CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 agosto 1995
Cassazione n. 47193/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il 15/08/1995; Avverso l'ordinanza emessa il 27/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/04/2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il 19/04/2021. La declaratoria di inammissibilità veniva adottata dal Giudice dell'esecuzione bresciano sull'assunto che gli arresti domiciliari ordinari che erano stati concessi ad [OSCURATO:PERSONA] il 06/04/2021 non potevano essere equiparati a quelli speciali, disciplinati dall'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che erano stati invocati dalla condannata, in ragione dell'eterogeneità dei presupposti applicativi delle misure controverse. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame era stata adottata de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., essendo il tema censorio sollevato dalla condannata, all'evidenza, tutt'altro che incontroverso. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'equiparazione tra gli arresti domiciliari ordinari che erano stati concessi ad [OSCURATO:PERSONA] e quelli speciali, disciplinati dall'art. 89 T.U. stup., che erano stati invocati nell'interesse della condannata, non costituendo un argomento dirimente quello dell'eterogeneità dei presupposti delle misure delle quali si controverte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbita la residua censura difensiva.2. Occorre premettere che il modello procedimentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice. Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell'incidente dì esecuzione, rilevante in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l'emissione di un decreto reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]» ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...1». Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA] veniva pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi ictu ()cui/ incontroversa la questione sollevata dal difensore della condannata, relativa all'equiparazione tra gli arresti domiciliari ordinari che le erano stati concessi il 06/04/2021 e quelli speciali, disciplinati dall'art. 89 T.U. stup. Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione bresciano, quindi, appare in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l'istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01). Pertanto, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d'impugnazione. 4. Resta assorbita nel motivo di accoglimento la residua doglianza, relativa all'asserita impossibilità di equiparare gli arresti domiciliari ordinari che erano stati concessi ad [OSCURATO:PERSONA] e quelli speciali, disciplinati dall'art. 89 T.U. stup., il cui vaglio postula la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa. 5. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, affinché provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Brescia. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]