CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 40024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore unico dall'aprile 2014 al fallimento, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 09/11/2017, del reato di bancarotta documentale (per aver tenuto i libri e le scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e lo condannava alla pena principale di anni 3 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per durata di anni 3. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata in data 01/04/2021, ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena principale irrogata ad anni 2 di reclusione e concesso i doppi benefici, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare [OSCURATO:PERSONA], già indicato e ammesso in primo grado ma non escusso per ragioni non indicate, il cui esame sarebbe stato rilevante al fine di dimostrare la tenuta della contabilità della società e identificare il soggetto a cui attribuire la responsabilità del reato. 2.2. Il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione all'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla mancata riqualificazione del reato in quello di bancarotta semplice. Come dedotto con l'atto di appello, Breschi non aveva ricevuto la documentazione contabile dal proprio predecessore e nessuna operazione contabile è avventa durante il periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore unico, tanto è vero che tutti gli immobili della fallita erano già stati sottoposti ad esecuzioni immobiliari prima che Breschi venisse nominato amministratore unico e il curatore aveva gli strumenti necessari per ricostruire la situazione contabile della società. Breschi non ha posto in essere alcuna condotta lesiva o pericolosa, sicché il reato doveva essere riqualificato in quello di bancarotta semplice. 2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione all'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la Corte di appello non ha indicato alcun argomento per contrastare l'affermazione difensiva circa l'inesistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato contestato.2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma delle pene accessorie. La Corte di appello ha ridotto la pena principale, ma, in modo contraddittorio, non le pene accessorie fallimentari, né ha escluso la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, cc:Imma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente risposto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disattendendola sulla base di plurime argomentazioni, tra le quali la ritenuta irrilevanza dell'esame del teste richiesto, argomentazioni del tutto obliterate dal ricorso. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Il giudice di appello, in estrema sintesi, ha rilevato che: dal 2011 al fallimento (e, dunque, anche nel periodo in cui Breschi rivestì la carica di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) non furono mai aggiornati il libro giornale e i relativi partitari, il libro inventari e altri libri e documentazione, il che, come riferito dal curatore, ha impedito la ricostruzione delle vicende patrimoniali e gestionali della società; Breschi, in sede di interrogatorio acquisito ex art. 513 cod. proc. pen. non avendo reso esame dibattimentale (come si apprende dalla sentenza di primo grado), ha riferito che la società non era più operativa dal 2011, che vi erano state "difficoltà" con i soci, ma non aveva mai fornito giustificazioni reali sulla situazione complessiva della società poi fallita e, in particolare, sulle ragioni che lo avevano condotto nel 2014 ad assumere la carica di amministratore unico e su quelle per le quali non aveva provveduto agli obblighi documentali dal 2014 al fallimento. Invero, come sottolinea la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), all'imputato è contestata non l'omessa istituzione della contabilità (che, in effetti, esisteva ed è stata rinvenuta dal curatore), ma il suo omesso aggiornamento per le annualità in cui ha rivestito la carica amministrativa, condotta omissiva, questa, ritenuta espressiva di una sostanziale volontà di occultamento ai creditori e ai terzi della reale situazione finanziaria dell'immobiliare (fallita con un passivo accertato di oltre un milione e 600 mila euro). 3.2. Le doglianze del ricorrente non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso sostiene che Breschi non ha ricevuto la documentazione contabile dal proprio predecessore, ma, sotto questo profilo, non si confronta con gli elementi forniti dal curatore in ordine all'esistenza dei libri, che, tuttavia, non erano stati aggiornati, né mette a fuoco puntualmente il fatto contestatogli per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito, che, come si è visto, va individuato nella tenuta della scritture in modo da non consentire la ricostruzione del passivo e del movimento degli affari (sub specie, di mancato aggiornamento di alcuni libri) e non già nella distruzione o nell'occultamento delle stesse. Versate in fatto e, comunque, articolate in termini del tutto aspecifici sono le deduzioni relative alle esecuzioni immobiliari sugli immobili della società (e sulla relativa epoca) e alla possibilità del curatore di ricostruire comunque patrimonio e movimento degli affari della fallita, frontalmente in contrasto con il rilievo di segno contrario del giudice di appello e non sorrette da alcun elemento idoneo a inficiarne la valenza. Prive di consistenza, pertanto, sono le ulteriori deduzioni circa la pericolosità della condotta dell'imputato e l'invocata riqualificazione in melius. Non merita accoglimento la censura relativa all'invocata riqualificazione, al lume del principio di diritto secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, I fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), I. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché, per un verso, manifestamente infondato in quanto per la fattispecie di bancarotta documentale ritenuta è sufficiente il dolo generico (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753) e, per altro verso, aspecifico, avendo sul punto la Corte di appello motivato con argomentazioni del tutto trascurate dal ricorso.5. Il quarto motivo è parzialmente fondato. Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, il motivo è inammissibile, per l'estrema genericità del motivo di appello, che si limitava a chiedere, in correlazione con la richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la revoca delle pene accessorie, la cui applicazione è obbligatoria nell'an. Il motivo è invece fondato quanto alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che la riduzione della pena principale operata dal giudice di appello rende illegittima. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, che deve essere eliminata, mentre nel resto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all