Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12019/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato aggravato di furto;

2. Avverso la pronuncia ricorrono gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, con i quali denunziano la sopravvenuta improcedibilità del reato per intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa, in data 30 giugno 2023 - ovvero a seguito della pronuncia della sentenza di appello - con contestuale accettazione da parte degli imputati, nonché, la sola [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

3. I ricorsi sono fondati ove denunziano la sopravvenuta improcedibilità del delitto; rilievo che risulta altresì assorbente rispetto all'ulteriore censura di cui al ricorso della Vesprini.

Invero, stando a costante giurisprudenza di legittimità, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Si tratta, altresì, di pronuncia più favorevole rispetto a quella che dichiara la particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato aggravato di furto; 2. Avverso la pronuncia ricorrono gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, con i quali denunziano la sopravvenuta improcedibilità del reato per intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa, in data 30 giugno 2023 - ovvero a seguito della pronuncia della sentenza di appello - con contestuale accettazione da parte degli imputati, nonché, la sola [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3. I ricorsi sono fondati ove denunziano la sopravvenuta improcedibilità del delitto; rilievo che risulta altresì assorbente rispetto all'ulteriore censura di cui al ricorso della Vesprini. Invero, stando a costante giurisprudenza di legittimità, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Si tratta, altresì, di pronuncia più favorevole rispetto a quella che dichiara la particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così de
Sentenza Cassazione n. 12019/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris