CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2088 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3317/2022- controricorrenti -N umero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 17785/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 372/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 17/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 372, la Corte d’appello diSalerno dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gerardo avverso la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania,che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta daquest’ultimo avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, per complessivi euro 190.566,30, avente ad oggettocrediti promiscui, di cui 6 cartelle di pagamento.Il Tribunale dichiarava l’annullamento parziale dellacomunicazione preventiva in relazione alle 6 cartelle dipagamento, per le quali era stata eccepita la prescrizione, madichiarava la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, perchétardiva.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,dichiarando il difetto di specificità dei motivi d’appello delgravame di [OSCURATO:PERSONA], nonché la tardività della richiestadi rimessioni in termini, per scusabilità dell’errore, in riferimentoall’opposizione anche sui vizi di merito.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Ader el’Inps hanno resistito con controricorso.Numero registro generale 3317/2022Numero sezionale 2088/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessantaN umgeiroo rdni rai ccolta generale 17785/2026Data pubblicazione 04/06/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degliartt. 342 comma 1 e 434 comma 1 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corted’appello aveva dichiarato il difetto di specificità dei motivid’appello.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corted’appello aveva omesso di pronunciarsi sul disconoscimentodella documentazione depositata in atti dagli enti convenuti,sull’omessa prova documentale che l’iscrizione a ruolo era stataeseguita nei termini di cui all’art. 25 del DPR n. 602/73 esull’omessa prova documentale della notifica degli originari attiimpositivi.Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchénon riporta, in ricorso, la sentenza di primo grado che è ilparametro per poter valutare il grado di specificità richiesto perla formulazione dei motivi di gravame, in particolare, dallalettura delle statuizioni del giudice di primo grado, sarebbe statopossibile valutare se poteva essere sufficiente anche solo unaripresa delle linee difensive, perché le prospettazioni delricorrente non erano state, in tesi, effettivamente vagliate; ilricorrente non riporta neppure l’atto di appello, per potervalutare il tenore letterale dei motivi, così da non metterequesta Corte in condizione di poter scrutinare la fondatezzadella censura. Anche in punto di prescrizione, la Corte d’appelloha precisato che l’appellante non aveva neppure precisato qualiNumero registro generale 3317/2022fossero stati i tempi della notifica delle singole cartelle ovvero Ni umero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 17785/2026tempi di decorrenza dell’obbligo contributivo (a questoData pubblicazione 04/06/2026proposito, tardive risultano le deduzioni riportate in memoria).Il secondo motivo è inammissibile, per carenza di interesse, allaluce della conferma dell’inammissibilità dell’appello, per difettodi specificità dei motivi.All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spesedi lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrentea pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di euro9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 3317/2022Numero sezionale 2088/2026Numero di raccolta generale 17785/2026Data pubblicazione 04/06/2026