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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07508/2022

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 febbraio 2020, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del tribunale monocratico di Foggia del 4 luglio 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti di appropriazione indebita dallo stesso commessi sino al 18 agosto 2012 per intervenuta prescrizione e determinava la pena allo stesso inflitta in ordine alla rimanenti condotte ex art. 646 cod. pen. in mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova posto che alcuno degli elementi valorizzati dalla corte di appello valeva a colmare il difetto di prova circa la condotta del ricorrente; in particolare, si contestava non essere emerso che gli utenti morosi avessero versato le somme di cui erano debitori nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] non potendosi tale attività ricavare né.dalla deposizione del teste Iafelice né dalle dichiarazioni dei verbalizzanti in assenza di qualsiasi riscontro circa gli incassi; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della querela; invero, la corte di appello, non aveva indicato quale dei tre diversi soggetti giuridici coinvolti quali persone offese del reato avesse sporto la condizione di procedibilità; la corte di merito pertanto avrebbe dovuto disporre l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della querela per individuare l'esatta portata della stessa nel contraddittorio delle parti altrimenti dovendo pronunziarsi sentenza di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato o su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ovvero avanzate per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

In relazione al primo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 — 01).

Nel caso in esame non si ravvisa né la valutazione di elementi differenti né alcun travisamento di macroscopica evidenza posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito la condotta di indebita appropriazione di rilevanti somme di denaro sulla base delle emergenze istruttorie dalle quali risultava che proprio il [OSCURATO:PERSONA], soggetto assegnato al servizio di recupero somme da parte dei clienti morosi nel pagamento delle fatture per forniture gas, avesse fatto risultare come ancora dovuti alla società importi che risultavano invece regolarmente versati dai clienti e per i quali erano anche state rilasciate fatture quietanziate.

E la corte di appello ha adeguatamente spiegato come la prova dei fatti possa essere raggiunta non soltanto in forma diretta ma altresì sulla base di plurimi e concordanti indizi che permettano di attribuire all'imputato il fatto-reato come esattamente avvenuto nel caso in esame.

Così che l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che gestiva in esclusivo il suddetto servizio di cassa ed il rilascio delle quietanze per somme che risultavano ancora insolute correttamente, ed in assenza del denunciato travisamento decisivo, faceva pervenire all'affermazione di responsabilità. 2.2 Il secondo motivo è tardivamente proposto; invero, deve essere ricordato come, per costante interpretazione di questa Corte di cassazione, la questione della tardività o della assenza della suddetta condizione di procedibilità non può essere dedotta per la prima volta in fase di legittimità comportando accertamenti in fatto preclusi alla corte.

Nel caso in esame, posto che la procedibilità a querela per i fatti di appropriazione indebita aggravati dall'abuso di prestazione d'opera è .stata introdotta dal D.Lgs 10 maggio 2018, la questione avrebbe certamente dovuto essere ritualmente avanzata dinanzi al giudice di appello con i motivi di gravame principali proposti avverso la sentenza di primo grado del 4 luglio 2018 e, quindi, emessa nel vigore del nuovo regime.

Ne deriva affermare che la questione del difetto di querela in ordine a taluni fatti di appropriazione indebita non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando avrebbe potuto essere avanzata già nei motivi principali di appello avverso la sentenza di primo grado per essere la stessa emessa in data anteriore la modifica introdotta con il D.Lgs del maggio 2018.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata. 'orna, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ti ig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 febbraio 2020, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del tribunale monocratico di Foggia del 4 luglio 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti di appropriazione indebita dallo stesso commessi sino al 18 agosto 2012 per intervenuta prescrizione e determinava la pena allo stesso inflitta in ordine alla rimanenti condotte ex art. 646 cod. pen. in mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova posto che alcuno degli elementi valorizzati dalla corte di appello valeva a colmare il difetto di prova circa la condotta del ricorrente; in particolare, si contestava non essere emerso che gli utenti morosi avessero versato le somme di cui erano debitori nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] non potendosi tale attività ricavare né.dalla deposizione del teste Iafelice né dalle dichiarazioni dei verbalizzanti in assenza di qualsiasi riscontro circa gli incassi; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della querela; invero, la corte di appello, non aveva indicato quale dei tre diversi soggetti giuridici coinvolti quali persone offese del reato avesse sporto la condizione di procedibilità; la corte di merito pertanto avrebbe dovuto disporre l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della querela per individuare l'esatta portata della stessa nel contraddittorio delle parti altrimenti dovendo pronunziarsi sentenza di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato o su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ovvero avanzate per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In relazione al primo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 — 01). Nel caso in esame non si ravvisa né la valutazione di elementi differenti né alcun travisamento di macroscopica evidenza posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito la condotta di indebita appropriazione di rilevanti somme di denaro sulla base delle emergenze istruttorie dalle quali risultava che proprio il [OSCURATO:PERSONA], soggetto assegnato al servizio di recupero somme da parte dei clienti morosi nel pagamento delle fatture per forniture gas, avesse fatto risultare come ancora dovuti alla società importi che risultavano invece regolarmente versati dai clienti e per i quali erano anche state rilasciate fatture quietanziate. E la corte di appello ha adeguatamente spiegato come la prova dei fatti possa essere raggiunta non soltanto in forma diretta ma altresì sulla base di plurimi e concordanti indizi che permettano di attribuire all'imputato il fatto-reato come esattamente avvenuto nel caso in esame. Così che l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che gestiva in esclusivo il suddetto servizio di cassa ed il rilascio delle quietanze per somme che risultavano ancora insolute correttamente, ed in assenza del denunciato travisamento decisivo, faceva pervenire all'affermazione di responsabilità. 2.2 Il secondo motivo è tardivamente proposto; invero, deve essere ricordato come, per costante interpretazione di questa Corte di cassazione, la questione della tardività o della assenza della suddetta condizione di procedibilità non può essere dedotta per la prima volta in fase di legittimità comportando accertamenti in fatto preclusi alla corte. Nel caso in esame, posto che la procedibilità a querela per i fatti di appropriazione indebita aggravati dall'abuso di prestazione d'opera è .stata introdotta dal D.Lgs 10 maggio 2018, la questione avrebbe certamente dovuto essere ritualmente avanzata dinanzi al giudice di appello con i motivi di gravame principali proposti avverso la sentenza di primo grado del 4 luglio 2018 e, quindi, emessa nel vigore del nuovo regime. Ne deriva affermare che la questione del difetto di querela in ordine a taluni fatti di appropriazione indebita non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando avrebbe potuto essere avanzata già nei motivi principali di appello avverso la sentenza di primo grado per essere la stessa emessa in data anteriore la modifica introdotta con il D.Lgs del maggio 2018. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. 'orna, 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ti ig
Sentenza Cassazione n. 07508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris