CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1050-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro QUARTA [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1129/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la Quarta & co. s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. LE0193186/2013 con il quale l'Agenzia delle Entrate, applicando il saggio di fruttuosità del 2 °/o , rettificava la rendita catastale di un immobile sito in Lecce, proposta dalla società tramite procedura DOCFA. La parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'avviso poiché l'Ufficio aveva applicato il tasso di fruttuosità del 2% mentre avrebbe dovuto applicare un tasso inferiore dal momento che il legislatore aveva aumentato il moltiplicatore della rendita catastale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lecce rigettava il ricorso. La società proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce sostenendo che doveva sussistere una stretta reciprocità tra il saggio di redditività da applicare al valore del bene ed i coefficienti moltiplicatori fissati ai fini della determinazione del valore fiscale del bene. L'Ufficio si costituiva in giudizio con controricorso, sostenendo l'indipendenza della fruttuosità rispetto al moltiplicatore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, accoglieva l'appello sostenendo che l'Ufficio aveva violato il principio di equità e congruità fiscale sancito da questa Corte con la sentenza n. 10037 del 2003. Infatti, l'Agenzia avrebbe dovuto praticare il saggio di redditività al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. n. 1149 del 1949 per la determinazione del capitale fondiario applicando alla "categoria catastale D" (immobili Ric. 2021 n. 01050 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Ijr speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, ospedali ecc...) il tasso dell'1,59°/0 a fronte di un moltiplicatore pari a 63, confermando un nesso di reciprocità tra il saggio di redditività ed i coefficienti moltiplicatori fissati ai fini della determinazione del valore fiscale del bene. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l'Ufficio ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'articolo 29 del D.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sostenendo l'indipendenza del saggio di fruttuosità rispetto al coefficiente moltiplicatore ai fini della determinazione del valore fiscale per la quantificazione delle imposte sottese. L'unico motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: «In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, alla quale fa riferimento l'art. 29 del R.D.L. n. 1142 del 1949, per la determinazione del capitale fondiario, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'U.T.E. abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Pertanto, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile, che - ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, applicabile "ratione temporis" - deve essere posto a base dell'attribuzione della rendita catastale, non può l'U.T.E eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra Ric. 2021 n. 01050 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- I'l per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare, a suo piacimento, quello del tutto esorbitante dalla misura massima consentita» (Cass. n. 16673 del 2021; Cass. n. 17018 del 2020; Cass. n. 6554 del 2020; Cass. n. 10037 del 2003). Tale principio è stato erroneamente interpretato dai giudici di appello. Infatti, sia dalle citate sentenze della Cassazione che dall'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 194 che dall'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si deduce che il valore fiscale da calcolare ai fini della quantificazione delle imposte si ricava dalla rendita catastale, calcolata con stima diretta e utilizzando il saggio di fruttuosità del 2%; inoltre, essendo oggetto del ricorso un immobile del gruppo catastale D, il moltiplicatore è stato correttamente individuato e applicato alla rendita ma poi a quest'ultima va applicato non più il moltiplicatore ma il saggio di fruttuosità del 2%. Dunque, la Commissione tributaria regionale ha erroneamente sostenuto la sussistenza di una "stretta reciprocità tra il saggio di redditività da applicare al valore del bene ed i coefficienti moltiplicatori fissati ai fini della determinazione del valore fiscale del bene in questione". In realtà, questa reciprocità rilevata dai giudici di appello non sussiste poiché la rendita catastale, una volta individuata non è soggetta a condizionamenti del moltiplicatore, ma va soltanto aggiornata in relazione al saggio di redditività in misura fissa del 2%. Secondo questa Corte, infatti: «in tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, l'ordinamento tributario attribuisce alla rendita catastale funzione strumentale immediata nell'individuazione della capacità contributiva, mentre la Ric. 2021 n. 01050 sez. MT - ud. 28-09-2022 -4- proprietà di un'unità immobiliare è direttamente assunta dal giudice ad indice di capacità contributiva. Invece, quando la capacità contributiva è correlata al valore o all'incremento di valore dell'immobile - come si verifica in materia di imposte indirette - la rendita non esplica effetti immediati, ma serve solo per delimitare il potere accerta tivo dell'Amministrazione, essendo la base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio. In entrambe le ipotesi, il valore degli immobili, ove l'esplicazione della funzione della rendita Io presupponga, è determinato applicando all'ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che sono stabiliti dal d. m. 14 dicembre 1991 nella misura di cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, 8 e Ce di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall'entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall'i per cento, dal 2 per cento e dal 3 per cento e, essendo lo stesso determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all'U.T.E nella sua individuazione» ( Cass. n. 27980 del 2011); in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo Ric. 2021 n. 01050 sez. MT - ud. 28-09-2022 -5- stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (Cass. n. 6554 del 2020). Infine, sempre questa Corte ha sancito che: «In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'U.T.E. abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l'U.T.E., in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile (a fondamento dell'attribuzione della rendita catastale ai sensi del d.m. 20 gennaio 1990, applicabile "ratione temporisg, non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l'1 per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita (Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3 per cento per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2 per cento)» (Cass. n. 25555 del 2014): nella specie la sentenza Ric. 2021 n. 01050 sez. MT - ud. 28-09-2022 -6- impugnata ha erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento originariamente impugnato illegittimo, quando invece il saggio di fruttuosità del 2% era stato correttamente applicato dall'Ufficio. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiz