CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22142/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1615/2016, depositata il 22 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso depositato il 7 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., relativo ai redditi per l’anno 2000, constatando un presunto omesso pagamento delle imposte IVA ed IRAP nonché dell ’I RPEF da imputare ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, oltre a comminareuna sanzione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli,con sentenza n. 196/07/2008,ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello, deciso con sentenza n. 228/1/10, con cui , in accoglimento del ricorso, la Commissione tributaria regionale , ha annullato l'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Riassunto il giudizio in primo grado, la ricorrenteha insistito per l'annullamento del predetto avviso di accertamento; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11000/02/2014, ha rigettato il ricorso. 2. – Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello,che è stato deciso con la sentenza n. 1615/2016, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto infondato il ricorso. 3. –La contribuent e ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei quali non è stato notificato il ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass.n. 30711/2021; Cass. n. 8065 / 2019 ; Cass. n. 19910 / 2018 ). Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio [OSCURATO:PERSONA], a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio [OSCURATO:PERSONA], a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria. Così deciso in Roma, nel