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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26398/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità: tale motivo, però, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è specifico, in quanto si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità: tale motivo, però, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è specifico, in quanto si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 26398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris