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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44790/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/01/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CASTROVILLARI in data 5/06/2018 aveva condannato IANNICELLI Marco a pena di giustizia per il reato di ricettazione continuata dì una targa per ciclomotore e di una targa per veicolo [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva, accertata a CASSANO allo JONIO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] di appello riconosceva le ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e rideterminava la pena, riducendola.

IANNICELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura l'aver ritenuto in sentenza che vi fossero due distinti episodi di ricettazione, tanto da riunirli poi ex art. 81 cpv. cod. pen., quando invece il fatto doveva ritenersi unitario, e la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTEterritoriale con motivazione coerente sostenuto la pluralità di eventi giuridici, e quindi di reati di ricettazione, relativi a beni aventi non già una unitaria, bensì differenti provenienze delittuose, come è nel caso in esame, provento di due distinti episodi di furto, in coerenza con l'orientamento di questa S.C. (ex multís cf.

Sez. 2 sentenza n. 11024 del 12/11/2019 dep. 01/04/2020 Rv. 278514 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona".

Inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc. pen. è il secondo motivo, proposto per la prima volta col ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ha ntova no C ATA D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/01/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CASTROVILLARI in data 5/06/2018 aveva condannato IANNICELLI Marco a pena di giustizia per il reato di ricettazione continuata dì una targa per ciclomotore e di una targa per veicolo [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva, accertata a CASSANO allo JONIO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] di appello riconosceva le ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e rideterminava la pena, riducendola. IANNICELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura l'aver ritenuto in sentenza che vi fossero due distinti episodi di ricettazione, tanto da riunirli poi ex art. 81 cpv. cod. pen., quando invece il fatto doveva ritenersi unitario, e la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTEterritoriale con motivazione coerente sostenuto la pluralità di eventi giuridici, e quindi di reati di ricettazione, relativi a beni aventi non già una unitaria, bensì differenti provenienze delittuose, come è nel caso in esame, provento di due distinti episodi di furto, in coerenza con l'orientamento di questa S.C. (ex multís cf. Sez. 2 sentenza n. 11024 del 12/11/2019 dep. 01/04/2020 Rv. 278514 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona". Inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc. pen. è il secondo motivo, proposto per la prima volta col ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ha ntova no C ATA D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44790/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris