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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1951

Cassazione n. 47857/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1951 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Ancona il 31 maggio 2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena, sospesa, di anni 1 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che in particolare la Corte d'appello, integrando sul punto la sentenza di primo grado, disponeva la confisca, anche per equivalente, di beni e valori nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza dell'importo di C 66.533,00 e concedeva il beneficio della non menzione, confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuta sufficientemente provata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata per avere inflitto in sede di appello la misura della confisca anche per equivalente non disposta in primo grado.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'imputazione dando rilievo alla circostanza che l'imputato non solo ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi nel periodo in contestazione ma ha altresì omesso di versare le imposte dovute, fatto questo sufficientemente rappresentativo della sussistenza del dolo specifico; che il secondo motivo risulta inammissible in quanto l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. non era stata richiesta in sede di gravame e che pertanto la Corte di appello di Ancona nulla doveva dire a riguardo con la sentenza impugnata; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo all'assenza di elementi positivi da valutare favorevolmente alla concessione e che la pena inflitta è pari al minimo edittale; che l'ultimo motivo è del tutto infondato e deve essere rigettato in quanto la confisca anche per equivalente consegue per legge alla condanna e che pertanto la Corte territoriale la ha correttamente disposta con la sentenza di appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1951 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Ancona il 31 maggio 2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena, sospesa, di anni 1 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che in particolare la Corte d'appello, integrando sul punto la sentenza di primo grado, disponeva la confisca, anche per equivalente, di beni e valori nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza dell'importo di C 66.533,00 e concedeva il beneficio della non menzione, confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuta sufficientemente provata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata per avere inflitto in sede di appello la misura della confisca anche per equivalente non disposta in primo grado. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'imputazione dando rilievo alla circostanza che l'imputato non solo ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi nel periodo in contestazione ma ha altresì omesso di versare le imposte dovute, fatto questo sufficientemente rappresentativo della sussistenza del dolo specifico; che il secondo motivo risulta inammissible in quanto l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. non era stata richiesta in sede di gravame e che pertanto la Corte di appello di Ancona nulla doveva dire a riguardo con la sentenza impugnata; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo all'assenza di elementi positivi da valutare favorevolmente alla concessione e che la pena inflitta è pari al minimo edittale; che l'ultimo motivo è del tutto infondato e deve essere rigettato in quanto la confisca anche per equivalente consegue per legge alla condanna e che pertanto la Corte territoriale la ha correttamente disposta con la sentenza di appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen
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