CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza in data 26/10/2022 della Corte di appello di Sassari, che ha rideterminato la pena inflitta con sentenza in data 27/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Sassari, che lo aveva condannato per il reato di estorsione, rapina e lesioni personali. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti a lui ascritti ai capi A e B dell'imputazione, oltre ad essere evidentemente generici, si fondano su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non sono, pertanto, consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 8, 9 e 10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per entrambi i reati oggetto di censura; Considerato che l'ultima doglianza, con cui del tutto genericamente si invoca il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al delitto di rapina (capo B), non è consentita perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P