CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28068/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (Milano, 23/08/2018). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (relativo al mancato riconoscimento della diminuzione di pena nella massima estensione per il tentativo e della prevalenza delle attenuanti generiche) non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Considerato che i giudici di merito hanno bilanciato, con giudizio di equivalenza, le attenuanti generiche con la ritenuta recidiva e hanno pienamente dato conto delle ragioni della operata riduzione della pena per il tentativo (pag. 2 sent. impugnata), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]