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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12741/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29870-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorren te- avverso la sentenza n. 1092/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative irrogate, avvenuta il 10 aprile 2014, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la relativa cartella di pagamento, che è stata notificata alla ricorrente il 19 settembre 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo prescritto il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio, affermando che alla fattispecie in esame va applicato il termine breve di cinque anni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni e il ricorso avverso l'atto di contestazione oggetto della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA], la cui iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate è stata notificata con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato all'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2004: nel caso di specie il processo si è estinto per effetto della mancata riassunzione delle parti a seguito della suddetta decisione e l'estinzione del processo comporta il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto permanente dell'interruzione.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472 del Ric. 2020 n. 29870 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- / 1997, 59 della legge n. 69 del 2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla domanda giudiziale e non dalla data di scadenza del termine utile per la riassunzione della causa.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Infatti, secondo questa Corte: in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c non trova applicazione ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione.

Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "rado" dell'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo.

Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione Ric. 2020 n. 29870 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora "in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale (Cass. n. 25014 del 2021); nel giudizio tributario, l'omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione, che, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il venir meno dell'intero procedimento, comporta la definitività dell'avviso di accertamento, sicché il termine "a quo" per l'emissione degli avvisi di liquidazione inizia a decorrere una volta inutilmente consumato il termine utile per la riassunzione (Cass. n. 9521 del 2017).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - ritenendo prescritto il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio, affermando che alla fattispecie in esame vada applicato il termine breve di cinque anni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni e il ricorso avverso l'atto di contestazione oggetto della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA], la cui iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate è stata notificata con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato all'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2004: nel caso di specie il processo si è estinto per effetto della mancata riassunzione delle parti a seguito della suddetta decisione e l'estinzione del processo comporta il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però Ric. 2020 n. 29870 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- escluso l'effetto permanente dell'interruzione - ha erroneamente ritenuto che l'estinzione del processo elimini l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale e non incida solo sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima con la conseguenza che la prescrizione (nel caso di specie di cinque anni) ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda, avvenuta nel 2004, mentre la cartella di pagamento oggetto di lite in questa sede è stata notificata solo nel 2014, quando dunque ormai il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio era prescritto, mentre invece il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.1 [OSCURATO:PERSONA] ente Maur cci f Funzin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29870-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorren te- avverso la sentenza n. 1092/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative irrogate, avvenuta il 10 aprile 2014, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la relativa cartella di pagamento, che è stata notificata alla ricorrente il 19 settembre 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo prescritto il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio, affermando che alla fattispecie in esame va applicato il termine breve di cinque anni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni e il ricorso avverso l'atto di contestazione oggetto della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA], la cui iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate è stata notificata con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato all'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2004: nel caso di specie il processo si è estinto per effetto della mancata riassunzione delle parti a seguito della suddetta decisione e l'estinzione del processo comporta il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto permanente dell'interruzione. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472 del Ric. 2020 n. 29870 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- / 1997, 59 della legge n. 69 del 2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla domanda giudiziale e non dalla data di scadenza del termine utile per la riassunzione della causa. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c non trova applicazione ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "rado" dell'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione Ric. 2020 n. 29870 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora "in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale (Cass. n. 25014 del 2021); nel giudizio tributario, l'omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione, che, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il venir meno dell'intero procedimento, comporta la definitività dell'avviso di accertamento, sicché il termine "a quo" per l'emissione degli avvisi di liquidazione inizia a decorrere una volta inutilmente consumato il termine utile per la riassunzione (Cass. n. 9521 del 2017). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - ritenendo prescritto il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio, affermando che alla fattispecie in esame vada applicato il termine breve di cinque anni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni e il ricorso avverso l'atto di contestazione oggetto della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA], la cui iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate è stata notificata con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato all'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2004: nel caso di specie il processo si è estinto per effetto della mancata riassunzione delle parti a seguito della suddetta decisione e l'estinzione del processo comporta il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però Ric. 2020 n. 29870 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- escluso l'effetto permanente dell'interruzione - ha erroneamente ritenuto che l'estinzione del processo elimini l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale e non incida solo sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima con la conseguenza che la prescrizione (nel caso di specie di cinque anni) ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda, avvenuta nel 2004, mentre la cartella di pagamento oggetto di lite in questa sede è stata notificata solo nel 2014, quando dunque ormai il diritto alla riscossione delle somme pretese dall'Ufficio era prescritto, mentre invece il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.1 [OSCURATO:PERSONA] ente Maur cci f Funzin
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