CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 22653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 24996 /2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:2495 c.c. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e lettivamente do- miciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Zara n.13; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2 023 / 18 / 1 8 , depositata il 4 . 5 . 20 1 8 e non notifi- cata. Lette le conclusioni scritte del sostituto [OSCURATO:PERSONA],nel senso dell’accoglimento del ricorso. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva accolto l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 6320/8/2016di rigetto de i ricors i introduttiv i riuniti propost i dal con- tribuente, avent i ad oggetto la comunicazione preventiva di iscri- zioneipotecaria e la successiva iscrizione ipotecaria , disposta sulla basedi due cartelle di pagamento non opposte, rispettivamente per IVA2001 e IVA e IRAP 2002. Il giudice di prime cure rigettava le prospettazioni di parte, accer- tandola validità e la completezza degli atti impugnati, come pure la ritualitàe la tempestività della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Lasentenza d’appello riformava tale decisione, rilevando la tempe- stività dei ricorsi introduttivi e l’inesistenza del titolo esecutivo, la mancanzadi prova in ordine alla notifica delle prodromiche cartelle dipagamento e il difetto di motivazione degli atti impugnati. Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , affidato acinque motiv i , cui replica il contribuente con controricorso .Consideratoche: 1. Il primo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. , 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. n.602/1973 giacchè la sentenza indica una situazione diversa da quella che emergedagli atti di causa in ordine alla prova dell’avve- nuta notifica. 2. Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.,si deduce la violazione dell’art.26 del d.P.R. n.602/1973 perché , a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, al fine di dimostrare la ritualità della notifica delle cartelle non era necessario produrre la copia degli atti di esazione. 3.Con il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,si lamenta la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod.civ. poiché il socio della società in nome collettivo succede a titolo universale nell’obbligazione della società, a nulla rilevando la carica ricoperta. 4. Il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., deduce la v iolazione degli artt. 2291 e 2495 cod. civ. giac- ché, dopo la cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese, l’iscrizioneipotecaria è legittimamente effettuata nei riguardi del so- cioanche se l’avviso di accertamento presupposto e la prodromica cartella di pagamento sono stati notificati soltanto all’ente prima dell’estinzione. 5.Con il quinto motivo, in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2291, 2495 e 2261 cod. civ., nonché, conse- guentemente,dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. 6.In relazione al secondo e terzo motivo la controversia dev’essere rinviataa nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite dellaCorte con riferimento alla questione attualmente pendente sulle conseguenzegiuridiche de lla cancellazione della società dal registro delleimprese e a l regime di responsabilità dei soci ex art. 2495 cod.