CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 07186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1979 avverso il decreto del 12/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2025 con cui era stata rigettata la richiesta di concessione del permesso premio richiesto. Nella motivazione del decreto impugnato si evidenzia che, avverso il provvedimento, la difesa dell'interessato aveva presentato reclamo mediante atto inviato ad indirizzo di posta elettronica non dedicato al deposito degli atti presso la Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza di Bari, trattandosi di ufficio giudiziario diverso dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, richiamando l'art. 87 bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 come modificato dal d.lgs. 15 ottobre 2022, n. 150 che ha replicato il disposto di cui all'art. 24 comma 6 -sexies d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e visto il d.nn. 29 dicembre 2023, n. 217 ai sensi del quale i reclami, le opposizioni, le impugnazioni sono inammissibili quando sono trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal provvedimento del Direttore del D.G.S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza motiva il decreto impugnato anche ex art. 87 bis comma 8 citato che stabilisce che "nei casi previsti dal comma 7 il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato". 2. Avverso il decreto, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 87 bis, comma 7, lett. c) d.lgs. 150/2022, 30 bis e 30 ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354. Evidenzia il ricorrente che nel decreto censurato non è indicato l'indirizzo al quale il reclamo avrebbe dovuto essere inviato e che, ex artt. 30 bis e 30 ter Ord. pen., per "Sezione di sorveglianza" debba intendersi l'intera articolazione del Tribunale. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità che ha precisato che l'inammissibilità è prevista solo nell'ipotesi di utilizzo di un indirizzo non compreso nell'elenco fornito dal D.G.S.I.A. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso il provvedimento reclamato e che l'impugnazione è pervenuta entro il termine di valida proposizione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Evidenzia in tal senso il ricorrente che il provvedimento di rigetto della richiesta di un permesso premio è stato notificato al difensore in data 28 luglio 2025 e che il termine di quindici giorni entro cui proporre il reclamo è scaduto in data 12 settembre 2025. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che con ordinanza emessa in data 1 settembre 2025 (ud. 1 luglio 2025), n. 30071, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022 — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo PEC (posta elettronica certificata) diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione. 2.1. Si legge nell'ordinanza di remissione "è sicuramente funzionale al rispetto del principio, anch'esso costituzionale, del diritto ad una ragionevole durata del processo, in quanto fornisce una disciplina organica e dettagliata delle disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti istanze, applicabili sino alla piena operatività del processo penale telematico, ed escludendo il dovere di trasmettere ad altri uffici gli atti di impugnazione pervenuti erroneamente esonera le cancellerie da un'attività sicuramente un appesantimento e un rallentamento del loro lavoro". 2.1.1. Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo — prosegue la Corte — "non può, però, giustificare l'introduzione di norme processuali che violano altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost.". 2.1.2. Del resto, "la Corte EDU riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento, che consente l'imposizione di requisiti formali anche rigorosi per l'ammissibilità delle impugnazioni, ma a condizione che tali requisiti non limitino l'accesso del cittadino al giudice in modo tale da pregiudicare in modo sostanziale il suo diritto, pena la violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione EDU". 2.1.3. In conclusione, "occorre valutare se il rigido formalismo della disciplina introdotta dall'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8 d.lgs. n. 150/2022, con l'impossibilità anche solo di emendare o sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all'esercizio del diritto a un equo processo, anche nei gradi di giudizio successivi al primo, se previsti dall'ordinamento dello Stato". 2.2. Le Sezioni Unite della Cassazione, in data 11 dicembre 2025, nell'ambito del procedimento penale n. 22136/2025, hanno affrontato la seguente questione controversa: "Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7. D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione". 2.2.1. La soluzione adottata è stata negativa "ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreti del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività". 3. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'orientamento delle Sezioni Unite sia sufficiente per ritenere l'impugnazione ammissibile. 3.1. La norma di cui all'art. 30 ter Ord. pen. stabilisce che "il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30 bis". 3.1.1. La norma di cui all'art. 30 bis Ord. pen. statuisce che "il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore (con sentenza n. 78 del 3 giugno 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 30 bis medesimo, nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni) dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte di appello". 3.2. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2025 con cui era stata rigettata la richiesta di concessione del permesso premio richiesto, indirizzato al Tribunale di Sorveglianza di Bari, risulta depositato con invio pec all'indirizzo depositoattipenali.tribsorv.barigiustiziacert.it (corrispondente alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Bari) in data 12 settembre 2025 avendone il ricorrente ricevuto comunicazione in data 28 luglio 2025. 3.3. Nel caso di specie, dunque, preliminare ad ogni questione è la circostanza che la decisione sull'istanza di reclamo avverso il provvedimento emesso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2025 con cui era stata rigettata la richiesta di concessione del permesso premio richiesto, rientra nella competenza del Tribunale di Sorveglianza e non del magistrato di sorveglianza. 4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per la decisione sul reclamo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per la decisione sul reclamo. Così è deciso, 22 gennaio 2026 / [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]