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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 30210/2026

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messa in data 16/09/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Giovanni B.Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, su accordodelle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penainflitta alla ricorrente.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputata, deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen.,osservando che la rideterminazione della pena finale di anni 5 di reclusioneavrebbe dovuto portare ad escludere l’applicazione della pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, comminata con la sentenza di primogrado.3.

Il ricorso è manifestamente infondato.3.1.

Va premesso che è deducibile, con il ricorso per cassazione,l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza dipatteggiamento in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., trattandosi distatuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsionelimitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ( Sez. 6, n. 29898 del10.01.2019, Rv. 276228).

Va del pari precisato che per pena accessoria illegaledeve intendersi quella non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quellaeccedente, per specie o quantità, il limite legale (Sez. 1, n. 20466 del27/01/2015, Rv. 263506), in linea con la nozione generale di pena illegale, che èla sanzione diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per undeterminato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limitiedittali (ex multis, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260325; Sez. 2, n.12991 del 19/02/2013, Rv. 255197), e che costituisce ius receptum che la penaprincipale, alla quale si deve fare riferimento per determinare la durata dellapena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - che, ai sensi dell'art. 29 cod.pen., è perpetua quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque annied è di cinque anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni -non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione,ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave (ex multis, Sez. 5, n.28584 del 14/03/2017, Rv. 270240; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano,Rv. 254551; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067; Sez. 1, n.27700 del 26/06/2007, Rv. 237118), tenendo conto dell’incidenza dellecircostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con lecircostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale,e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale(ex plurimis, Sez.

U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del04/04/2014, Rv. 259749).3.2.

Nella specie, l'accordo è stato formalizzato all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e correttamente nulla è stato previsto con riguardo alla penaaccessoria, né ricorre un'ipotesi di pena accessoria illegale, atteso che inrelazione alla pena base (anni 5 di reclusione, con giudizio di equivalenza tracircostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti) trova comunqueapplicazione la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici exart. 29 cod. pen. (prevista per pena non inferiore ad anni 5 di reclusione).3.3.

Inconferente appare il richiamo da parte del ricorrente (terza paginadel ricorso con pagine non numerate) alla massima di Sez. 2, n. 35445 del06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307 – 01, citata in modo incompleto: in quellafattispecie, si verteva, infatti, in ipotesi di reati in continuazione, sicché ilriferimento alla pena complessiva di anni cinque era operato alla luce delprincipio per cui “ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizionedai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione,occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per ilreato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta (Pag. 2di 2) del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento dellacontinuazione”. (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di, Rv. 270240 - 01).4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
messa in data 16/09/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Giovanni B.Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, su accordodelle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penainflitta alla ricorrente.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputata, deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen.,osservando che la rideterminazione della pena finale di anni 5 di reclusioneavrebbe dovuto portare ad escludere l’applicazione della pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, comminata con la sentenza di primogrado.3. Il ricorso è manifestamente infondato.3.1. Va premesso che è deducibile, con il ricorso per cassazione,l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza dipatteggiamento in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., trattandosi distatuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsionelimitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ( Sez. 6, n. 29898 del10.01.2019, Rv. 276228). Va del pari precisato che per pena accessoria illegaledeve intendersi quella non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quellaeccedente, per specie o quantità, il limite legale (Sez. 1, n. 20466 del27/01/2015, Rv. 263506), in linea con la nozione generale di pena illegale, che èla sanzione diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per undeterminato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limitiedittali (ex multis, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260325; Sez. 2, n.12991 del 19/02/2013, Rv. 255197), e che costituisce ius receptum che la penaprincipale, alla quale si deve fare riferimento per determinare la durata dellapena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - che, ai sensi dell'art. 29 cod.pen., è perpetua quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque annied è di cinque anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni -non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione,ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave (ex multis, Sez. 5, n.28584 del 14/03/2017, Rv. 270240; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano,Rv. 254551; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067; Sez. 1, n.27700 del 26/06/2007, Rv. 237118), tenendo conto dell’incidenza dellecircostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con lecircostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale,e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale(ex plurimis, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del04/04/2014, Rv. 259749).3.2. Nella specie, l'accordo è stato formalizzato all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e correttamente nulla è stato previsto con riguardo alla penaaccessoria, né ricorre un'ipotesi di pena accessoria illegale, atteso che inrelazione alla pena base (anni 5 di reclusione, con giudizio di equivalenza tracircostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti) trova comunqueapplicazione la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici exart. 29 cod. pen. (prevista per pena non inferiore ad anni 5 di reclusione).3.3. Inconferente appare il richiamo da parte del ricorrente (terza paginadel ricorso con pagine non numerate) alla massima di Sez. 2, n. 35445 del06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307 – 01, citata in modo incompleto: in quellafattispecie, si verteva, infatti, in ipotesi di reati in continuazione, sicché ilriferimento alla pena complessiva di anni cinque era operato alla luce delprincipio per cui “ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizionedai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione,occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per ilreato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta (Pag. 2di 2) del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento dellacontinuazione”. (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di, Rv. 270240 - 01).4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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