CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale 26795/2024Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 19491/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. 1065007110004319, relativo alla TARSU per gli anni2006-2011.2. La CTP di Salerno accolse il ricorso, con sentenza parzialmenteriformata dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, basandosi sulle risultanze diuna c.t.u. (che aveva calcolato la superficie tassabile in mq. 5946 e, per il2011, mq. 5327) ridusse la tassa de qua a complessivi € 231.104,44.3. Avverso quest’ultima sentenza propose ricorso per cassazione laconcessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con l’ordinanza in questasede impugnata (n. 16347/2024), cassò con rinvio la sentenza di secondogrado, sul presupposto che l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs.n. 507/1993 postulava la comunicazione al Comune, da parte delcontribuente, dei relativi presupposti, ciò che nella specie non eraavvenuto. In particolare, i giudici di legittimità osservarono che nel 1993l’Intendenza di finanza, su istanza della società contribuente, avevadeterminato la superficie tassabile in mq. 4528, “ma il Comune non era aconoscenza di questa soluzione e neanche [aveva] partecipato alprocedimento”.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c.. SO.GE.T. resiste con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo posto a fondamento della fase rescindente, [OSCURATO:PERSONA] che l’impugnata ordinanza si fonda sull’erroneo presupposto dellamancata partecipazione del Comune al procedimento amministrativoavente ad oggetto la determinazione della superficie tassabile;presupposto che sarebbe smentito dal decreto dell’Intendenza di finanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] (acquisito e allegato al proprio elaborato da parte del c.t.u.del grado d’appello), dal quale invece emerge “che il Comune ha bensìNumero registro generale 26795/2024Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 19491/2026Data pubblicazione 12/06/2026partecipato al procedimento amministrativo che ha dato luogoall’esenzione TARSU, e che dunque lo stesso Comune ha avuto pienaconoscenza della superficie esclusa da imposizione”.Il motivo è inammissibile.Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso perrevocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersiinammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portatoall'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possanocostituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da partedel giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento siafondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fattodi cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivonell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza,sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio dimotivazione (Cass., n. 7758/2023; Cass., n. 12046/2018). SecondoCass., n. 7758/2023, “l'errore di fatto riguarda solo l'erroneapresupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nellaloro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrarenella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezionedi norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integrigli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle normemedesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che siconcreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibileall'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del viziorevocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesaerrata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanzeprocessuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sulpiano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato,costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U.,27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass.Numero registro generale 26795/2024Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 19491/2026Data pubblicazione 12/06/202614/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bise dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale oprocessuale e l'errore di giudizio o di valutazione”. L’errore di fatto, oltre apresentare i caratteri dell’evidenza, obiettività e decisività, non devecadere su un punto controverso sul quale la Corte di legittimità si siapronunciata. In particolare, secondo Cass., Sez. un., n. 31032/2019(successivamente confermata da Cass., n. 16297/2025), l'impugnazioneper revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessanell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza el'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su unoo più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volteche la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.Orbene, regula iuris rilevante per la decisione della controversia oggettodel ricorso è quella secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alladelimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusidal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62,Numero registro generale 26795/2024Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 19491/2026Data pubblicazione 12/06/2026comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nellamateria in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazioneprovare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nellaspecie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attienealla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onered'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descrittedalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione allaregola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamentetenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territoriocomunale” (Cass., n. 2623/2023). Con il primo motivo del ricorso percassazione avverso la sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 6585/2016,S.O.G.E.T. aveva fatto valere la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. edell’art. 35 d.lgs. n. 546/1992, deducendo, quindi, l’omessa pronuncia e laviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.. Si era doluta, in particolare, la societàcontribuente, del fatto che i giudici di secondo grado non avessero presoposizione “in merito ai requisiti necessari affinché un’area possa esserequalificata come avente caratteristiche che ne escludono la tassazione edalla conseguente necessità della previa denuncia da parte di chi vogliaavvalersene (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] non [aveva] presentato nédimostrato di aver presentato siffatta denuncia)”. La medesima“omissione” dei giudici d’appello era stata poi denunziata, ai sensi dell’art.360, n. 5, con il secondo motivo di ricorso. La Corte di cassazione, con lasentenza in questa sede impugnata, accolse entrambi i motivi, affermandola necessità della suddetta denuncia e rinviando, pertanto, al giudice dimerito il conseguente accertamento in fatto circa la relativa esistenza.L’enunciazione di principio circa la necessità della denuncia - posta afondamento della statuizione di cassazione con rinvio - è frutto di ungiudizio di diritto e non trova, dunque, il proprio esclusivo fondamentoNumero registro generale 26795/2024Numero sezionale 3449/2026Numero di raccolta generale 19491/2026Data pubblicazione 12/06/2026nell’affermazione censurata dall’odierna ricorrente la quale, pertanto, nonpuò considerarsi decisiva, né preclusiva della possibilità, per il giudice dirinvio, di vagliare, in punto di fatto, la possibile equipollenza in dellaconoscenza effettiva acquisita dal Comune alla denuncia ex art. 70 d.lgs.n. 507/993.Per tali ragioni il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dellaS.O.G.E.T., delle spese processuali (liquidate in dispositivo). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in €17.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci