Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1042
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0123_RES
Cause riunite C‑123/23 e C‑202/23 (
i
)
N.A.K. e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a causa del rigetto di una domanda precedente presentata in un altro Stato membro o della sospensione da parte di un altro Stato membro della procedura sulla domanda precedente»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda che può essere considerata inammissibile dagli Stati membri – Motivo – Domanda reiterata che non menziona elementi o risultanze nuovi – Nozione di domanda reiterata – Normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale a causa del rigetto di una domanda precedente con una decisione definitiva adottata da un altro Stato membro – Ammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 2, b) e q), e 33, § 2, d)]
(v. punti 44, 49, 50‑57, 62, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda che può essere considerata inammissibile dagli Stati membri – Motivo – Domanda reiterata che non menziona elementi o risultanze nuovi – Nozione di domanda reiterata – Normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata prima di una decisione di un altro Stato membro di sospendere l’esame di una domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima – Inammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 2, b) e q), 28, § 1, e 33, § 2, d)]
(v. punti 69, 73, 74, 77, 78, 80, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Distinzione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 6, §§ 1‑4)
(v. punti 75, 76)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte precisa le condizioni alle quali una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 (
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), presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia già presentato a un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale, può essere respinta in quanto inammissibile.
N.A.K. e i suoi figli minori, E.A.K. e Y.A.K, palestinesi apolidi (C‑123/23), e M.E.O., cittadino libanese (C‑202/23), hanno fatto ingresso in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente nel novembre 2019 e nel marzo 2020, dove hanno presentato domande di asilo.
N.A.K. aveva precedentemente presentato domande di asilo presso le autorità competenti del Regno di Spagna e del Regno del Belgio. Una richiesta di ripresa in carico rivolta dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ufficio federale») all’autorità spagnola competente è stata respinta da quest’ultima. La domanda di protezione internazionale presentata da N.A.K. presso le autorità belghe era stata respinta nel luglio 2019. Con decisione del 25 maggio 2021 l’Ufficio federale ha respinto le domande di asilo di N.A.K., E.A.K. e Y.A.K. con la motivazione, in sostanza, che i presupposti previsti dalla normativa tedesca (
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) idonei a giustificare l’avvio di un ulteriore procedimento di asilo non erano soddisfatti. N.A.K., E.A.K. e Y.A.K. hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
M.E.O., prima del suo ingresso in [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Polonia. Dal momento che le autorità polacche hanno accettato di riprendere in carico M.E.O., con decisione del 25 giugno 2020, l’Ufficio federale ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo di quest’ultimo ed ha disposto il suo allontanamento verso la Polonia. Tuttavia, la decisione di allontanamento non ha potuto essere eseguita, senza che si potesse ritenere che M.E.O. fosse fuggito, ed il termine per il suo trasferimento verso la Polonia era scaduto. L’Ufficio federale, il 2 febbraio 2021, ha dunque annullato la propria decisione di rigetto della domanda di asilo di M.E.O. in quanto inammissibile.
Peraltro, il procedimento avviato dalla domanda di protezione internazionale presentata da M.E.O. in Polonia era stato sospeso il 20 aprile 2020 per il motivo che quest’ultimo soggiornava in [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto essere riassunto, su richiesta di M.E.O., entro il 20 gennaio 2021. Con decisione del 14 luglio 2021 l’Ufficio federale ha dunque respinto la domanda di asilo di M.E.O. in quanto inammissibile e lo ha minacciato di allontanamento verso il Libano. Il 27 luglio 2021 M.E.O. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Nutrendo dubbi in ordine alla possibilità di respingere in quanto inammissibile le domande di protezione internazionale nel caso di specie, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tal riguardo, essa sottolinea in primo luogo che la formulazione dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, il quale elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale, non stabilisce una condizione secondo la quale, per essere qualificata come «domanda reiterata» e respinta in quanto inammissibile in mancanza di elementi o risultanze nuovi, un’ulteriore domanda di protezione internazionale dovrebbe essere stata presentata alle autorità dello stesso Stato membro che ha adottato la decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto della normativa, dall’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (
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), emerge che la «domanda reiterata» è un’ulteriore domanda presentata nello Stato membro che ha chiesto il trasferimento dopo che una decisione su una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata adottata dallo Stato membro verso il quale l’interessato deve essere trasferito.
Inoltre, se, per essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, una domanda di protezione internazionale dovesse essere stata presentata alle autorità competenti dello stesso Stato membro che ha adottato una decisione su una domanda precedente dello stesso richiedente, il riferimento, all’articolo 40, paragrafo 1, di detta direttiva, ad una domanda reiterata presentata «nello stesso Stato membro» sarebbe stato superfluo.
In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel senso che uno Stato membro può qualificare come «domanda reiterata» e respingere in quanto inammissibile, se non è suffragata da elementi o risultanze nuovi, un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente la cui domanda precedente sia stata respinta con una decisione definitiva adottata da un altro Stato membro, è altresì conforme all’obiettivo della limitazione dei movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, obiettivo perseguito da tale direttiva, come risulta dal considerando 13 di quest’ultima.
Sotto tale profilo, occorre sottolineare che un’interpretazione nel senso del rigetto con una decisione definitiva adottata dallo stesso Stato membro potrebbe incoraggiare i richiedenti, le cui domande di protezione internazionale siano state definitivamente respinte dalle autorità competenti di uno Stato membro, a spostarsi verso un secondo, o anche un terzo Stato membro per ivi presentare un’ulteriore domanda analoga.
Inoltre, la possibilità di respingere in quanto inammissibile un’ulteriore domanda di protezione internazionale che non sia fondata su elementi o risultanze nuovi, nel caso in cui una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata respinta con una decisione adottata da un altro Stato membro, è conforme al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sul quale, si fonda il sistema europeo comune di asilo.
Pertanto, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata a un altro Stato membro al quale si applica la direttiva 2011/95, sia stata respinta con decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato membro.
In seguito, la Corte constata che, sebbene l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 non riguardi espressamente l’ipotesi in cui lo Stato membro al quale il richiedente aveva presentato la sua domanda di protezione internazionale abbia deciso di sospendere l’esame di tale domanda a seguito del suo ritiro implicito, anche una nuova domanda presentata dopo l’adozione di una siffatta decisione può essere qualificata come «domanda reiterata». Tuttavia, la qualificazione come «domanda reiterata» di una nuova domanda dello stesso richiedente è esclusa qualora tale nuova domanda sia stata presentata prima dell’adozione di una decisione definitiva sulla domanda precedente di tale richiedente.
D’altronde, ai fini della qualificazione di una domanda di protezione internazionale come «domanda reiterata», rileva unicamente la data della sua presentazione, che non presuppone alcuna formalità amministrativa, e non quella del suo inoltro. Inoltre, la decisione adottata dall’autorità accertante di sospendere l’esame di una domanda di protezione internazionale per il motivo che il richiedente ha ritirato implicitamente la sua domanda, non può essere considerata una decisione definitiva fintantoché il richiedente disponga della possibilità di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2013/32.
Di conseguenza, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia già presentato a un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale, qualora la nuova domanda sia stata presentata prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato la decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima.
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) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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1
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).
(
2
) Secondo l’articolo 71a, paragrafo 1, dell’Asylgesetz (legge in materia di asilo) (BGBl. 2008 I, pag. 1798), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, intitolato «Seconda domanda»:
«Se, dopo l’esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applicano le disposizioni del diritto [dell’Unione] sulla competenza per l’espletamento delle procedure di asilo o con il quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso un trattato internazionale in materia, il cittadino straniero presenta nel territorio federale una domanda di asilo (seconda domanda), si procede a un’ulteriore procedura di asilo solo se la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è competente per l’espletamento della procedura di asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, della Verwaltungsverfahrensgesetz [(legge sulla procedura amministrativa) (BGBl. 2003 I, pag. 102)] (...)».
(
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) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (
GU 2013, L 180, pag. 31
, e rettifica in
GU 2022, L. 283, pag. 15
).