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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01287/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 10168-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1401/06/2019della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17.12.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 6 settembre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che, a seguito di verifica operata da militari della GdF presso l’opificio della [OSCURATO:SOCIETA]., e del riscontro di divergenze tra i le giacenze contabili del prodotto stoccato e le giacenze Accise –Accertamento – Sottrazione di prodotto stoccato RGN 10168/2020 Consigliere rel.

Federici fisiche di magazzino, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò al la società l’avviso di pagamento di € 423.684,03, oltre interessi ed indennità di mora.

Nel contenzioso promosso dalla società la Commissione tributaria provinciale di Treviso accolse parzialmente le ragioni della contribuente, riducendo il quantitativo assente contestato.

All’esito dell’appello, proposto da entrambe le parti per quanto soccombenti, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1401/06/2019, ridusse ulteriormente il quantitativo ritenuto illegittimamente sottratto, confermando nel resto la pronuncia impugnata e respingendo le altre questioni sollevate dalla società.

Nello specifico ritenne che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato rispettatoe che l’atto impositivo fosse stato compiutamente motivato.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la contribuente, che ha pure spiegato ricorso incidentale fondato su tre motivi, a sua volta contraddetto dall’Ufficio con controricorso incidentale.

Prima dell’adunanza la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di avvalersi della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata riservata.

Considerato che: Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 10168-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1401/06/2019della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17.12.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 6 settembre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che, a seguito di verifica operata da militari della GdF presso l’opificio della [OSCURATO:SOCIETA]., e del riscontro di divergenze tra i le giacenze contabili del prodotto stoccato e le giacenze Accise –Accertamento – Sottrazione di prodotto stoccato RGN 10168/2020 Consigliere rel. Federici fisiche di magazzino, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò al la società l’avviso di pagamento di € 423.684,03, oltre interessi ed indennità di mora. Nel contenzioso promosso dalla società la Commissione tributaria provinciale di Treviso accolse parzialmente le ragioni della contribuente, riducendo il quantitativo assente contestato. All’esito dell’appello, proposto da entrambe le parti per quanto soccombenti, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1401/06/2019, ridusse ulteriormente il quantitativo ritenuto illegittimamente sottratto, confermando nel resto la pronuncia impugnata e respingendo le altre questioni sollevate dalla società. Nello specifico ritenne che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato rispettatoe che l’atto impositivo fosse stato compiutamente motivato. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la contribuente, che ha pure spiegato ricorso incidentale fondato su tre motivi, a sua volta contraddetto dall’Ufficio con controricorso incidentale. Prima dell’adunanza la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di avvalersi della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione. All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata riservata. Considerato che: Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così de
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