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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 04547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, in sede di giudizio di opposizione ex artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di estinzione, per decorso del tempo, della pena pecuniaria, inflitta con sentenza del medesimo Tribunale divenuta irrevocabile in data 5 febbraio 2010.

Osserva a ragione che sono ostative ex art. 172, ultimo comma, cod. pen., le condanne, per reati della stessa indole, riportate da Rafik con sentenze del Tribunale di Savona, irrevocabili in data 8 febbraio 2010 e 26 ottobre 2010.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 172, quinto comma, e 101 cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia utilizzato come unico parametro per desumere il requisito della medesima della indole tra i reati di rapina e di lesioni, per i quali veniva chiesta l'estinzione della pena, e le ulteriore due violazioni, lesive di beni giuridici differenti, la condizione di clandestinità del condannato, elemento accessorio contestato quale aggravante in una sola delle sentenze esaminate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato

1. Per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen. (Sez. 1 n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800).

Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentino, comunque, profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266264).

2. L'ordinanza impugnata, nel rigettare l'istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria sul presupposto dell'esistenza di sopravvenute condanne ostative pronunciate per reati della «stessa indole» durante il tempo necessario alla maturazione della causa estintiva, si è discostata dai ricordati principi ed ha seguito un percorso argomentativo carente e lacunoso.

Non ha, infatti, compiuto il necessario accertamento, in concreto, volto a verificare la presenza tra i fatti giudicati con le sentenze poste a raffronto agli effetti dell'art. 172 cod. pen. di effettivi profili di omogeneità limitandosi ad affermare che si trattava di violazioni della medesima indole in termini solo assertivi senza indicarne il titolo, i beni giuridici lesi, le modalità esecutive o altri elementi fattuali eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 101 cod. pen.

In tale contesto si connota come generico anche il riferimento alla condizione di clandestino dell'autore quale fattore dimostrativo del ritenuto legame qualificato, posto che non risulta indicata una specifica correlazione tra tale qualità P ed i singoli reati per cui sono intervenute le condanne, neanche sotto il profilo dell'incidenza come motivo a delinquere.

3. L'ordinanza gravata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Savona per un nuovo esame dell'istanza da compiersi nell'osservanza dei principi di diritto e degli obblighi motivazionali sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.

Così deciso, in Roma il giorno 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, in sede di giudizio di opposizione ex artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di estinzione, per decorso del tempo, della pena pecuniaria, inflitta con sentenza del medesimo Tribunale divenuta irrevocabile in data 5 febbraio 2010. Osserva a ragione che sono ostative ex art. 172, ultimo comma, cod. pen., le condanne, per reati della stessa indole, riportate da Rafik con sentenze del Tribunale di Savona, irrevocabili in data 8 febbraio 2010 e 26 ottobre 2010. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 172, quinto comma, e 101 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia utilizzato come unico parametro per desumere il requisito della medesima della indole tra i reati di rapina e di lesioni, per i quali veniva chiesta l'estinzione della pena, e le ulteriore due violazioni, lesive di beni giuridici differenti, la condizione di clandestinità del condannato, elemento accessorio contestato quale aggravante in una sola delle sentenze esaminate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato 1. Per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen. (Sez. 1 n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800). Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentino, comunque, profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266264). 2. L'ordinanza impugnata, nel rigettare l'istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria sul presupposto dell'esistenza di sopravvenute condanne ostative pronunciate per reati della «stessa indole» durante il tempo necessario alla maturazione della causa estintiva, si è discostata dai ricordati principi ed ha seguito un percorso argomentativo carente e lacunoso. Non ha, infatti, compiuto il necessario accertamento, in concreto, volto a verificare la presenza tra i fatti giudicati con le sentenze poste a raffronto agli effetti dell'art. 172 cod. pen. di effettivi profili di omogeneità limitandosi ad affermare che si trattava di violazioni della medesima indole in termini solo assertivi senza indicarne il titolo, i beni giuridici lesi, le modalità esecutive o altri elementi fattuali eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 101 cod. pen. In tale contesto si connota come generico anche il riferimento alla condizione di clandestino dell'autore quale fattore dimostrativo del ritenuto legame qualificato, posto che non risulta indicata una specifica correlazione tra tale qualità P ed i singoli reati per cui sono intervenute le condanne, neanche sotto il profilo dell'incidenza come motivo a delinquere. 3. L'ordinanza gravata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Savona per un nuovo esame dell'istanza da compiersi nell'osservanza dei principi di diritto e degli obblighi motivazionali sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona. Così deciso, in Roma il giorno 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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