, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 5. Del pari inammissibile è il quarto motivo col quale il ricorrente sostiene che, non avendo accolto il motivo di appello col quale il pubblico ministero invocava l'applicazione dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto esaminare in una diversa prospettiva il tema delle esigenze cautelari. A questo proposito, basta rilevare che, per giurisprudenza costante, la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto che l'appellante ha posto a base del gravame (cfr.: Sez. 2 n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti. Rv. 260484). A ciò deve aggiungersi che il pubblico ministero ha illustrato nell'atto di appello le ragioni per le quali, a suo avviso, la misura disposta dal G.i.p. non poteva ritenersi idonea a fini cautelari né proporzionata alla gravità dei fatti. Pertanto, il riferimento all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. non esauriva affatto i motivi di gravame. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a normwdell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della CAsa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Man
Sentenza Cassazione n. 32910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris