CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 03268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per mancata incensuratezza (a fronte del casellario giudiziale nel quale risulta "nulla"), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sulla non concedibilità dell'invocato beneficio alla luce del casellario in atti, posto che da quello aggiornato compare altra condanna del 2020); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché l'asserito difetto motivazionale non emerge dal corpo del provvedimento (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla carenza delle condizioni per l'applicabilità, in considerazione della gravità, della reiterazione delle condotte e dell'ingente valore del denaro sottratto pari a 500 euro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]