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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24901/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 novembre 1946; avverso la sentenza del 2 dicembre 2020, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, escluse le residue originarie imputazioni, ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di bancarotta fraudollenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., 9oi dichiarata fallita, ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], suo fratello e presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, avrebbe distratto beni e risorse patrimoniali ai danni della detta società.

In particolare: i compenei percepiti illegittimamente dagli amministratori negli anni 2007 e 2008 (per un importo complessivo di euro 314.000, pari al doppio di quanto autorizzato dall'assemblea; le spese sostenute nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],,, generai manager della partecipata [OSCURATO:PERSONA], per un importo di 123.000 euro; le spese sostenute per viaggio e soggiorno della famiglia Pilotelli a [OSCURATO:PERSONA], per un importo di 15.000 euro.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, formulato sotto il profilo del vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente contesta la natura distrattiva dell'importo percepito, nella sua qualità di amministratore, a titolo di compenso per la parte superiore a quanto deliberato dall'assemblea.

Secondo la difesa, la corte territoriale avrebbe ritenuto l'illegittimità della percezione di tale somma alla luce di una motivazione contraddittoria, in quanto avrebbe dato rilievo al dato formale della delibera assembleare (di autorizzazione per la minor somma), senza, tuttavia, valutare altra e parallela autorizzazione, in ratifica, implicitamente sottesa alla delibera (peraltro ritenuta legittima dal collegio sindacale) di approvazione del bilancio di fine esercizio, secondo una prassi confermata anche dal commercialista della società.

D'altronde, sotto il profilo sostanziale, sarebbe del tutto irrazionale, secondo la difesa, ritenere che, a fronte di un fatturato di 45 milioni di euro (nel 2007) e di 20 milioni di euro (nel 2008), sia incongruo un compenso per l'amministratore di 4.000 euro netti al mese.

2.2. Con il secondo motivo, anche questo formulato sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, il ricorrente contesta la natura distrattiva del pagamento effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene la difesa che la corte territoriale non avrebbe valutato i rapporti esistenti tra la fallita e la sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA], della quale il IMertz era un dipendente apicale, e i conseguenti vantaggi connessi al pagamento contestato.

Rapporti riconosciuti, seppur sotto altro profilo, dalla stessa corte.

In ogni caso, anche a voler prescindere dai vantaggi compensativi conseguenti a tale esborso, la condotta dovrebbe qualificarsi quale pagamento preferenziale e, quindi, rientrerebbe nella più generale previsione di cui al capo A) della rubrica, riferita ai pagamenti effettuati direttamente in favore della Xiamen per complessivi 3 milioni di euro: pagamenti considerati, però, legittimi dalla stessa corte territoriale.

2.3. Con il terzo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente contesta la possibilità di imputare al ricorrente la responsabilità per la spesa effettuata dal fratello.

La corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile solo perché amministratore, in quanto non sarebbe verosimile ritenere che, in un complessivo fatturato di oltre 45 milioni di euro, il ricorrente, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo sull'altro amministratore, abbia potuto avvedersi della spesa, peraltro irrisoria (15.000 euro) se valutata in relazione al fatturato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

La corte di appello ha dato atto (e la circostanza non è contestata dalla difesa) che negli anni in questione (2007 e 2008), l'imputato ed il fratello Renato hanno percepito il doppio di quanto autorizzato dall'assemblea.

E ciò nonostante che nel 2007 fosse stato registrato un utile irrisorio e nel 2008 una perdita di oltre 3 milioni di euro.

In questo contesto di conclamata crisi economica e finanziaria, la percezione di una maggior somma rispetto a quella autorizzata dall'assemblea integra una condotta distrattiva, a prescindere dall'esistenza di una successiva autorizzazione in ratifica.

Un dato formale che solo apparentemente legittima (ex post) il prelievo, in quanto privo di specifiche e concrete indicazioni idonee a consentire una valutazione oggettiva della congruità d& compenso e della necessità di una diversa valutazione rispetto alla precedente determinazione.

Come già ritenuto da questa Corte, infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata pro forma, al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415).

2. Ugualmente infondato è il secondo motivo.

Il ricorrente deduce che le somme versate al Mertz dovrebbero essere valutate alla luce dei rapporti strategici esistenti tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA], della quale il Mertz era dipendente apicale.

La deduzione è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra una violazione del vincolo patrimoniale rispetto allo scopo strel:tamente sociale e configura la condotta del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250).

Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, ma è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, RG. e altro in proc.

Coatti e altri, Rv. 26867501; n. 48518 del 2011 Rv. 251536, n. 29036 del 2012 Rv. 253031, n. 44963 del 2012 Rv. 254519).

Solo in questo caso, ove siano allegati e dimostrati concreti vantaggi compensativi diretti a riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e a neutralizzare gli svantaggi per i creditori sociali, si potrà allora escludere la natura distrattiva dell'operazione (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201).

In concreto, il ricorrente si è limitato ad affermare l'esistenza di rapporti strategici tra le due società; elemento che, alla luce di quanto considerato in precedenza, è del tutto insufficiente ad escludere la natura distrattiva del pagamento in contestazione.

Né rileva la circostanza per cui, secondo la difesa, tale elemento è stato ritenuto dalla stessa corte territoriale sufficiente ad escludere la sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica.

Non solo per l'autonomia delle due imputazioni, ma anche e soprattutto perché la corte ha assolto l'imputato dalla predetta imputazione anche perché la contestazione aveva ad oggetto pagamenti asseritamente effettuati dal 2010, genericamente individuati e privi della necessaria indicazione di quali creditori sarebbero stati postergati o danneggiati, e comunque effettuati nell'ottica di una continuità aziendale e non allo scopo di favorire taluni creditori in danno di altri.

Profilo soggettivo estraneo alla contestazione in oggetto.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto attiene ad una censura non dedotta in appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 novembre 1946; avverso la sentenza del 2 dicembre 2020, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, escluse le residue originarie imputazioni, ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di bancarotta fraudollenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., 9oi dichiarata fallita, ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], suo fratello e presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, avrebbe distratto beni e risorse patrimoniali ai danni della detta società. In particolare: i compenei percepiti illegittimamente dagli amministratori negli anni 2007 e 2008 (per un importo complessivo di euro 314.000, pari al doppio di quanto autorizzato dall'assemblea; le spese sostenute nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],,, generai manager della partecipata [OSCURATO:PERSONA], per un importo di 123.000 euro; le spese sostenute per viaggio e soggiorno della famiglia Pilotelli a [OSCURATO:PERSONA], per un importo di 15.000 euro. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo del vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente contesta la natura distrattiva dell'importo percepito, nella sua qualità di amministratore, a titolo di compenso per la parte superiore a quanto deliberato dall'assemblea. Secondo la difesa, la corte territoriale avrebbe ritenuto l'illegittimità della percezione di tale somma alla luce di una motivazione contraddittoria, in quanto avrebbe dato rilievo al dato formale della delibera assembleare (di autorizzazione per la minor somma), senza, tuttavia, valutare altra e parallela autorizzazione, in ratifica, implicitamente sottesa alla delibera (peraltro ritenuta legittima dal collegio sindacale) di approvazione del bilancio di fine esercizio, secondo una prassi confermata anche dal commercialista della società. D'altronde, sotto il profilo sostanziale, sarebbe del tutto irrazionale, secondo la difesa, ritenere che, a fronte di un fatturato di 45 milioni di euro (nel 2007) e di 20 milioni di euro (nel 2008), sia incongruo un compenso per l'amministratore di 4.000 euro netti al mese. 2.2. Con il secondo motivo, anche questo formulato sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, il ricorrente contesta la natura distrattiva del pagamento effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la difesa che la corte territoriale non avrebbe valutato i rapporti esistenti tra la fallita e la sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA], della quale il IMertz era un dipendente apicale, e i conseguenti vantaggi connessi al pagamento contestato. Rapporti riconosciuti, seppur sotto altro profilo, dalla stessa corte. In ogni caso, anche a voler prescindere dai vantaggi compensativi conseguenti a tale esborso, la condotta dovrebbe qualificarsi quale pagamento preferenziale e, quindi, rientrerebbe nella più generale previsione di cui al capo A) della rubrica, riferita ai pagamenti effettuati direttamente in favore della Xiamen per complessivi 3 milioni di euro: pagamenti considerati, però, legittimi dalla stessa corte territoriale. 2.3. Con il terzo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente contesta la possibilità di imputare al ricorrente la responsabilità per la spesa effettuata dal fratello. La corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile solo perché amministratore, in quanto non sarebbe verosimile ritenere che, in un complessivo fatturato di oltre 45 milioni di euro, il ricorrente, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo sull'altro amministratore, abbia potuto avvedersi della spesa, peraltro irrisoria (15.000 euro) se valutata in relazione al fatturato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. La corte di appello ha dato atto (e la circostanza non è contestata dalla difesa) che negli anni in questione (2007 e 2008), l'imputato ed il fratello Renato hanno percepito il doppio di quanto autorizzato dall'assemblea. E ciò nonostante che nel 2007 fosse stato registrato un utile irrisorio e nel 2008 una perdita di oltre 3 milioni di euro. In questo contesto di conclamata crisi economica e finanziaria, la percezione di una maggior somma rispetto a quella autorizzata dall'assemblea integra una condotta distrattiva, a prescindere dall'esistenza di una successiva autorizzazione in ratifica. Un dato formale che solo apparentemente legittima (ex post) il prelievo, in quanto privo di specifiche e concrete indicazioni idonee a consentire una valutazione oggettiva della congruità d& compenso e della necessità di una diversa valutazione rispetto alla precedente determinazione. Come già ritenuto da questa Corte, infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata pro forma, al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415). 2. Ugualmente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente deduce che le somme versate al Mertz dovrebbero essere valutate alla luce dei rapporti strategici esistenti tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA], della quale il Mertz era dipendente apicale. La deduzione è infondata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra una violazione del vincolo patrimoniale rispetto allo scopo strel:tamente sociale e configura la condotta del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, ma è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, RG. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501; n. 48518 del 2011 Rv. 251536, n. 29036 del 2012 Rv. 253031, n. 44963 del 2012 Rv. 254519). Solo in questo caso, ove siano allegati e dimostrati concreti vantaggi compensativi diretti a riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e a neutralizzare gli svantaggi per i creditori sociali, si potrà allora escludere la natura distrattiva dell'operazione (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201). In concreto, il ricorrente si è limitato ad affermare l'esistenza di rapporti strategici tra le due società; elemento che, alla luce di quanto considerato in precedenza, è del tutto insufficiente ad escludere la natura distrattiva del pagamento in contestazione. Né rileva la circostanza per cui, secondo la difesa, tale elemento è stato ritenuto dalla stessa corte territoriale sufficiente ad escludere la sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica. Non solo per l'autonomia delle due imputazioni, ma anche e soprattutto perché la corte ha assolto l'imputato dalla predetta imputazione anche perché la contestazione aveva ad oggetto pagamenti asseritamente effettuati dal 2010, genericamente individuati e privi della necessaria indicazione di quali creditori sarebbero stati postergati o danneggiati, e comunque effettuati nell'ottica di una continuità aziendale e non allo scopo di favorire taluni creditori in danno di altri. Profilo soggettivo estraneo alla contestazione in oggetto. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto attiene ad una censura non dedotta in appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
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