CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA)il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della CORTE di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LOY, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. avverso la sentenza di condanna della Corte di appello di Torino del 08/01/2018, definitiva in data 09/11/2018. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Santimone deducendo un unico articolato motivo di ricorso, nell'ambito del quale sono state articolate tre diverse doglianze. In particolare, il ricorrente ha premesso come l'istanza di revisione fosse da riferire esclusivamente all'episodio contestato quale accesso abusivo a sistema informatico compiuto in data 01/02/2013 alle ore 9.58, tenuto conto delle nuove prove documentali allegate, che secondo la prospettazione difensiva dimostravano l'assoluta estraneità del Santimone all'episodio in questione. 2.1. Con una prima doglianza il ricorrente ha rilevato come si dovesse ritenere la ricorrenza di violazione di legge, oltre che una motivazione apparente, quanto all'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'istanza si doveva ritenere scarsamente rilevante in quanto relativa ad una sola condotta nell'ambito di un capo di imputazione riferito a plurime e non contestate condotte, senza alcuna incidenza quanto alla data di consumazione del delitto di corruzione. 2.2. Con una seconda doglianza ha dedotto la violazione di legge e violazione di norme processuali quanto alla dichiarata nullità delle informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] a causa del mancato avviso allo stesso ai sensi dell'art. 199 cod. pen.; la circostanza risultava direttamente smentita dal verbale delle sommarie informazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive; la conclusione adottata dalla Corte di appello aveva impedito l'ingresso di una rilevante serie di elementi a supporto dell'affermata estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'episodio contestato, portando a svilire e svuotare anche le altre dichiarazioni acquisite. 2.4. Con una terza doglianza ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione essendo stata erroneamente individuata la data del momento consumativo delle condotte contestate, considerata l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la richiesta ex art.629 cod. proc. pen. interesserebbe uno solo dei cinque delitti previsti e puniti dall'art. 615-ter, comma secondo n.1 e comma terzo del cod. pen. di cui al capo a) dell'imputazione commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mentre non toccherebbe il più grave delitto di corruzione propria di cui al capo b) della rubrica; l'esclusione dell'accesso contestato alla data del 01/02/2013, così come emergente dalle nuove prove allegate, determinerebbe la rimodulazione della pena inflitta per il concorrente delitto di corruzione, atteso che la cessazione della permanenza sarebbe da individuare nella data del 26/01/2013. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, oltre che dalla verifica documentale conseguente nell'ambito fascicolo del presente procedimento, emerge come effettivamente il [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'espletamento delle attività di indagine difensiva, abbia ricevuto l'avviso ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. in considerazione del suo rapporto di parentela con il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 dell'allegato), con conseguente facoltà di astenersi della quale decideva di non avvalersi. Non ricorre, dunque, la nullità richiamata in motivazione, sicché le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], proprio in relazione all'episodio oggetto del primo motivo di ricorso, avrebbero dovuto essere compiutamente considerate nell'ambito della preliminare fase rescindente del giudizio di revisione congiuntamente alle altre allegazioni e dichiarazioni testimoniali introdotte in tale sede dalla difesa. Né appare in tal senso risolutiva l'affermazione secondo la quale la richiesta di revisione sarebbe di fatto irrilevante, riguardando una minima parte dei fatti per i quali è stato condannato il ricorrente, atteso che tale situazione non farebbe venire meno la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di corruzione. L'argomentazione appare evidentemente in contrasto con la necessità che si giunga ad un'effettiva valutazione della possibilità del giudizio di revisione in considerazione delle nuove prove allegate anche per eventuali minime parti di condotta oggetto di contestazione, comunque considerate rilevanti nell'affermazione della responsabilità e computo della pena. Solo ad esito di una complessiva e completa considerazione delle allegazioni introdotte dalla difesa potrà, dunque, essere eventualmente valutata l'effettiva incidenza di tali elementi quanto ad un possibile giudizio di revisione, mediante adeguata comparazione delle prove nuove e della loro portata, persuasività e congruenza rispetto al compendio probatorio che caratterizza il giudicato di condanna (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690-01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscgiglia, Rv. 273028-01; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563-01). P.Q. M . Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello