CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 16501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di PerugiaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale SilviaSalvadori, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di un decreto penale di condanna emessodal Gip del Tribunale di Perugia, in data 3 giugno 2025, in relazione al reato di cuiall’art. 187, commi, 1, 1-bis e 1-quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.[OSCURATO:PERSONA], rilevato che con il suddetto decreto non era stata disposta la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida,, che consegue di diritto nel casoin cui sia stata contestata la circostanza aggravante dell’avere provocato un incidentestradale, ha ovviato, facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erroneaadozione della procedura di correzione di errore materiale oltre che per vizio dimotivazione. In tesi difensiva la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non eraapplicabile al caso di specie.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che la procedura di correzione dell’errore materiale previstadall’art. 130 cod. proc. pen. consente esclusivamente di eliminare errori od omissioniche non determinano nullità e la cui rimozione non comporti una modificazioneessenziale dell’atto, risolvendosi in un mero riallineamento tra la formale espressionedel provvedimento e il suo contenuto effettivamente e già definitivamente deliberato.Ne consegue che la correzione è ammissibile solo quando l’intervento del giudiceabbia natura tecnico-esecutiva e vincolata; resta invece preclusa quando l’emenda sitraduca nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, perché intal caso l’errore ha inciso sul processo formativo della volontà e non è piùriconducibile a un mero lapsus (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543;Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Zaza, Rv. 272658; Sez. 3, n. 7785 del05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836).In particolare, è stato chiarito che, in tema di determinazione sanzionatoria,l’omessa irrogazione nel dispositivo di una sanzione prevista ex lege non integra unerrore materiale, ma un errore di diritto, non emendabile né mediante la proceduradi cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso una “integrazione” motivazionale delprovvedimento; e, in difetto di specifico gravame del P.M., non è comunqueconsentito porre rimedio in senso sfavorevole all’imputato, in ragione del divieto direformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287510).Tale opzione interpretativa è coerente con i principi enunciati dalle SezioniUnite (Armati, cit.), secondo cui deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod.proc. pen. quando la correzione si risolva in una modifica essenziale o nellasostituzione della decisione: una volta che l’errore sia divenuto partecipe dellaformazione della volontà del giudice, il provvedimento, nella sua unità organica, nonpuò subire interventi correttivi.Nel caso di specie, l’intervento del G.i.p. non si è limitato a correggere unrefuso ma ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con unastatuizione (revoca della patente) originariamente omessa, con effetti certamentepeggiorativi per l’imputato. Si versa, pertanto, in un’omissione non emendabilemediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., dovendosi far ricorso airimedi impugnatori propri.Il richiamo operato dal G.i.p. alla giurisprudenza in tema di “pena illegale” nonè pertinente. Per pena illegale deve intendersi, infatti, la sanzione penale irrogata inviolazione dei limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore, perché di speciepiù grave di quella prevista ovvero eccedente i limiti edittali (Sez. U, n. 47182 del31/03/2022, Savini, Rv. 283818).Nel caso in esame, invece, non viene in rilievo l’applicazione di una pena dispecie diversa (o oltre i limiti edittali), bensì l’omessa previsione nel decreto penaledi una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) che consegue opelegis all’ipotesi aggravata di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada. Proprio perchési tratta di statuizione distinta dalla pena, l’omissione non integra “pena illegale”, maconfigura una mancata statuizione che, incidendo sul contenuto decisorio eproducendo effetti peggiorativi, non è colmabile mediante correzione ex art. 130 cod.proc. pen., dovendosi attivare i rimedi impugnatori propri.Né tale conclusione muta se la questione venga letta in chiave convenzionale:ai fini dell’art. 7 CEDU, infatti, la nozione di “pena” ha portata sostanziale e puòricomprendere anche misure formalmente amministrative quando presentinocarattere afflittivo e finalità punitiva. Tuttavia, anche in tale prospettiva,l’inserimento successivo della revoca tramite la procedura di cui all’art. 130 cod.proc. pen. non integra una mera correzione, ma una modifica peggiorativa delcontenuto decisorio, che richiede l’attivazione dei rimedi impugnatori e delle correlategaranzie del contraddittorio (in proposito vale la pena ricordare che le Sezioni Unitedi questa Corte, con la sentenza n. 47502 dele 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 -01, hanno sancito il principio secondo cui «la sentenza di condanna che abbiaomesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione dilegge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale anorma dell’art. 608 cod. proc. pen.»).In termini coerenti, questa Corte ha precisato che, quando l’errore in puntosanzione si traduca in una decisione favorevole all’imputato, non è consentito porvirimedio in senso peggiorativo, in difetto di specifico gravame del P.M., né mediantegli strumenti di correzione dell’errore materiale, trattandosi di errore di giudizio erestando in ogni caso fermo il divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 39458 del10/11/2013, Rv. 257672).3. Nel caso in esame il giudice procedente non ha fatto buon governo deiprincipi richiamati poiché, mediante la procedura della correzione di errore materiale,ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con la previsione di unasanzione accessoria inizialmente non imposta, in via certamente peggiorativa perl’imputato.Si versa, pertanto, in un’omissione, quella di una sanzione non applicata (siapure obbligatoria), non emendabile con la suddetta procedura (vedi anche Sez. 4 n.19144 del 14/10/2014, rv. 263489).4. L’ordinanza di correzione deve essere, dunque, annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla dispostarevoca della patente di guida, statuizione che elimina.Deciso il 26/02/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]