CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAI. • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 per errata qualificazione del fatto, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato, infatti, che nel caso di specie viene sostanzialmente contestata la sussistenza di una circostanza aggravante e che, tra l'altro, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto in sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]