CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28096-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3722/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 28096 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90 °h dell'imposta Irpef pagata per gli anni 1990, 1991 e 1992 in favore del contribuente, il quale aveva svolto attività lavorativa in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13-16-dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, c.17 I. n.289/2002. Riteneva, in particolare, la CTR, per quanto qui di interesse, che l'art.,91- c. 665 L. n.190/2014 aveva ormai riconosciuto il diritto dei contribuenti che non svolgono attività di lavoro dipendente al rimborso del 90 °h delle somme pagate per Irpef e Ilor nel triennio, a nulla rilevando che la somma fosse stata corrisposta mediante ritenute dal sostituto d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito l'intimato con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la parte contribuente non avrebbe indicato nell'istanza di rimborso il quantum richiesto, né di avere provato il versamento di quanto chiesto in restituzione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, dell'art. 81 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.90 e del D.P.C.M. del 15.1.91. La CTR avrebbe omesso di considerare che, il contribuente quale lavoratore dipendente, e quindi, sostituto d'imposta, non poteva accedere ai benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014. Il primo motivo di ricorso è inammissibile,- Orbene, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, per la mancata allegazione dell'istanza di rimborso - o del richiamo del suo contenuto- a suo tempo presentata dal contribuente al fine di verificare la mancata indicazione del quantum da rimborsare. La censura è parimenti inammissibile quanto alla seconda parte del motivo censorio, facendo riferimento ad un elemento che inciderebbe sulla fondatezza del diritto al rimborso che la ricorrente non ha documentato di avere prospettato tempestivamente nel corso del giudizio di merito (Cass. nn. 6792 e 6112 del 2020). Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (Cass., S.U., nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009) stabilisce che «in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta ("cd. sostituito")» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22830; Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142; Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; n. 5653; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911), «rimanendo quest'ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017). Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con l'art. 16 octies, comma 1, lett. b), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla I. 3 agosto 3 2017, n. 123, ha modificato l'art. 1, comma 665, della I. n. 190/2014, specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...] che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [...] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; donde l'affermazione dell'anzidetto principio anche alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte ( cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2018, n. 4291; cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017), essendosi altresì chiarito che le modalità, in relazione al limite di spesa fissato dal medesimo art. 16 octies della citata I. n. 123/2017, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, esulano dall'ambito della definizione di tale genere di controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza (cfr. in particolare, Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 6213). Rispetto ai principi sopra enunciati, la sentenza qui impugnata è esente da vizi, avendo la CTR ritenuto che il contribuente, il quale aveva svolto attività di lavoro dipendente nei comuni colpiti dal sisma, avesse diritto a richiedere il rimborso della somma versata a titolo di imposta sui redditi nel triennio 1991-1992. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. dA1G- ,(.; • ,-/u, , r • , PQM /.? Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli