CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15482/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore [OSCURATO:PERSONA], presente, insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA], confermava la gravità del quadro indiziario a carico del Gerace in relazione ai reati di estorsione, illecita concorrenza, e concorso nell' intestazione fittizia del "Forno di [OSCURATO:PERSONA]", con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare la cosca Piromalli. Non si riteneva invece grave il quadro indiziario relativo alla partecipazione del Gerace alla associazione mafiosa facente capo a Copelli ed al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la giustificazione in ordine alla gravità del quadro indiziario relativo all'estorsione sarebbe carente in quanto fondato su una criticabile lettura di alcune intercettazioni, che potevano essere interpretate in modo alternativo, anche tenuto conto del fatto che gli interlocutori non fornivano un racconto omogeneo dei fatti; si deduceva, più in generale, che non erano stati considerati gli argomenti proposti con l'istanza di riesame. 2.1.1. Il motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforrne da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleonì e altri, Rv. 259516). La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una iliogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame non si contestava la difformità tra la prova valutata e quella raccolta, ma si proponeva una diversa lettura "di merito" delle conversazioni intercettate, chiedendo alla Corte di cassazione di svolgere un'attività esclusa dalla sua competenza. 2.2. Vizio di motivazione: sarebbe carente anche la motivazione relativa al reato di illecita concorrenza: sarebbe stata travisata la prova in quanto il "Totò" menzionato dai D'Agostino nel corso di una conversazione intercettata non era né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA], ma si identificava in tale Polimeni. Si deduceva inoltre, che la difesa aveva fornito una plausibile spiegazione alternativa delle emergenze procedimentali, ovvero che era stato predisposto un piano di organizzazione comune tra i panificatori, sia per attuare una comune politica dei prezzi, sia per pianificare i giorni di chiusura per non lasciare i clienti senza riferimenti. Anche il fine agevolativo sarebbe sorretto da una giustificazione sommaria e non compatibile con la decisione di ritenere insufficiente il quadro indiziario relativamente alla organizzazione mafiosa facente capo al Copelli. 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato non solo perché chiede alla Cassazione di rivalutare le prove secondo la traccia interpretativa fornita dalla difesa (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965), ma anche perché ripropone gli argomenti allegati in sede di riesame senza confrontarsi con la motivazione offerta dal Tribunale.Il collegio di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di assegnare alla provvista probatoria l'univoco significato di evidenziare l'attività di illecito sviamento della concorrenza posto in essere dall'indagato: scelta interpretativa emergente dalla analitica ed accurata motivazione offerta, che esclude la verosimiglianza della tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero che tra panificatorì del territorio taurense fosse usuale raggiungere accordi bonari su prezzi e ferie. Quanto alla identificazione del "Totò" indicato dai fratelli d'Agostino nel Gerace, che nelle intercettazioni veniva chiamato "Antonio", invece che nel Polimeni: si tratta di un argomento la cui ipotetica verosimiglianza, non incide sulla capacità dimostrativa della restante provvista indiziaria, univocamente convergente nell'indicare - con i limiti ontologici del giudizio cautelare predibattimentale - la colpevolezza del ricorrente. In sintesi: la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze procedimentali sottraendosi ad ogni censura in questa sede. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante agevolativa della quale non sarebbero emersi né il profilo oggettivo, né quello soggettivo. 2.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in modo puntuale ed accurato sia il ricorso al metodo mafioso, che la direzione agevolativa. Il primo emergeva dalla palese ostentazione del capitale criminale accumulato dalla cosca Piromalli (pag. 24 della ordinanza impugnata) e la seconda dalla accertata funzionalità delle condotte criminose all'accrescimento del potere criminale e di controllo del territorio della cosca Piromalli, nel cui ambito il Copelli svolgeva una funzione apicale (pag. 35 dell'ordinanza impugnata). Quanto all'insufficienza degli indizi in ordine alla partecipazione del Gerace alla cosca del Copelli: si tratta di emergenza che non esclude il riconoscimento delle aggravanti contestate, che possono essere ritenute a prescindere dalla partecipazione dell'autore del reato all'associazione mafiosa. Si ribadisce, infatti, che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (tra le altre: Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA]. 230451 - 01).2.Alla dichiarata inarnmissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplifica