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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09798/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 9 novembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso, di vari fatti di rapina, consumata e tentata, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la mancanza di prova della penale responsabilità ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere carenti in punto di specificità, mirano (come peraltro plasticamente evidenziato nella intitolazione del primo motivo, laddove si lamenta la "inesatta ricostruzione dei fatti") a sollecitare una diversa valutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni con ogni evidenza estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); né, va detto, la difesa individua specifici profili di travisamento della prova suscettibili di deduzione in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, rispettivamente relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla carenza di prova della responsabilità, alla contestata sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed alla violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, sono a loro volta del tutto generici e carenti di quei profili di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., limitandosi la difesa a prospettare contestazioni sganciate dalla enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste, oltre che dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, per come integrato dalle confermate argomentazioni del primo giudice; ritenuto che il quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è anch'esso formulato in termini esorbitanti rispetto al perimetro delle questioni deducibili in sede di legittimità, poiché la difesa lamenta l'eccessività della pena, invocando per contro un trattamento più mite, senza mai indicare quale sarebbe stato l'errore di diritto o il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata; considerato che la censura inerente al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze è manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha ritenuto corretto, alla luce della gravità del reato, il bilanciamento operato dal primo giudice in termini di equivalenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 9 novembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso, di vari fatti di rapina, consumata e tentata, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la mancanza di prova della penale responsabilità ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere carenti in punto di specificità, mirano (come peraltro plasticamente evidenziato nella intitolazione del primo motivo, laddove si lamenta la "inesatta ricostruzione dei fatti") a sollecitare una diversa valutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni con ogni evidenza estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); né, va detto, la difesa individua specifici profili di travisamento della prova suscettibili di deduzione in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, rispettivamente relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla carenza di prova della responsabilità, alla contestata sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed alla violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, sono a loro volta del tutto generici e carenti di quei profili di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., limitandosi la difesa a prospettare contestazioni sganciate dalla enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste, oltre che dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, per come integrato dalle confermate argomentazioni del primo giudice; ritenuto che il quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è anch'esso formulato in termini esorbitanti rispetto al perimetro delle questioni deducibili in sede di legittimità, poiché la difesa lamenta l'eccessività della pena, invocando per contro un trattamento più mite, senza mai indicare quale sarebbe stato l'errore di diritto o il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata; considerato che la censura inerente al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze è manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha ritenuto corretto, alla luce della gravità del reato, il bilanciamento operato dal primo giudice in termini di equivalenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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