CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 3 ottobre 2025, con cui il GIP del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che tali situazioni non sono riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N C:" l o Pfi 2026 2