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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25581/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26672/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L. , in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via

V. Bellini n. 24; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria della Liguria, n. 163/06/2019, depositata il 4 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] 2 propose ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 2594 e 6483 relativi all’anno di imposta 2011.

I suddetti atti scaturirono dall’attività investigativa posta in essere dall’[OSCURATO:PERSONA] (OLAF) nelle Filippine a seguito della quale si accertò che la merce importata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], elementi di fissaggio inox, non avesse origine filippina ma di Taiwan e non potesse godere di una aliquota preferenziale.

L’ufficio, quindi, procedette alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali emesse in procedura domiciliata ed applicò il dazio paesi terzi pari al 3,7% ed il dazio antidumping pari al 23,6%.

La società contribuente impugno gli avvisi e la CTP accolse parzialmente il ricorso riducendo l’aliquota del dazio antidumping dal 23,6% al 16,1%.

Avverso la prefata decisione la contribuente propose appello lamentando l’errato riconoscimento del trasbordo merci, l’errata liquidazione del dazio antidumping nonché le medesime doglianze formulate nel giudizio di primo grado del giudizio.

Si costituì l’Agenzia delle dogane e propose appello incidentale.

La CTR confermò la decisione muovendo dalla rilevanza probatoria dell’accertamento OLAF.

Nel merito evidenziò come fosse stato accertato che le dichiarazioni di importazione della merce nelle Filippine avessero attestato che i prodotti avessero subito un precedente viaggio e come i codici indicati sulla polizza di carico relativi alla tratta [OSCURATO:PERSONA], fossero gli stessi di quelli riportati nella fattura allegata alla dichiarazione di importazione nelle Filippine e d’importazione in Italia.

In sostanza la CTR accertò la perfetta coincidenza dei carichi.

Quanto all’ applicazione del dazio antidumping nella misura del 16,1% per la merce in questione, il giudice di seconde cure ne confermò la legittimità ritenendo “corretto applicare l’ultimo dazio antidumping riferibile al prodotto finito in Italia che nel caso di specie corrisponde alla percentuale di cui sopra”.

Avverso l’impugnata sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso affidato ad un motivo.

CAD Liguria 2 resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agenzia delle dogane censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del regolamento CE n. 1890 del 2005 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L’Agenzia delle dogane, in particolare, evidenzia come il ricorso della società contribuente fosse teso in via principale all’annullamento degli atti impugnati per illegittima applicazione del dazio antidumping e in via subordinata al l’applicazione dell’al iquota agevolata.

Si evidenzia che, trattandosi di aliquota agevolata, sarebbe stato onere della società dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta mentre tale onere, nella specie, non sarebbe stato soddisfatto.

2. La società contribuente censura, in via incidentale, la sentenza con 7 motivi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 201 CDC laddove la sentenza afferma “la responsabilità solidale del CAD è direttamente ricollegata alla qualifica di rappresentante indiretto”. 3.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto delle eccezioni sollevate.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione del reg. 1073 del 1999 sull’efficacia probatoria del report finale Olaf e sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Il ricorrente incidentale si duole in sostanza del fatto che il giudice di seconde cure avrebbe ritenuto provate le circostanze poste a fondamento dell’attività accertativa dell’Agenzia in forza di documentazione proveniente dall’OLAF ma priva di piena valenza probatoria in quanto non costituente relazione conclusiva ma espressione solo di prove indiziarie e presuntive.

5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, si censur a la sentenza per violazione dell’art. 36, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché mancherebbe “una coerente esposizione dei motivi in fatto e diritto in relazione all’applicazione della misura di antidumping al 16.1%”.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del reg. 1890 del 2005 e del reg. 771 del 2005 sul prezzo all’importazione in presenza di presunta elusione e dell’art. 13 del reg. 484 del 1996.

La sentenza avrebbe errato nell’applicare la misura antidumping al prezzo di fattura e di importazione dei beni nella Comunità, in contrasto con il regolamento comunitario applicabile nella specie che impone il dazio sul prezzo di esportazione da Taiwan. 7.Con il sesto motivo si deduce l’illegittima applicazione “implicita e indiretta”del reg. 205 del 2013.

Con la citata censura ci si duole del fatto che la Commissione avrebbe ignorato che l’applicazione del dazio antidumping a merce di origine sconosciuta implichi indirettamente un’illegittima applicazione retroattiva del reg.

CE 205 del 2013.

8. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 c.d.c.

La sentenza, dopo aver accertato la debenza del dazio antidumping non avrebbe preso in considerazione la domanda subordinata del contribuente in relazione all’applicazione dell’art. 220 c.d.c.

9. Il primo ed unico motivo del ricorso principale è fondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, alla luce della documentazione rinvenuta nel corso della missione OLAF ha ritenuto dimostrata l’origine taiwanese degli elementi di fissaggio importati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e ha poi riconosciuto l’applicabilità del dazio antidumping nella misura del 16,1%, in contrasto con le normativa agevolativa, senza cioè che sia stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio accordato, né dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria.

Il regolamento CE n. 1890 del 2005, istitutivo del dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio originari di Taiwan contiene all’art. 1, comma 3, accanto all’indicazione del dazio antidumping, distinto per paese ed applicabile alla generalità delle società, l’indicazione di una aliquota daziaria specifica per taluni soggetti espressamente ivi indicati, tra i quali vi sono le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enterprises.

Affinché possa quindi riconoscersi il dazio nella misura ridotta è necessario che nella dichiarazione doganale sia indicata l’origine taiwanese e che il prodotto sia fabbricato, in via esclusiva, dalle società innanzi indicate.

L’onere di provare la sussistenza del trattamento preferenziale gravava sul contribuente atteso chele norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione (in tema, Cass. Sez.

T, n. 7124 del 2003).

La CTR è, quindi, incorsa nella violazione del prefato regolamento nonché dell’art. 2697 c.c. perché non ha applicato il dazio agevolato in conformità a quanto previsto dal regolamento n. 1890 del 2005, e pertanto in base alla società che aveva fabbricato il prodotto, ma facendo riferimento ad un non meglio precisato ultimo dazio antidumping riferibile al prodotto finito in Italia.

10. I motivi formulati dal ricorrente incidentale sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

In relazione al primo motivo del ricorso incidentale con il quale si denuncia la violazione dell’art. 201 CDC laddove la sentenza afferma “la responsabilità solidale del CAD è direttamente collegata alla qualifica di rappresentante indiretto”, si osserva che la prefata doglianza è inammissibile censurandosi un passaggio motivazionale non contenuto nella sentenza di appello.

Peraltro, va comunque in questa sede rimarcato che l'art. 201 del CDC (Reg. 2913/92/CEE), applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta in giudizio, prevede che «1.

L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante.

In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali».

Nel caso di specie è pacifico che la contribuente ha assunto la veste di "dichiarante" (in dogana) ed è quindi indubbio che la stessa abbia, per ciò solo, assunto la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie connesse all'importazione de qua.

Va perciò senz'altro ribadito che «Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta» (Cass., n. 17496 del 28/06/2019, Rv. 654694 -01).

D’altro canto, «Il novero dei soggetti responsabili rinviene la propria inderogabile fonte nel codice doganale comunitario, giacché...il legislatore dell'Unione ha inteso fissare in modo completo, a partire dall'entrata in vigore del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell'obbligazione doganale (Corte giustizia 17 novembre 2011, C-454/10, Jestel, punto 12; Corte giustizia 15 settembre 2005, C-140/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 30; Corte giustizia 3 marzo 2005, C-195/03, Papismedov, punto 38; Corte giustizia 23 settembre 2004, C- 414/02, [OSCURATO:PERSONA], punto 39)» (Cass. n. 7720 del 2013).

«La responsabilità del rappresentante indiretto dichiarante è», quindi, «logica conseguenza della nozione stessa della rappresentanza indiretta.

Si consideri che la rappresentanza indiretta concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente, di guisa che non comporta, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, neanche limitatamente alla fattispecie: il rappresentante indiretto, agendo in nome proprio, quantunque nell'altrui interesse, diviene parte sia della fattispecie, sia del regolamento che ad esso si connette, assumendo per conseguenza la veste di obbligato nei confronti dei terzi, compreso l'ufficio doganale».

Quanto al profilo della responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto e al comportamento da questi esigibile, la Corte di giustizia ha chiarito, «con riguardo alla figura dell'intermediario, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi contemplata dall'art. 202 c.d.c., n. 3, che la norma … fa riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto (Corte di giustizia Jestel, punto 22)» e «che la diligenza evocata è una diligenza qualificata […] ragguagliata, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attività esercitata», che implica non solo un obbligo d'informazione, ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Così in Cass. n. 7720 del 2013 e in Cass. n. 1148 del 2018).

Ciò non implica che quella posta a carico dello spedizioniere rappresentante indiretto integri una forma di responsabilità oggettiva, «in quanto il dichiarante può premunirsi contrattualmente nei confronti dell'importatore e, in ogni caso, può evitare di incorrere in responsabilità agendo quale rappresentante diretto dell'importatore» (Cass. n. 5560 del 2019), sia perché il rappresentante indiretto può sempre dare prova di aver agito con la massima diligenza e in buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, § 2, lett. b, CDC (Cass. n. 17496 del 2019).

La diligenza “qualificata”, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., esigibile dal rappresentante indiretto quale autore della dichiarazione doganale e che deve essere provata dallo stesso, non può essere circoscritta alla sola verifica della corretta rispondenza dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall’importatore per l’espletamento del mandato professionale, ma deve necessariamente estendersi all’autenticità della documentazione.

E’, quindi, errato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il rappresentante doganale garantirebbe unicamente la corrispondenza tra i dati versati nella dichiarazione che egli svolge in dogana e la documentazione a sue mani, fornita dall’importatore.

11. La seconda doglianza del ricorso incidentale è inammissibile sia per difetto di specificità sia perché coinvolge valutazioni di merito giungendo con essa il ricorrente a contrapporre la propria tesi a quella fatta propria dalla CTR così cercando di sollecitare questa Corte ad effettuare una rivalutazione dei fatti, inibita in questa sede.

12. La terza censura è da un canto inammissibile per difetto di specificità e dall’altro poiché non coglie la ratiodella decisione.

La società ricorrente , infatti , si produce in una critica alla valutazione fatta dalla CTR della documentazione posta a fondamento dell’attività accertativa dell’Agenzia, in ciò riferendosi ad atti e documenti senza tuttavia consentirne la localizzazione, e dall’altro non coglie la ratiofondata sulla valutazione della complessiva attività di indagine posta in essere dall’OLAF.

Deve in questa sede rimarcarsi che l'ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza di elemento probatorio alla relazione redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, come previsto dall'art. 9 comma 2 del reg.

CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio in data 25.5.1999 (relativo alle "indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)") che espressamente considera la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa dello Stato membro.

Occorre precisare, al riguardo, che se la indicata norma comunitaria attribuisce tale efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale ("al termine della indagine l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione finale….Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova..."), tuttavia la stessa non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 10, comma 1 del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la relazione elaborata dall'OLAF ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro così come dispone il reg.

CE 1073/99 e dunque gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero" (cfr.

Corte Cass. 5 sez. ord. 2.3.2009 n. 4997; id. 24.9.2008 n. 23985; id. 28.5.2008 n. 13890), non dubitandosi in tali sentenze che, se la relazione elaborata dall'OLAF ha pieno valore probatorio, anche "gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento" sono idonei a sostenere la pretesa tributaria (cfr.: Corte cass. n. 23985/2008, in motivazione; Cass., Sez.

V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez.

V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2012, n.13496; Cass., Sez.

V, 2 marzo 2009, n. 4997; il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 5, n. 2139 dl 2020).

Non può sorgere dubbio alcuno, quindi, sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez.

V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez.

V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2012, n. 13496; Cass., Sez.

V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., Sez.

V, 24 settembre 2008, n. 23985), tanto che tali accertamenti possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass., Sez.

V, 8 marzo 2013, n. 5892), sicché la motivazione degli avvisi di accertamento può avvenire anche per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dall'autorità ispettiva, né l'ufficio viene meno all'onere di una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede ispettiva, in quanto si limita a condividere le motivazioni espresse dall'autorità ispettiva (Cass. civ., 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14275; Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4396).

Circa, la rilevanza probatoria della relazione redatta dall’OLAF rileva infine quanto affermato da Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893 la quale ha affermato che «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez.

V n. 25347 del 2020).

Tali conclusioni possono essere estese anche alle altre relazioni ispettive OLAF, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF hanno rilevanza probatoria nell'Unione Europea in forza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1073/1999, poiché non solo l'art. 9, comma 1 del citato regolamento riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori (il cui comma 2 del medesimo articolo stabilisce l'equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro), ma anche l'art. 9, comma 3, e l'art. 10, comma 1 (che prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di «ogni documento utile» acquisito, nonché della comunicazione di «qualsiasi informazione» ottenuta nel corso delle indagini), inducono a ritenere utilizzabili anche altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dal suddetto organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (Cass., Sez.

V, 27 luglio 2012, n. 13496).

La censura, inoltre, laddove trasversalmente (pag. 27) affronta la questione relativa ad una presunta colpa, in relazione ai certificati emessi delle autorità filippine, è inammissibile per novità della questione nonché per difetto di specificità, non emergendo né dalla sentenza né dal controricorso che tale circostanza sia stata in qualche modo mai eccepita.

13. Il quarto motivo, è inammissibile per difetto di interesse trattandosi di doglianza proposta dalla parte risultata vincitrice sul punto controverso.

14. Il quinto e sesto motivo sono inammissibil i per difetto di specificità e per novità delle questioni dedotte, non risultando dalla sentenza né dal controricorso se e dove tali doglianz e sia no mai stat e in precedenza formulate dal ricorrente incidentale.

15. Il settimo motivo è infondato perché il giudice di merito applicando il dazio, implicitamente, ha respinto la doglianza circa l’applicabilità dell’art. 220 c.d.c. della quale, peraltro, come già evidenziato al punto 10, non sussistono i presupposti per il riconoscimento secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte. 16.In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26672/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L. , in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via V. Bellini n. 24; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria della Liguria, n. 163/06/2019, depositata il 4 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] 2 propose ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 2594 e 6483 relativi all’anno di imposta 2011. I suddetti atti scaturirono dall’attività investigativa posta in essere dall’[OSCURATO:PERSONA] (OLAF) nelle Filippine a seguito della quale si accertò che la merce importata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], elementi di fissaggio inox, non avesse origine filippina ma di Taiwan e non potesse godere di una aliquota preferenziale. L’ufficio, quindi, procedette alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali emesse in procedura domiciliata ed applicò il dazio paesi terzi pari al 3,7% ed il dazio antidumping pari al 23,6%. La società contribuente impugno gli avvisi e la CTP accolse parzialmente il ricorso riducendo l’aliquota del dazio antidumping dal 23,6% al 16,1%. Avverso la prefata decisione la contribuente propose appello lamentando l’errato riconoscimento del trasbordo merci, l’errata liquidazione del dazio antidumping nonché le medesime doglianze formulate nel giudizio di primo grado del giudizio. Si costituì l’Agenzia delle dogane e propose appello incidentale. La CTR confermò la decisione muovendo dalla rilevanza probatoria dell’accertamento OLAF. Nel merito evidenziò come fosse stato accertato che le dichiarazioni di importazione della merce nelle Filippine avessero attestato che i prodotti avessero subito un precedente viaggio e come i codici indicati sulla polizza di carico relativi alla tratta [OSCURATO:PERSONA], fossero gli stessi di quelli riportati nella fattura allegata alla dichiarazione di importazione nelle Filippine e d’importazione in Italia. In sostanza la CTR accertò la perfetta coincidenza dei carichi. Quanto all’ applicazione del dazio antidumping nella misura del 16,1% per la merce in questione, il giudice di seconde cure ne confermò la legittimità ritenendo “corretto applicare l’ultimo dazio antidumping riferibile al prodotto finito in Italia che nel caso di specie corrisponde alla percentuale di cui sopra”. Avverso l’impugnata sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso affidato ad un motivo. CAD Liguria 2 resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia delle dogane censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del regolamento CE n. 1890 del 2005 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’Agenzia delle dogane, in particolare, evidenzia come il ricorso della società contribuente fosse teso in via principale all’annullamento degli atti impugnati per illegittima applicazione del dazio antidumping e in via subordinata al l’applicazione dell’al iquota agevolata. Si evidenzia che, trattandosi di aliquota agevolata, sarebbe stato onere della società dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta mentre tale onere, nella specie, non sarebbe stato soddisfatto. 2. La società contribuente censura, in via incidentale, la sentenza con 7 motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 201 CDC laddove la sentenza afferma “la responsabilità solidale del CAD è direttamente ricollegata alla qualifica di rappresentante indiretto”. 3.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto delle eccezioni sollevate. 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione del reg. 1073 del 1999 sull’efficacia probatoria del report finale Olaf e sulla ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorrente incidentale si duole in sostanza del fatto che il giudice di seconde cure avrebbe ritenuto provate le circostanze poste a fondamento dell’attività accertativa dell’Agenzia in forza di documentazione proveniente dall’OLAF ma priva di piena valenza probatoria in quanto non costituente relazione conclusiva ma espressione solo di prove indiziarie e presuntive. 5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, si censur a la sentenza per violazione dell’art. 36, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché mancherebbe “una coerente esposizione dei motivi in fatto e diritto in relazione all’applicazione della misura di antidumping al 16.1%”. 6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del reg. 1890 del 2005 e del reg. 771 del 2005 sul prezzo all’importazione in presenza di presunta elusione e dell’art. 13 del reg. 484 del 1996. La sentenza avrebbe errato nell’applicare la misura antidumping al prezzo di fattura e di importazione dei beni nella Comunità, in contrasto con il regolamento comunitario applicabile nella specie che impone il dazio sul prezzo di esportazione da Taiwan. 7.Con il sesto motivo si deduce l’illegittima applicazione “implicita e indiretta”del reg. 205 del 2013. Con la citata censura ci si duole del fatto che la Commissione avrebbe ignorato che l’applicazione del dazio antidumping a merce di origine sconosciuta implichi indirettamente un’illegittima applicazione retroattiva del reg. CE 205 del 2013. 8. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 c.d.c. La sentenza, dopo aver accertato la debenza del dazio antidumping non avrebbe preso in considerazione la domanda subordinata del contribuente in relazione all’applicazione dell’art. 220 c.d.c. 9. Il primo ed unico motivo del ricorso principale è fondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, alla luce della documentazione rinvenuta nel corso della missione OLAF ha ritenuto dimostrata l’origine taiwanese degli elementi di fissaggio importati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e ha poi riconosciuto l’applicabilità del dazio antidumping nella misura del 16,1%, in contrasto con le normativa agevolativa, senza cioè che sia stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio accordato, né dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria. Il regolamento CE n. 1890 del 2005, istitutivo del dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio originari di Taiwan contiene all’art. 1, comma 3, accanto all’indicazione del dazio antidumping, distinto per paese ed applicabile alla generalità delle società, l’indicazione di una aliquota daziaria specifica per taluni soggetti espressamente ivi indicati, tra i quali vi sono le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Enterprises. Affinché possa quindi riconoscersi il dazio nella misura ridotta è necessario che nella dichiarazione doganale sia indicata l’origine taiwanese e che il prodotto sia fabbricato, in via esclusiva, dalle società innanzi indicate. L’onere di provare la sussistenza del trattamento preferenziale gravava sul contribuente atteso chele norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione (in tema, Cass. Sez. T, n. 7124 del 2003). La CTR è, quindi, incorsa nella violazione del prefato regolamento nonché dell’art. 2697 c.c. perché non ha applicato il dazio agevolato in conformità a quanto previsto dal regolamento n. 1890 del 2005, e pertanto in base alla società che aveva fabbricato il prodotto, ma facendo riferimento ad un non meglio precisato ultimo dazio antidumping riferibile al prodotto finito in Italia. 10. I motivi formulati dal ricorrente incidentale sono in parte infondati ed in parte inammissibili. In relazione al primo motivo del ricorso incidentale con il quale si denuncia la violazione dell’art. 201 CDC laddove la sentenza afferma “la responsabilità solidale del CAD è direttamente collegata alla qualifica di rappresentante indiretto”, si osserva che la prefata doglianza è inammissibile censurandosi un passaggio motivazionale non contenuto nella sentenza di appello. Peraltro, va comunque in questa sede rimarcato che l'art. 201 del CDC (Reg. 2913/92/CEE), applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta in giudizio, prevede che «1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali». Nel caso di specie è pacifico che la contribuente ha assunto la veste di "dichiarante" (in dogana) ed è quindi indubbio che la stessa abbia, per ciò solo, assunto la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie connesse all'importazione de qua. Va perciò senz'altro ribadito che «Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta» (Cass., n. 17496 del 28/06/2019, Rv. 654694 -01). D’altro canto, «Il novero dei soggetti responsabili rinviene la propria inderogabile fonte nel codice doganale comunitario, giacché...il legislatore dell'Unione ha inteso fissare in modo completo, a partire dall'entrata in vigore del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell'obbligazione doganale (Corte giustizia 17 novembre 2011, C-454/10, Jestel, punto 12; Corte giustizia 15 settembre 2005, C-140/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 30; Corte giustizia 3 marzo 2005, C-195/03, Papismedov, punto 38; Corte giustizia 23 settembre 2004, C- 414/02, [OSCURATO:PERSONA], punto 39)» (Cass. n. 7720 del 2013). «La responsabilità del rappresentante indiretto dichiarante è», quindi, «logica conseguenza della nozione stessa della rappresentanza indiretta. Si consideri che la rappresentanza indiretta concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente, di guisa che non comporta, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, neanche limitatamente alla fattispecie: il rappresentante indiretto, agendo in nome proprio, quantunque nell'altrui interesse, diviene parte sia della fattispecie, sia del regolamento che ad esso si connette, assumendo per conseguenza la veste di obbligato nei confronti dei terzi, compreso l'ufficio doganale». Quanto al profilo della responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto e al comportamento da questi esigibile, la Corte di giustizia ha chiarito, «con riguardo alla figura dell'intermediario, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi contemplata dall'art. 202 c.d.c., n. 3, che la norma … fa riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto (Corte di giustizia Jestel, punto 22)» e «che la diligenza evocata è una diligenza qualificata […] ragguagliata, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attività esercitata», che implica non solo un obbligo d'informazione, ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Così in Cass. n. 7720 del 2013 e in Cass. n. 1148 del 2018). Ciò non implica che quella posta a carico dello spedizioniere rappresentante indiretto integri una forma di responsabilità oggettiva, «in quanto il dichiarante può premunirsi contrattualmente nei confronti dell'importatore e, in ogni caso, può evitare di incorrere in responsabilità agendo quale rappresentante diretto dell'importatore» (Cass. n. 5560 del 2019), sia perché il rappresentante indiretto può sempre dare prova di aver agito con la massima diligenza e in buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, § 2, lett. b, CDC (Cass. n. 17496 del 2019). La diligenza “qualificata”, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., esigibile dal rappresentante indiretto quale autore della dichiarazione doganale e che deve essere provata dallo stesso, non può essere circoscritta alla sola verifica della corretta rispondenza dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall’importatore per l’espletamento del mandato professionale, ma deve necessariamente estendersi all’autenticità della documentazione. E’, quindi, errato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il rappresentante doganale garantirebbe unicamente la corrispondenza tra i dati versati nella dichiarazione che egli svolge in dogana e la documentazione a sue mani, fornita dall’importatore. 11. La seconda doglianza del ricorso incidentale è inammissibile sia per difetto di specificità sia perché coinvolge valutazioni di merito giungendo con essa il ricorrente a contrapporre la propria tesi a quella fatta propria dalla CTR così cercando di sollecitare questa Corte ad effettuare una rivalutazione dei fatti, inibita in questa sede. 12. La terza censura è da un canto inammissibile per difetto di specificità e dall’altro poiché non coglie la ratiodella decisione. La società ricorrente , infatti , si produce in una critica alla valutazione fatta dalla CTR della documentazione posta a fondamento dell’attività accertativa dell’Agenzia, in ciò riferendosi ad atti e documenti senza tuttavia consentirne la localizzazione, e dall’altro non coglie la ratiofondata sulla valutazione della complessiva attività di indagine posta in essere dall’OLAF. Deve in questa sede rimarcarsi che l'ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza di elemento probatorio alla relazione redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, come previsto dall'art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio in data 25.5.1999 (relativo alle "indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)") che espressamente considera la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa dello Stato membro. Occorre precisare, al riguardo, che se la indicata norma comunitaria attribuisce tale efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale ("al termine della indagine l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione finale….Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova..."), tuttavia la stessa non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 10, comma 1 del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la relazione elaborata dall'OLAF ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro così come dispone il reg. CE 1073/99 e dunque gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero" (cfr. Corte Cass. 5 sez. ord. 2.3.2009 n. 4997; id. 24.9.2008 n. 23985; id. 28.5.2008 n. 13890), non dubitandosi in tali sentenze che, se la relazione elaborata dall'OLAF ha pieno valore probatorio, anche "gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento" sono idonei a sostenere la pretesa tributaria (cfr.: Corte cass. n. 23985/2008, in motivazione; Cass., Sez. V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n.13496; Cass., Sez. V, 2 marzo 2009, n. 4997; il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 5, n. 2139 dl 2020). Non può sorgere dubbio alcuno, quindi, sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez. V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13496; Cass., Sez. V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., Sez. V, 24 settembre 2008, n. 23985), tanto che tali accertamenti possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass., Sez. V, 8 marzo 2013, n. 5892), sicché la motivazione degli avvisi di accertamento può avvenire anche per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dall'autorità ispettiva, né l'ufficio viene meno all'onere di una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede ispettiva, in quanto si limita a condividere le motivazioni espresse dall'autorità ispettiva (Cass. civ., 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14275; Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4396). Circa, la rilevanza probatoria della relazione redatta dall’OLAF rileva infine quanto affermato da Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893 la quale ha affermato che «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez. V n. 25347 del 2020). Tali conclusioni possono essere estese anche alle altre relazioni ispettive OLAF, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF hanno rilevanza probatoria nell'Unione Europea in forza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1073/1999, poiché non solo l'art. 9, comma 1 del citato regolamento riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori (il cui comma 2 del medesimo articolo stabilisce l'equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro), ma anche l'art. 9, comma 3, e l'art. 10, comma 1 (che prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di «ogni documento utile» acquisito, nonché della comunicazione di «qualsiasi informazione» ottenuta nel corso delle indagini), inducono a ritenere utilizzabili anche altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dal suddetto organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13496). La censura, inoltre, laddove trasversalmente (pag. 27) affronta la questione relativa ad una presunta colpa, in relazione ai certificati emessi delle autorità filippine, è inammissibile per novità della questione nonché per difetto di specificità, non emergendo né dalla sentenza né dal controricorso che tale circostanza sia stata in qualche modo mai eccepita. 13. Il quarto motivo, è inammissibile per difetto di interesse trattandosi di doglianza proposta dalla parte risultata vincitrice sul punto controverso. 14. Il quinto e sesto motivo sono inammissibil i per difetto di specificità e per novità delle questioni dedotte, non risultando dalla sentenza né dal controricorso se e dove tali doglianz e sia no mai stat e in precedenza formulate dal ricorrente incidentale. 15. Il settimo motivo è infondato perché il giudice di merito applicando il dazio, implicitamente, ha respinto la doglianza circa l’applicabilità dell’art. 220 c.d.c. della quale, peraltro, come già evidenziato al punto 10, non sussistono i presupposti per il riconoscimento secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte. 16.In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
Sentenza Cassazione n. 25581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris