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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38291/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20/9/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 5/7/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trenta giorni di reclusione ed euro 150/00 di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2.

L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., nonché per carenza ed illogicità della motivazione.

Ritiene che il reato ascritto all'imputata - tenuto conto della sospensione di 52 giorni, dovuta alla pandemia - si sia prescritto il 14/1/2022, atteso che la data del commesso reato riportata nel capo di imputazione è quella del 23/5/2014 e che non è contestata la permanenza.

Osserva, invero, che il reato di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, non avendo rilievo la successiva condotta di protrazione dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto di invasione di edifici ha natura istantanea, se l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero permanente, quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che nel secondo caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sezione 2, n. 46692 del 2/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 1: fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario).

Ed invero, la nozione di "invasione" si estrinseca nel comportamento di colui che si introduce nell'edificio "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, di talché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione.

Ne consegue che, ove la condotta non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sezione 2, n. 29657 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sezione 2, n. 4679 del 30/1/2019, Gattulli, n. m.; Sezione 2, n. 4393 del 4/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274902 - 01; Sezione 2, n. 20132 del 8/5/2018, Morello, n. m.; Sezione 2, n. 7427 del 23/11/1987, D'Amore, Rv. 178731 - 01).

Nel caso di specie la sentenza impugnata evidenzia come la Fragalà al momento della pronuncia della sentenza di primo grado non avesse ancora lasciato l'immobile occupato, per cui la permanenza deve ritenersi cessata con la pronuncia della sentenza di condanna primo grado, che è avvenuta in data 5/7/2021.

Del resto, non risulta pertinente il richiamo della difesa alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 632 cod. pen.

Invero, con riferimento a tali fattispecie, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che, se è vero che di norma si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi, possono tuttavia assumere carattere permanente qualora si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente affinché perdurino gli effetti della modifica.

Orbene, nel caso di invasione di terreni o edifici si rende necessaria all'evidenza la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà dei trasgressore.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20/9/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 5/7/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trenta giorni di reclusione ed euro 150/00 di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., nonché per carenza ed illogicità della motivazione. Ritiene che il reato ascritto all'imputata - tenuto conto della sospensione di 52 giorni, dovuta alla pandemia - si sia prescritto il 14/1/2022, atteso che la data del commesso reato riportata nel capo di imputazione è quella del 23/5/2014 e che non è contestata la permanenza. Osserva, invero, che il reato di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, non avendo rilievo la successiva condotta di protrazione dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto di invasione di edifici ha natura istantanea, se l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero permanente, quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che nel secondo caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sezione 2, n. 46692 del 2/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 1: fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario). Ed invero, la nozione di "invasione" si estrinseca nel comportamento di colui che si introduce nell'edificio "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, di talché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Ne consegue che, ove la condotta non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sezione 2, n. 29657 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sezione 2, n. 4679 del 30/1/2019, Gattulli, n. m.; Sezione 2, n. 4393 del 4/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274902 - 01; Sezione 2, n. 20132 del 8/5/2018, Morello, n. m.; Sezione 2, n. 7427 del 23/11/1987, D'Amore, Rv. 178731 - 01). Nel caso di specie la sentenza impugnata evidenzia come la Fragalà al momento della pronuncia della sentenza di primo grado non avesse ancora lasciato l'immobile occupato, per cui la permanenza deve ritenersi cessata con la pronuncia della sentenza di condanna primo grado, che è avvenuta in data 5/7/2021. Del resto, non risulta pertinente il richiamo della difesa alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 632 cod. pen. Invero, con riferimento a tali fattispecie, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che, se è vero che di norma si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi, possono tuttavia assumere carattere permanente qualora si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente affinché perdurino gli effetti della modifica. Orbene, nel caso di invasione di terreni o edifici si rende necessaria all'evidenza la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà dei trasgressore. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così