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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14146/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione, a lui ascritto, e - ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. - lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Bruno lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.: mancanza di prova della contraffazione; rileva, infatti, che non v'è prova della provenienza della carta di identità dal delitto di contraffazione e, in particolare, di una contraffazione ascrivibile al ricorrente; segnala, inoltre, che non era stato identificato chi era in compagnia del Bruno quando, come riferito dal teste Farina, costui era stato visto disfarsi della carta di identità gettandola a terra; rileva il difetto di prova della illiceità della provenienza illecita e della sua consapevolezza da parte del Bruno; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.: rileva la carenza della motivazione con cui la Corte ha respinto il terzo motivo di appello articolato sulla riconducibilità del fatto nella ipotesi sopraindicata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo, infatti, si risolve nella contestazione della decisione della Corte di Appello come di quella di primo grado e che, secondo la difesa, sarebbero entrambe erronee, in quanto fondate su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e, invero, sulla sua opinabile en non condivisa interpretazione quanto alla idoneità a sostenere la ricostruzione fattuale proposta dall'imputato: e tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

La difesa, in definitiva, non contesta la linearità della motivazione ma la mancanza di prova certa della responsabilità che, invece, la Corte ha desunto dalla condotta dell'imputato che, alla vista degli operanti, si disfaceva del documento gettandolo a terra; si trattava, peraltro, di un modulo in bianco di sicura provenienza delittuosa e "pronto" per essere riempito e completate in maniera evidentemente artefatta.

I giudici di merito, in definitiva, valorizzando l'atteggiamento serbato dal Bruno alla vista delle forze dell'ordine, e con procedimento inferenziale non censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità, hanno tratto la convinzione della riferibilità del modulo all'odierno ricorrente e della consapevolezza, in capo al medesimo, della sua provenienza; per contro, come accennato, il ricorso sollecita una nuova valutazione delle medesime emergenze istruttorie in quanto a suo avviso suscettibili di condurre a soluzioni diverse ovvero non necessariamente coincidenti con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito.

Non è inutile, allora, ribadire ancora che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 3.2 Assolutamente corretta è, inoltre, la decisione con cui la Corte territoriale ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. in tal senso peraltro conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., nè quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279194; Sez. 2, Sentenza n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235; Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca ed altro, Rv. 264115).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione, a lui ascritto, e - ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. - lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Bruno lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.: mancanza di prova della contraffazione; rileva, infatti, che non v'è prova della provenienza della carta di identità dal delitto di contraffazione e, in particolare, di una contraffazione ascrivibile al ricorrente; segnala, inoltre, che non era stato identificato chi era in compagnia del Bruno quando, come riferito dal teste Farina, costui era stato visto disfarsi della carta di identità gettandola a terra; rileva il difetto di prova della illiceità della provenienza illecita e della sua consapevolezza da parte del Bruno; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.: rileva la carenza della motivazione con cui la Corte ha respinto il terzo motivo di appello articolato sulla riconducibilità del fatto nella ipotesi sopraindicata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo, infatti, si risolve nella contestazione della decisione della Corte di Appello come di quella di primo grado e che, secondo la difesa, sarebbero entrambe erronee, in quanto fondate su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e, invero, sulla sua opinabile en non condivisa interpretazione quanto alla idoneità a sostenere la ricostruzione fattuale proposta dall'imputato: e tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). La difesa, in definitiva, non contesta la linearità della motivazione ma la mancanza di prova certa della responsabilità che, invece, la Corte ha desunto dalla condotta dell'imputato che, alla vista degli operanti, si disfaceva del documento gettandolo a terra; si trattava, peraltro, di un modulo in bianco di sicura provenienza delittuosa e "pronto" per essere riempito e completate in maniera evidentemente artefatta. I giudici di merito, in definitiva, valorizzando l'atteggiamento serbato dal Bruno alla vista delle forze dell'ordine, e con procedimento inferenziale non censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità, hanno tratto la convinzione della riferibilità del modulo all'odierno ricorrente e della consapevolezza, in capo al medesimo, della sua provenienza; per contro, come accennato, il ricorso sollecita una nuova valutazione delle medesime emergenze istruttorie in quanto a suo avviso suscettibili di condurre a soluzioni diverse ovvero non necessariamente coincidenti con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito. Non è inutile, allora, ribadire ancora che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 3.2 Assolutamente corretta è, inoltre, la decisione con cui la Corte territoriale ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. in tal senso peraltro conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., nè quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279194; Sez. 2, Sentenza n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235; Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca ed altro, Rv. 264115). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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