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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 34990/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15949/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat o in Roma, via F. Corridoni n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: 2476 c.c.

AC-12/10/2022 r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – econtro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 1341 /201 9 della Corte di appello di Milano , Sezione prima civile, depositata in data 26 marzo 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva r itenuto responsabile , quale amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., di condotte di mala gestio, identificate: nell’illecito prelievo dalle casse so c iali del ricavato della vendita dell’unico immobile di proprietà della società amministrata, i ndebitamente distribuito tra i soci e in parte destinato senza alcun titolo a diverse società a sé riconducibili; nell’omessa contabilizzazione di debiti social i ; nell’ iscrizione di crediti inesistenti o inesigibili; nell’ omessa redazione dei bilanci a far data dall’anno 2008 .

L a Corte territoriale ha, altresì, confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respintole domande del fa llimento nei confronti dei soci di C eltica , Rinaldo e [OSCURATO:PERSONA], siccomela cessione di quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun collegamento con i successivi r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atti di distrazione del Colombi e siccome il rimborso del finanziamento soci percepito dai due Calatroni era sorretto da valido titolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

4. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto: a) che le doglianze del Colombi fossero infondate, siccome la deduzione che le attività distrattive a sé imputate fossero state ideate da altri non era decisiva al fine di escludere la responsabilità dell’ amministratore , laddove smentita dai riscontri probatori in atti era la deduzione inerente alla mancanza di alcun beneficio tratto dal Colombi e dalle società da lui partecipate dalle operazioni di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile, di cui andava invece ribadita la natura distrattiva; b) che le doglianze del fallimento nei confronti dei Calatroni erano infondate, siccome dalle prove in atti si ricavava che, al momento della cessione delle quote sociali e delle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore , la società [OSCURATO:SOCIETA] era del tuttosolvibile e che, quindi, la responsabilità del successivo dissesto andava imputata unicamente al Colombi ; per altro verso, il rimborso del finanziamento soci in favore dei Calatroni trovava giustificazione nell’appostazio ne nei bilanci [OSCURATO:SOCIETA], a far data dal 1995, del relativo credito, ciò che escludeva la ripetizionedi indebito connessa al relativo rimborso , ed anche la postergazioneai sensi dell’art. 2467 cod. civ. , in difetto di prova in ordine alla sussistenza - al momento della effettuazione dei finanziamenti-dello squilibrio cui la norma stessa fa riferimento.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a.

« Primo mo tivo: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 2476 C .

C . in relazione all’a rt. 360n. 3 C.P.C. » , deducendo l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che l'operazione di cessione delle quote di vendita dell'unico cespite di C eltica era stata studiata dal dottor Brambilla, commercialista dei Calatroni , assieme alla società Mythos e che erano stati i Calatroni, senza alcuna partecipazione del Colombi che neppure li conosceva, ad avere intenzionalmente deciso il compimento del progetto studiato dal loro consulente. b.

« Secondo m otivo: omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 C.P.C. » deducendo che nessuna somma di denaro è mai finita nei conti del C olombi , contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'appello, essendo invece provato che tutti i bonifici bancari transitati in entrata e in uscita su l l'unico conto corrente del Colombi erano tornat i nella disponibilità dei Calatroni , con conseguente apoditticità e lacunosità della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il denaro è confluito nella disponibilità del Colombi. c.

« Terzo m otivo: in via subordinata si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'articolo 2476, co . 7 , C .

C . in relazione all’ar t. 360 n. 3 C.P.C.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver escluso il concorso nella responsabilità dei soci Calatroni che , già nel 2006 , avevano incaricato una società immobiliare di vendere l'immobile e che, attraverso il loro commercialista Brambilla , avevano r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] concordato con la società M ythos un ’ operazione di el usione fiscale in relazione alla vendita delle quote e al recupero del finanziamento soci.

2. Il ricorso incidentale lamenta: a.

« I .

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in particolare del combinato disposto di cui agli articoli 146, secondo comma, 216 e seguenti e 66 Regio decreto n. 267/1942, 2467 , comma 1, 2055 , 2901 cod.civ. , a mente dell'art. 360 , comma I, n. 3 c od. p roc. c iv. » , deducendo l’erroneità della sentenza per avere escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] , che invece risultava acclarata sulla base delle prove in atti e, segnatamente , d al le dichiarazioni confessorie dallo stesso rese con riferimento all'alienazione dell'unico immobile sociale, dovendosi escludere rilevanza alla circostanza che la società fosse in bonis al momento della cessione delle quote sociali da parte dei Calatroni e , d’altro lato, attribuirsi rilevanza alla mancata prova della scadenza del finanziamento, oggetto del rimborso dai predetti percepito. b.

«II .

Violazione dell'articolo 360 I c omma , n . 5 cod.proc.civ. per carente , incomprensibile , contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in violazione degli artt. 1755 e s s., 2279 e 2697 II comma c od. c iv. e 116 cod.proc.civ.» deducendo l’erroneità della sentenza per non aver indicato l'iter logico giuridico che l'ha condotta a escludere la responsabilità concorrente dei Calatroni nonostante l'evidenza di prove e indizi contrari, anche presuntivi , tutti concordanti nella dimostrazione dell’anomalia delle condotte dai predetti poste in essere, univocamente indirizzate a privare la società [OSCURATO:SOCIETA] del suo patrimonio a proprio esclusivo vantaggio.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.

« III .

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in particolare dell'articolo 2033 cod.civ. a mente dell’art 360 , c.3 cod.proc.civ.», deducendo l’erroneità della sentenza p er avere infondatamente respinto anche la pretesa azionata in subordine dal fallimento, ritenendola indimostrata , con particolare ri guardo all'omessa valutazione della scadenza del debito in questione alla data del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].

3. I ricors i non p ossono trovare accoglimento .

4. Quanto al ricorso principale: 4.1 I l primo motivo è in ammissibile in quanto, pur formalmente lamentando la falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., risulta in realtà versato totalmente in fatto, contenendo argomentazioni volte non già a dimostrare le ragioni della lamenta falsa applicazione dei canoni che regolano la responsabilità dell’ amministratore di s.r.l., bensì a indurrequesta Corte a una non consentita rivalutazione dei fatti di causa. 4.2 Il secondo è inammissibile perché, a dispetto della sua rubrica, non lamenta l’omess o esame di fatti storico - naturalistici decisivi per il giudizioe oggetto di contradditorio tra le parti, bensì sostanzialmente, ancora unavolta, si duole dell’esito delle valutazioni delle risultanze processuali espresse dalla Corte territoriale.

Ciò senza considerare che, ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accad imento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa considerazione di deduzioni difensive, nèl'omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nella specie è accaduto , ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ancora una volta, la censura mira conclusivamente a far compiere a questa C orte una non consentita rivalutazione del giudizio probatorio , in assenza peraltro di alcuna doglianza sull’applicazione dei criteri di valutazione delle prove.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione della deduzione inerente al ritorno dei fondi transitati sul conto del Colombi nella disponibilità dei Calatroni, giacché non risulta autosufficiente: la mera indicazione della censura secondo cui tale questione risulterebbe “dagli atti di causa” non soddisfa il requisito di specificità previsto dal combinato disposto degliartt. 366, primo comma , n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ.

Manca, quindi, la specifica indicazionedi una tempestiva deduzione nella fase di merito del fatto pretesamente non esaminato , sicché la relativa doglianza non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.3 Il terzo motivo è inammissibile perché, analogamente a quanto rilevato a commento del primo motivo, pur formalmente lamentando la falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., risultain realtà versato totalmente in fatto, contenendo argomentazioni volte non già a dimostrare le ragioni della lamenta ta falsa applicazione dei canoniche regolano il concorso del socio nella responsabilità dell’amministratore di s.r.l., bensì a indurre questa Corte a una non consentitarivalutazione dei fatti di causa.

5. Quanto al ricorsoincidentale: 5.1 Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui muove genericamente da una pretesa natura pacifica , ed anzi oggetto di confessione, dei fatti addebitati a i Calatroni, che non risulta in alcun modo dal testo della sentenza impugnata e che, p erta nto, in ossequio ai sopra ricordati canoni di completezza del motivo di ricorso per cassazione, avrebbe dovuto essere preceduta dalla specifica indicazione del come, dove e quando tale natura sia stata allegata nel giudizio di merito, unitamente alla qualità confessoria delle dichiarazioni del Cal a troni ; in assenza di ch e , la relativa allegazione non può che considerarsi nuova in questafase e, come tale, inammissibile.

Il motivo è poi inammissibile anc he nella parte in cui, pur formalmente lamentando una falsa applicazione dei parametri normativi indicati nella sua epigrafe, in realtàmira a indurre questa Corte a un non consentit o riesame del ragionamento valutativo delle prove, esposto in m a ni e ra ben superiore al minimo r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituzionale e in f orma perfettamente intellegibile dallasentenza impugnata . 5.2 Il secondo motivo è infondato laddove denuncia l’assenza di esplicitazione dell’ iter logico - giuridico che assiste la motivazione della sentenza impug nata che, al contrario , è perfettamente individuabile nell’esclusione di alcuna responsabilità dei Calatroni nella mala gestio del Colombi , avendo alla data della vendita del cespite essi già ceduto le quote e uno di loro dismesso la carica di ammin i str a tore; per altro aspetto, la censura è inammissibile , laddove propo ne genericamente, e senza rispettare il disposto dell’art.366 n.6 cod.proc.civ., una diversa interpretazione del materiale probatorio che non è invocabile in questasede. 5.3 Il terzo motivo è inammissibile , posto che l’esclusi o ne della natura indebita del pagamento ricevuto dai Calatroni è stata espressamente motivata dalla Corte territoriale anche con riferimento all ’ indimostrata sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ e la censura, in maniera alquanto sin t etica, contiene solo un’apodittica contestazione della correttezza della valutazione probatoria del giudice del merito.

6. La reciproca soccombenza giustifica l’in t e g rale compensazi on e delle spese di fase tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , secondo il principio della soccombenza, è condannato a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spesedi fase, nella misura liquidata in dispositivo .r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità delricorso principale e di quello incidentale; co mpensa integralmente le spese di fase tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; condanna il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstorispettivamente per il ricorso principale e pe r qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15949/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat o in Roma, via F. Corridoni n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: 2476 c.c. AC-12/10/2022 r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – econtro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 1341 /201 9 della Corte di appello di Milano , Sezione prima civile, depositata in data 26 marzo 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva r itenuto responsabile , quale amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., di condotte di mala gestio, identificate: nell’illecito prelievo dalle casse so c iali del ricavato della vendita dell’unico immobile di proprietà della società amministrata, i ndebitamente distribuito tra i soci e in parte destinato senza alcun titolo a diverse società a sé riconducibili; nell’omessa contabilizzazione di debiti social i ; nell’ iscrizione di crediti inesistenti o inesigibili; nell’ omessa redazione dei bilanci a far data dall’anno 2008 . L a Corte territoriale ha, altresì, confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respintole domande del fa llimento nei confronti dei soci di C eltica , Rinaldo e [OSCURATO:PERSONA], siccomela cessione di quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun collegamento con i successivi r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atti di distrazione del Colombi e siccome il rimborso del finanziamento soci percepito dai due Calatroni era sorretto da valido titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. 4. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto: a) che le doglianze del Colombi fossero infondate, siccome la deduzione che le attività distrattive a sé imputate fossero state ideate da altri non era decisiva al fine di escludere la responsabilità dell’ amministratore , laddove smentita dai riscontri probatori in atti era la deduzione inerente alla mancanza di alcun beneficio tratto dal Colombi e dalle società da lui partecipate dalle operazioni di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile, di cui andava invece ribadita la natura distrattiva; b) che le doglianze del fallimento nei confronti dei Calatroni erano infondate, siccome dalle prove in atti si ricavava che, al momento della cessione delle quote sociali e delle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore , la società [OSCURATO:SOCIETA] era del tuttosolvibile e che, quindi, la responsabilità del successivo dissesto andava imputata unicamente al Colombi ; per altro verso, il rimborso del finanziamento soci in favore dei Calatroni trovava giustificazione nell’appostazio ne nei bilanci [OSCURATO:SOCIETA], a far data dal 1995, del relativo credito, ciò che escludeva la ripetizionedi indebito connessa al relativo rimborso , ed anche la postergazioneai sensi dell’art. 2467 cod. civ. , in difetto di prova in ordine alla sussistenza - al momento della effettuazione dei finanziamenti-dello squilibrio cui la norma stessa fa riferimento.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a. « Primo mo tivo: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 2476 C . C . in relazione all’a rt. 360n. 3 C.P.C. » , deducendo l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che l'operazione di cessione delle quote di vendita dell'unico cespite di C eltica era stata studiata dal dottor Brambilla, commercialista dei Calatroni , assieme alla società Mythos e che erano stati i Calatroni, senza alcuna partecipazione del Colombi che neppure li conosceva, ad avere intenzionalmente deciso il compimento del progetto studiato dal loro consulente. b. « Secondo m otivo: omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 C.P.C. » deducendo che nessuna somma di denaro è mai finita nei conti del C olombi , contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'appello, essendo invece provato che tutti i bonifici bancari transitati in entrata e in uscita su l l'unico conto corrente del Colombi erano tornat i nella disponibilità dei Calatroni , con conseguente apoditticità e lacunosità della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il denaro è confluito nella disponibilità del Colombi. c. « Terzo m otivo: in via subordinata si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'articolo 2476, co . 7 , C . C . in relazione all’ar t. 360 n. 3 C.P.C.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver escluso il concorso nella responsabilità dei soci Calatroni che , già nel 2006 , avevano incaricato una società immobiliare di vendere l'immobile e che, attraverso il loro commercialista Brambilla , avevano r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] concordato con la società M ythos un ’ operazione di el usione fiscale in relazione alla vendita delle quote e al recupero del finanziamento soci. 2. Il ricorso incidentale lamenta: a. « I . Violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in particolare del combinato disposto di cui agli articoli 146, secondo comma, 216 e seguenti e 66 Regio decreto n. 267/1942, 2467 , comma 1, 2055 , 2901 cod.civ. , a mente dell'art. 360 , comma I, n. 3 c od. p roc. c iv. » , deducendo l’erroneità della sentenza per avere escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] , che invece risultava acclarata sulla base delle prove in atti e, segnatamente , d al le dichiarazioni confessorie dallo stesso rese con riferimento all'alienazione dell'unico immobile sociale, dovendosi escludere rilevanza alla circostanza che la società fosse in bonis al momento della cessione delle quote sociali da parte dei Calatroni e , d’altro lato, attribuirsi rilevanza alla mancata prova della scadenza del finanziamento, oggetto del rimborso dai predetti percepito. b. «II . Violazione dell'articolo 360 I c omma , n . 5 cod.proc.civ. per carente , incomprensibile , contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in violazione degli artt. 1755 e s s., 2279 e 2697 II comma c od. c iv. e 116 cod.proc.civ.» deducendo l’erroneità della sentenza per non aver indicato l'iter logico giuridico che l'ha condotta a escludere la responsabilità concorrente dei Calatroni nonostante l'evidenza di prove e indizi contrari, anche presuntivi , tutti concordanti nella dimostrazione dell’anomalia delle condotte dai predetti poste in essere, univocamente indirizzate a privare la società [OSCURATO:SOCIETA] del suo patrimonio a proprio esclusivo vantaggio.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c. « III . Violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in particolare dell'articolo 2033 cod.civ. a mente dell’art 360 , c.3 cod.proc.civ.», deducendo l’erroneità della sentenza p er avere infondatamente respinto anche la pretesa azionata in subordine dal fallimento, ritenendola indimostrata , con particolare ri guardo all'omessa valutazione della scadenza del debito in questione alla data del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. I ricors i non p ossono trovare accoglimento . 4. Quanto al ricorso principale: 4.1 I l primo motivo è in ammissibile in quanto, pur formalmente lamentando la falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., risulta in realtà versato totalmente in fatto, contenendo argomentazioni volte non già a dimostrare le ragioni della lamenta falsa applicazione dei canoni che regolano la responsabilità dell’ amministratore di s.r.l., bensì a indurrequesta Corte a una non consentita rivalutazione dei fatti di causa. 4.2 Il secondo è inammissibile perché, a dispetto della sua rubrica, non lamenta l’omess o esame di fatti storico - naturalistici decisivi per il giudizioe oggetto di contradditorio tra le parti, bensì sostanzialmente, ancora unavolta, si duole dell’esito delle valutazioni delle risultanze processuali espresse dalla Corte territoriale. Ciò senza considerare che, ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accad imento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa considerazione di deduzioni difensive, nèl'omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nella specie è accaduto , ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ancora una volta, la censura mira conclusivamente a far compiere a questa C orte una non consentita rivalutazione del giudizio probatorio , in assenza peraltro di alcuna doglianza sull’applicazione dei criteri di valutazione delle prove. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione della deduzione inerente al ritorno dei fondi transitati sul conto del Colombi nella disponibilità dei Calatroni, giacché non risulta autosufficiente: la mera indicazione della censura secondo cui tale questione risulterebbe “dagli atti di causa” non soddisfa il requisito di specificità previsto dal combinato disposto degliartt. 366, primo comma , n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. Manca, quindi, la specifica indicazionedi una tempestiva deduzione nella fase di merito del fatto pretesamente non esaminato , sicché la relativa doglianza non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.3 Il terzo motivo è inammissibile perché, analogamente a quanto rilevato a commento del primo motivo, pur formalmente lamentando la falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., risultain realtà versato totalmente in fatto, contenendo argomentazioni volte non già a dimostrare le ragioni della lamenta ta falsa applicazione dei canoniche regolano il concorso del socio nella responsabilità dell’amministratore di s.r.l., bensì a indurre questa Corte a una non consentitarivalutazione dei fatti di causa. 5. Quanto al ricorsoincidentale: 5.1 Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui muove genericamente da una pretesa natura pacifica , ed anzi oggetto di confessione, dei fatti addebitati a i Calatroni, che non risulta in alcun modo dal testo della sentenza impugnata e che, p erta nto, in ossequio ai sopra ricordati canoni di completezza del motivo di ricorso per cassazione, avrebbe dovuto essere preceduta dalla specifica indicazione del come, dove e quando tale natura sia stata allegata nel giudizio di merito, unitamente alla qualità confessoria delle dichiarazioni del Cal a troni ; in assenza di ch e , la relativa allegazione non può che considerarsi nuova in questafase e, come tale, inammissibile. Il motivo è poi inammissibile anc he nella parte in cui, pur formalmente lamentando una falsa applicazione dei parametri normativi indicati nella sua epigrafe, in realtàmira a indurre questa Corte a un non consentit o riesame del ragionamento valutativo delle prove, esposto in m a ni e ra ben superiore al minimo r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituzionale e in f orma perfettamente intellegibile dallasentenza impugnata . 5.2 Il secondo motivo è infondato laddove denuncia l’assenza di esplicitazione dell’ iter logico - giuridico che assiste la motivazione della sentenza impug nata che, al contrario , è perfettamente individuabile nell’esclusione di alcuna responsabilità dei Calatroni nella mala gestio del Colombi , avendo alla data della vendita del cespite essi già ceduto le quote e uno di loro dismesso la carica di ammin i str a tore; per altro aspetto, la censura è inammissibile , laddove propo ne genericamente, e senza rispettare il disposto dell’art.366 n.6 cod.proc.civ., una diversa interpretazione del materiale probatorio che non è invocabile in questasede. 5.3 Il terzo motivo è inammissibile , posto che l’esclusi o ne della natura indebita del pagamento ricevuto dai Calatroni è stata espressamente motivata dalla Corte territoriale anche con riferimento all ’ indimostrata sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ e la censura, in maniera alquanto sin t etica, contiene solo un’apodittica contestazione della correttezza della valutazione probatoria del giudice del merito. 6. La reciproca soccombenza giustifica l’in t e g rale compensazi on e delle spese di fase tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , secondo il principio della soccombenza, è condannato a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spesedi fase, nella misura liquidata in dispositivo .r.g. n. 15949/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità delricorso principale e di quello incidentale; co mpensa integralmente le spese di fase tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; condanna il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstorispettivamente per il ricorso principale e pe r qu
Sentenza Cassazione n. 34990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris