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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37288/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 85 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure manifestamente infondate (l'appello verteva solo su "attenuanti generiche- pena eccessiva — benefici" e non sul punto della responsabilità e del dolo); - (secondo motivo) Censure sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 85 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure manifestamente infondate (l'appello verteva solo su "attenuanti generiche- pena eccessiva — benefici" e non sul punto della responsabilità e del dolo); - (secondo motivo) Censure sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 37288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris