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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:500
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0335_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑335/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto al rispetto della vita privata»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 47, 48, 57)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 61, 62)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 66-68, 86-90, 101-103, 107, 108)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 78-83)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale scarso rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 105, 109)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 113-115)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno esercitato tale attività in passato – Presupposti – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/571] (v. punti 117-125)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 135, 137-140)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 141-150)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 16 e 17; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 154-167) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 284 del 25.7.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0335_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑335/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto al rispetto della vita privata» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 47, 48, 57) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 61, 62) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 66-68, 86-90, 101-103, 107, 108) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 78-83) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale scarso rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 105, 109) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 113-115) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno esercitato tale attività in passato – Presupposti – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/571] (v. punti 117-125) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 135, 137-140) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 141-150) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 16 e 17; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 154-167) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 284 del 25.7.2022 .
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